L'AUTORITA' 
 
 
     NELLA sua riunione di Consiglio del 15 marzo 2012; 
     VISTA la legge 31 luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e  radiotelevisivo",  pubblicata  nel
Supplemento  ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177; 
     VISTO, in particolare, l'articolo 3-bis, comma 5, della legge 31
luglio 1997, n. 249, come introdotto dall'art. 51 della legge 1 marzo
2002, n. 39, recante  "Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
derivanti dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
Legge comunitaria 2001", pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002,  secondo  il  quale  "Le
emittenti  sottoposte  alla  giurisdizione   italiana   non   possono
esercitare i diritti esclusivi di  trasmissione  televisiva  da  esse
acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su  eventi  che,  nel  rispetto  del
diritto comunitario vigente, siano stati  dichiarati  di  particolare
importanza per la societa' da uno Stato membro  dell'Unione  europea,
in modo da privare una parte importante  del  pubblico  residente  in
tale Stato della possibilita' di seguire tali eventi su di un  canale
liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di
ragioni di pubblico interesse, in  differita  integrale  o  parziale,
secondo le modalita' previste per ogni singolo evento dalla normativa
di tale  Stato,  quale  risultante  dalla  Gazzetta  Ufficiale  delle
Comunita' europee"; 
     VISTA la direttiva  2010/13/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di  determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli  Stati
membri concernenti la  fornitura  di  servizi  di  media  audiovisivi
(direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce
la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio  dell'
11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del  Consiglio,
relativa al coordinamento di  determinate  disposizioni  legislative,
regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri   concernenti
l'esercizio  delle  attivita'  televisive,  come   modificata   dalla
direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  30
giugno  1997,  e  in  particolare  l'articolo  14   che   sostituisce
l'articolo 3-undecies, gia' articolo 3-bis della direttiva  89/552/CE
come introdotto dalla direttiva 97/36/CE; 
     VISTO l'articolo 14, comma 2,  della  direttiva  2010/13/UE,  il
quale prevede che "Gli Stati membri  notificano  immediatamente  alla
Commissione le misure che hanno adottato o da adottare ai  sensi  del
paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica  la  Commissione  verifica
che tali misure siano compatibili con il  diritto  dell'Unione  e  le
comunica agli altri Stati membri. La Commissione chiede il parere del
comitato di contatto di cui  all'articolo  29",  e  il  comma  3  del
medesimo articolo che subordina l'opponibilita' delle liste nazionali
alle emittenti stabilite in  altri  Stati  membri  alla  verifica  di
compatibilita' comunitaria con  decisione  della  Commissione  previo
parere positivo del Comitato di contatto della  Commissione  europea,
che riunisce nel suo  consesso  rappresentanti  di  tutti  gli  Stati
membri per le materie coperte dalla citata direttiva; 
     VISTO l'elenco consolidato delle misure ai  sensi  dell'articolo
3-bis,  paragrafo  2,  della  direttiva   89/552/CEE,   relativa   al
coordinamento di determinate disposizioni legislative,  regolamentari
e amministrative degli Stati  membri  concernenti  l'esercizio  delle
attivita'  televisive,  modificata  dalla  direttiva   97/36/CE   del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europa C 17 del 24 gennaio 2008; 
     VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  208  del  7
settembre 2005, come modificato  dal  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 44 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 73 del 29 marzo 2010, recante il "Testo Unico dei servizi
di media audiovisivi e radiofonici"; 
     VISTO, in particolare, l'articolo 32-ter del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, cosi' come  introdotto  dall'articolo  7  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il quale dispone  che  "Con
deliberazione dell'Autorita' e' compilata  una  lista  degli  eventi,
nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la societa'
di cui e' assicurata la difusione su palinsesti in chiaro, in diretta
o in diferita. L'Autorita'  determina  altresi'  se  le  trasmissioni
televisive di tali eventi debbano essere in diretta o  in  differita,
in forma integrale ovvero  parziale.  La  lista  e'  comunicata  alla
Commissione Europea secondo quanto previsto dall'articolo  3-undecies
della direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, del Consiglio, come da
ultimo modificata dalla direttiva 2007/65/CE, del Parlamento  Europeo
e del Consiglio"; 
     VISTA la delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999 recante  approvazione
della "Lista degli eventi di particolare rilevanza per la societa' da
trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  119  del  24
maggio 1999; 
     VISTA  la  delibera  n.  352/08/CONS  recante  approvazione  del
"Regolamento  concernente  la  risoluzione  delle  controversie   tra
operatori di comunicazione elettronica",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 agosto 2008, n. 197; 
     VISTA la delibera n. 302/10/CONS del  24  giugno  2010,  recante
"Consultazione pubblica sullo  schema  di  delibera  di  approvazione
della lista degli eventi di particolare rilevanza per la societa'  di
cui e' assicurata la diffusione su palinsesti in  chiaro"  pubblicata
nel Supplemento  ordinario  n.  170  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 28 luglio 2010, n. 174; 
     CONSIDERATA la necessita' di adottare misure compatibili con  il
diritto  dell'Unione  europea,  volte   a   proteggere   il   diritto
all'informazione, garantendo  un  ampio  accesso  del  pubblico  alla
copertura televisiva di  eventi,  nazionali  e  non,  di  particolare
rilevanza per la  societa'  ed  assicurando,  nel  contempo,  che  le
emittenti soggette alla giurisdizione italiana non trasmettano eventi
rientranti in tale categoria in esclusiva e  con  modalita'  tali  da
privare una parte  importante  del  pubblico  della  possibilita'  di
seguire i suddetti eventi in diretta o  in  differita  su  palinsesti
liberamente accessibili; 
     CONSIDERATO che le misure  adottate  da  uno  Stato  membro  non
devono costituire uno strumento di discriminazione o di chiusura  del
mercato  verso  le  emittenti  degli  altri  Stati  membri,  verso  i
detentori di diritti  o  altri  operatori  economici,  ne'  avere  un
impatto culturalmente negativo sul mercato, per  esempio  ostacolando
senza necessita' la  circolazione  dei  diritti  di  trasmissione  di
eventi culturalmente rilevanti o riducendo  seriamente  le  fonti  di
finanziamento di tali eventi a livello europeo, rendendosi, pertanto,
necessario conciliare la libera circolazione dei  servizi  televisivi
con la  necessita'  di  prevenire  possibili  elusioni  delle  misure
nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale; 
     CONSIDERATO  quanto  previsto  dalla  Commissione  europea   nel
documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3, in  applicazione  dell'articolo
3-bis della direttiva  89/552/CEE  come  introdotto  dalla  direttiva
97/36/CE, in merito ai requisiti che devono essere soddisfatti  dagli
eventi di particolare rilevanza per la societa' che gli Stati  membri
possono richiedere essere trasmessi in chiaro e agli  obblighi  degli
Stati membri quanto alla necessita' di fare si', con  mezzi  adeguati
nel contesto della loro legislazione, che le emittenti soggette  alla
loro  giurisdizione  non  esercitino  i  diritti  esclusivi  da  esse
acquistati in modo da privare una parte importante del pubblico di un
altro  Stato  membro  della  possibilita'  di  seguire   gli   eventi
considerati di particolare rilevanza per la societa'. In particolare,
gli Stati  membri  possono  prevedere  modalita'  di  intervento  che
prevedano sia di applicare sistemi sanzionatori immediati in caso  di
esercizio dei diritti di esclusiva in dispregio del  citato  articolo
3-bis lasciando all'emittente  la  responsabilita'  della  scelta  se
acquisire o meno i diritti di trasmissione  in  esclusiva  di  eventi
indicati nella  lista,  sia  di  valutare  la  responsabilita'  delle
emittenti titolari dei diritti di esclusiva alla luce della effettiva
possibilita' tecnica di copertura, dell'equita'  della  remunerazione
dei  diritti  in  sub-licenza  e  dei  comportamenti  commercialmente
scorretti  da  parte  delle  emittenti  a  cui  vengano  offerti,   a
condizioni eque, diritti di sub-licenza; 
     CONSIDERATO  che  la  pubblicazione  nella  Gazzetta   ufficiale
dell'Unione  europea  delle  liste  adottate   dagli   Stati   membri
conformemente alle procedure di cui all'articolo 14,  commi  1  e  2,
della direttiva 2010/13/UE, consente l'opponibilita' degli eventi ivi
indicati alle emittenti stabilite in Stati membri diversi  da  quello
che  ha  adottato  la  lista,  cosi'  derivandone  l'obbligo  per  le
emittenti  soggette  alla  giurisdizione  di  uno  Stato  membro   di
osservare le analoghe  liste  di  eventi  approvate  da  altri  Stati
membri, secondo il principio di reciproco riconoscimento; 
     CONSIDERATO che la citata delibera n.  8/99  non  e'  stata  mai
integrata a seguito del recepimento  dell'articolo  3-bis,  comma  3,
della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla direttiva 97/36/CE,
nell'ordinamento italiano ad  opera  dell'articolo  51  della  citata
Legge comunitaria 2001, al fine di prevederne le modalita'  attuative
secondo  quanto  previsto  dal  citato  documento  della  Commissione
europea; 
     RITENUTO opportuno procedere ad un aggiornamento della lista  di
eventi di particolare rilevanza  per  la  societa'  adottata  con  la
delibera n. 8/99, alla luce dell'evoluzione normativa  in  materia  e
delle migliori prassi sviluppate in altri Stati membri  relativamente
alle  modalita'  di  risoluzione  delle  controversie   che   possono
insorgere ove sia richiesto ad  emittenti  titolari  dei  diritti  di
esclusiva, ma  prive  dei  necessari  requisiti  di  copertura  della
popolazione, di cederli in sub-licenza con altri operatori  provvisti
dei necessari requisiti di copertura; 
     CONSIDERATI  il  crescente  interesse  della  collettivita'  per
alcune  discipline  sportive  non  incluse  nella  lista  vigente   e
l'elevato valore  della  musica  lirica  all'interno  del  patrimonio
culturale italiano; 
     RITENUTO che, in forza dell'articolo 1, comma 11, della legge 31
luglio 1997, n. 249, sussiste un potere di carattere generale in capo
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni  per  la  soluzione
non giurisdizionale delle controversie tra utenti e operatori  o  tra
questi ultimi; 
     RITENUTO  opportuno  applicare  alle  controversie  che  possono
insorgere tra emittenti soggette alla giurisdizione  italiana  o  tra
queste ed emittenti soggette alla giurisdizione di altri Stati membri
in merito alla  definizione  del  prezzo  equo  per  la  cessione  in
sub-licenza di  diritti  di  trasmissione  di  eventi  dichiarati  di
particolare importanza per la societa'; 
     AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di  consultazione
pubblica, alle  osservazioni  formulate  nel  corso  delle  audizioni
svolte con i soggetti interessati che ne  hanno  fatto  richiesta  e,
altresi',  alle  risposte  pervenute  da  parte  dei   soggetti   che
l'Autorita' ha interpellato al riguardo, per cui sullo schema di  cui
alla citata delibera n. 302/10/CONS in ordine all'inserimento  ovvero
alla conferma dei seguenti eventi: 
le Olimpiadi estive ed invernali; la finale e tutte le partite  della
nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;  la  finale  e
tutte le partite della nazionale italiana nel campionato  europeo  di
calcio; tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in  casa
e  fuori  casa,  in  incontri  valevoli  per  le  qualificazioni   ai
campionati del  mondo  e  ai  campionati  europei;  la  finale  e  le
semifinali della Champions League e della Europa  League  qualora  vi
siano coinvolte squadre italiane; il Giro d'Italia;  il  Gran  Premio
d'Italia automobilistico  di  Formula  1;  il  Gran  Premio  d'Italia
motociclistico di Moto GP; le finali e le semifinali  dei  campionati
mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo,  rugby  alle  quali
partecipi la squadra nazionale italiana; la finale  e  le  semifinali
della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale  italiana
e degli Internazionali d'Italia  di  tennis  alle  quali  partecipino
atleti italiani; il campionato mondiale di  ciclismo  su  strada;  le
regate di vela  dell'America's  Cup  alle  quali  partecipino  barche
italiane; il Festival della musica  italiana  di  Sanremo;  la  Prima
rappresentazione della stagione lirica del Teatro La Scala di Milano.
Al riguardo si sono  espressi  i  seguenti  soggetti:  l'associazione
delle  emittenti  radiofoniche  e  televisive  AERANTI  CORALLO;  RAI
Radiotelevisione Italiana S.p.a.; Reti  Televisive  Italiane  S.p.a.;
SKY Italia S.r.l.; Telecom Italia Media S.p.a.; FEDERAZIONE  ITALIANA
NUOTO  -  SETTORE  PALLANUOTO;  FEDERAZIONE  ITALIANA  PALLACANESTRO;
FEDERAZIONE  ITALIANA   PALLAVOLO;   FEDERAZIONE   ITALIANA   TENNIS;
INTERNATIONAL  TENNIS   FEDERATION;   DORNA   WORLDWIDE;   FEDERATION
INTERNATIONALE DE NATATION; FEDERATION INTERNATIONALE DE  VOLLEYBALL;
INTERNATIONAL CYCLING UNION; SIX NATIONS RUGBY LTD; TEATRO LA FENICE,
che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti: 
In  linea  generale,  i   soggetti   che   hanno   partecipato   alla
consultazione pubblica hanno espresso apprezzamento per  l'intenzione
dell'Autorita' di procedere all'aggiornamento della delibera n. 8/99,
ad oltre dieci anni dalla sua entrata in vigore, e,  soprattutto,  di
voler sottoporre lo schema di modifica a consultazione pubblica, cosa
non  avvenuta  in  occasione  della  delibera  originaria  in  quanto
adottata prima della delibera n. 278/99 recante la procedura  per  lo
svolgimento  delle  consultazioni  pubbliche.  Tali  soggetti   hanno
partecipato costruttivamente, proponendo altresi',  in  taluni  casi,
l'inclusione di ulteriori eventi  rispetto  a  quelli  inclusi  nella
lista posta a consultazione. 
     L'Italia e' stata tra i primi Stati membri  dell'Unione  europea
ad adottare una lista di  eventi  di  particolare  rilevanza  per  la
societa', in ottemperanza alla direttiva 89/552/CEE (cd.  Televisione
senza frontiere), ed e' oggi tra i primi Stati  membri  ad  attivarsi
per procedere  al  suo  aggiornamento,  in  ossequio  alla  direttiva
2010/13/UE. 
     Premesso che lo schema di delibera  sottoposto  a  consultazione
consiste in un articolo unico e che i partecipanti alla consultazione
pubblica si sono focalizzati su taluni  aspetti  in  particolare,  si
riportano  di  seguito,  per  comodita'  espositiva,   le   posizioni
principali dei soggetti intervenuti e le osservazioni dell'Autorita',
suddivise per argomento. 
     In via di premessa generale, si rileva che  con  riferimento  al
mantenimento nella lista  degli  eventi  gia'  presenti  nessuno  dei
partecipanti alla consultazione  ha  espresso  obiezioni,  salva  una
riserva di ordine generale da parte di un soggetto quanto ai  singoli
eventi  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  della  delibera  n.   8/99.
Considerato il permanere dei requisiti attestanti la rilevanza  degli
eventi, gia' valutati positivamente dalla Commissione  europea  nella
sua decisione del 25 giugno 2007, n. 2007/475/CE, con cui essa si  e'
espressa sulla compatibilita' con il diritto comunitario delle misure
adottate dall'Italia a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1,  della
direttiva 89/552/CEE, si ritiene che venga  pertanto  legittimata  la
permanenza degli stessi all'interno della lista. 
     Preme in questa sede dare alcuni preliminari  specificazioni  di
ordine generale, con riferimento ad ipotesi che, seppur  eccezionali,
potrebbero verificarsi in concreto in due situazioni  limite:  ci  si
puo' porre, infatti, il problema di cosa  possa  accadere  qualora  i
diritti degli eventi di grande  rilevanza  per  la  societa'  vengano
acquistati in esclusiva da un soggetto non qualificato a garantire la
visione al 90% della popolazione, oppure qualora i diritti non  siano
acquistati  da  nessun  operatore,  aspetti,  questi,  che   assumono
particolare rilievo ai  fini  della  valutazione  della  lista  degli
eventi non criptabili in termini di compatibilita' comunitaria. 
     Con riferimento alla prima eventualita' -  quella  dell'acquisto
da parte  di  un  soggetto  non  qualificato  -,  ferma  restando  la
possibilita' che  piu'  soggetti  acquisiscano  non  in  esclusiva  i
medesimi diritti, al fine di assicurare effettivita'  alla  norma,  i
diritti degli eventi interessati dalla lista, eventualmente acquisiti
in esclusiva, dovranno essere ceduti in sub-licenza a un operatore in
chiaro  che  possa  garantirne  la  visione   alla   percentuale   di
popolazione prevista. Una siffatta evenienza si  e'  gia'  verificata
nella prassi, laddove un operatore a  pagamento,  ovvero  Sky  Italia
srl, ha acquistato in esclusiva tutti gli incontri del campionato del
mondo di calcio, in cui rientrano ovviamente anche tutti gli incontri
disputati dalla  nazionale  italiana,  nonche'  la  semifinale  e  la
finale, gia' inclusi nella lista di cui alla delibera n. 8/99: in tal
caso Sky ha ceduto in sub-licenza alla Rai i  diritti  relativi  agli
incontri inclusi nella lista, oltre a ulteriori incontri. 
     Sul punto soccorrono anche le previsioni sulla risoluzione delle
controversie  sulla  corresponsione  di  un  equo  compenso  per   la
concessione in sub-licenza ad un operatore  qualificato  dei  diritti
esclusivi di trasmissione, volte ad evitare che  possano  verificarsi
situazioni di esproprio dei diritti ove dovessero esservi  inviti  ad
offrire solo da parte di soggetti non qualificati, quali operatori  a
pagamento o senza la necessaria copertura della popolazione. Al  fine
di assicurare che i diritti vengano ceduti a condizioni di mercato di
carattere  equo,  ragionevole  e  non  discriminatorio,  si   ritiene
opportuno prevedere espressamente che sia consentita la  trasmissione
degli eventi da parte di emittenti anche non qualificate,  attraverso
un apposito regime di deroghe che permetta, anche nell'ambito di  una
procedura di risoluzione delle controversie, di trasmettere  l'evento
senza  rispettare  le  condizioni  poste  dalla  direttiva  e   dalla
normativa di recepimento (una soluzione simile e'  peraltro  prevista
dalla  normativa  francese,  nel  Decreto  2004-1392  del   22/12/04,
approvato con decisione della Commissione 2007/480/CE). 
     Nella seconda ipotesi - quella di mancanza di acquirenti -,  per
quanto remota sia l'eventualita' che nessuno acquisisca i diritti  di
un evento incluso nella lista, neppure sulla televisione a  pagamento
o  su  emittenti  prive  della  necessaria  copertura,  e'   tuttavia
opportuno evidenziare che il valore di tali diritti sarebbe di  fatto
azzerato dall'assenza di interesse del mercato  per  la  trasmissione
degli eventi cui si  riferiscono.  Quali  strumenti  di  salvaguardia
dell'efficacia della lista, sarebbe possibile addivenire, da un lato,
ad una cessione a titolo gratuito al solo fine  di  dare  visibilita'
all'evento,  dall'altro,  in  caso  di  reiterato  insuccesso   della
cessione, all'eliminazione dell'evento dalla lista per venir meno dei
suoi requisiti essenziali. 
     Al fine di tradurre  in  una  norma  di  carattere  generale  le
preoccupazioni di cui si e' detto,  e'  stato  previsto  che  qualora
nessun'emittente  qualificata  dovesse   formulare,   rispetto   alla
proposta di cessione da  parte  del  detentore  dei  diritti,  alcuna
offerta o non formularla a condizioni di mercato eque, ragionevoli  e
non discriminatorie, gli stessi potranno essere esercitati  anche  in
deroga alle condizioni previste dalla delibera. 
     In ogni caso e' fatta salva, per garantire  al  cittadino/utente
di essere informato sull'evento e i suoi  esiti,  l'applicazione  dei
principi del diritto di cronaca e conseguentemente anche  il  ricorso
alla disciplina dei brevi estratti di cronaca  di  eventi  di  grande
interesse  pubblico,  approvata  dall'Autorita'  al  termine  di  una
procedura di consultazione pubblica con il regolamento allegato  alla
delibera n. 667/10/CONS del 17 dicembre 2010. 
 
1. Con riferimento alla  riduzione  della  percentuale  minima  della
popolazione cui debba essere consentita la  visione  dell'evento  dal
90% all'80% 
 
Posizione degli operatori 
 
     Un soggetto propone di mantenere invariata la  previsione  della
percentuale di popolazione pari al 90% indicata nella lista approvata
con la delibera n.8/99. Un altro soggetto, invece, ritiene  opportuno
prevedere la soglia dell'80% della popolazione, specificando  che  la
trasmissione avvenga mediante una piattaforma in grado di raggiungere
la soglia di popolazione indicata. 
 
Osservazioni 
 
     La proposta sollevata da un soggetto di stabilire come soglia il
90%  di  copertura  della  popolazione  non  appare   meritevole   di
accoglimento in quanto la  soglia  dell'  80%  della  popolazione  e'
coerente  con  quanto  stabilito  dall'Autorita'  con   la   delibera
353/11/CONS, laddove ha previsto per gli operatori di rete  terrestre
l'obbligo di una adeguata copertura del  bacino  assegnato,  comunque
non inferiore all'80 per cento della popolazione del  bacino  stesso,
da raggiungere nell'arco di cinque anni dall'assegnazione del diritto
di uso delle frequenze. 
     Con riferimento alla proposta che relativa  alla  specificazione
che le trasmissioni debbano  avvenire  su  piattaforma  in  grado  di
raggiungere la percentuale di popolazione richiesta, si  ritiene  che
tale proposta non sia ne' necessaria ne' proporzionata rispetto  allo
scopo, non potendo l'Autorita', ne' in base alla  direttiva,  ne'  al
decreto di recepimento, imporre le modalita' tecniche con  cui  debba
essere  soddisfatto  il  parametro  della  quota  di  popolazione  da
raggiungere, che sono invece da intendersi lasciate alla scelta degli
operatori di settore. 
 
2. Con riferimento all'opportunita' di  inclusione  di  nuovi  eventi
nella lista 
 
Posizione degli operatori 
 
     Un soggetto evidenzia in primis la necessita'  di  regolamentare
l'inserimento di nuovi eventi nella lista di  cui  alla  delibera  n.
8/99 con precise disposizioni,  stante  l'impatto  che  cio'  avrebbe
sull'attivita' di  acquisizione  dei  diritti  di  trasmissione,  sui
rapporti  tra  le  parti,  nonche'  sull'esecuzione  dei   contratti.
Sarebbe, pertanto, opportuno prevedere un lasso di tempo minimo  (non
inferiore ad un anno) tra l'inclusione dell'evento nella lista  e  la
data di svolgimento dello stesso, in modo da tener conto dei tempi di
negoziazione dei diritti di trasmissione televisiva  e  delle  durate
dei relativi contratti. 
     Un altro soggetto evidenzia che l'acquisizione in esclusiva  dei
diritti di utilizzazione  di  un  evento  (in  particolare  sportivo)
costituisce una prassi che consente alle  emittenti  di  proporre  ai
telespettatori un'offerta particolarmente appetibile, assicurando nel
contempo una migliore tutela giuridica al licenziatario. Un'eventuale
misura   restrittiva   dell'esclusivita'   deve    pertanto    essere
giustificata da motivi imperativi  di  pubblico  interesse,  che  gli
eventi che si propone di inserire  non  sembrano  rispecchiare.  Tale
soggetto specifica altresi' di non essere contraria  alla  formazione
di un'unica lista di  eventi,  ma  di  non  ritenere  di  aggiungerne
ulteriori rispetto a quelli  elencati  dalla  delibera  n.  8/99,  in
quanto a suo giudizio nessuno degli eventi sportivi o  culturali,  la
cui inclusione si propone, risponde alle condizioni  richieste  dalla
Commissione  europea.  Richiede  pertanto  che   la   lista   rimanga
invariata. 
 
Osservazioni 
 
     Si ritiene di accogliere parzialmente il rilievo di un  soggetto
nella parte in cui chiede di fare salvi  gli  effetti  dei  contratti
gia' conclusi. Infatti, si evidenzia che la previsione di un lasso di
tempo non inferiore a un anno, da cui far decorrere l'efficacia della
delibera, avrebbe l'effetto di svuotarla di significato,  impedendosi
per la durata di  tale  periodo  il  raggiungimento  della  finalita'
essenziale di questa, ovvero la tutela del pubblico, cui deve  essere
consentita  la  possibilita'  di  seguire  gli  eventi,  ritenuti  di
particolare rilevanza per la societa',  su  un  palinsesto  gratuito,
senza costi supplementari per  l'acquisto  di  impianti  tecnici.  Si
ritiene pertanto ragionevole, al fine di contemperare  la  menzionata
esigenza di tutela del pubblico con la  necessita'  di  non  incidere
negativamente su eventuali trattative in corso, prevedere  un  rinvio
dell'entrata in vigore della delibera di approvazione al 1  settembre
2012 in modo da assicurare una vacatio di durata congrua in  rispetto
al calendario sportivo di molti eventi inclusi nella lista e in  modo
da coincidere con l'inizio di una nuova stagione sportiva al  termine
dei grandi eventi estivi (quali ad esempio  le  olimpiadi  estive  di
Londra e i campionati europei di calcio). 
     Con riferimento a  quanto  esposto  dal  soggetto  che  si  dice
contrario all'inclusione di ulteriori eventi nella  lista,  preme  in
questa  sede  specificare,  con  riferimento   ad   una   valutazione
sull'impatto derivante dall'inserimento dei nuovi eventi nella lista,
che l'inclusione non azzera il valore commerciale  di  tali  diritti,
poiche' non obbliga i detentori dei diritti  a  cederli  a  qualunque
condizione. Inoltre si ricorda che, benche' l'inclusione di un evento
nella lista limiti,  ma  per  derivazione  comunitaria,  la  liberta'
d'impresa, tale restrizione e' giustificata in quanto mira a tutelare
il diritto all'informazione e ad  assicurare  un  ampio  accesso  del
pubblico  alla  trasmissione  televisiva  di  eventi  di  particolare
rilevanza per la societa'. Inoltre, proprio al fine di assicurare una
tutela delle varie posizioni interessate, che garantisca un  corretto
bilanciamento degli interessi e dei diritti  in  gioco,  l'Autorita',
nell'approvare lo  schema  di  delibera  sottoposto  a  consultazione
pubblica, ha ritenuto di prevedere una procedura di risoluzione delle
controversie. 
 
3. Con riferimento ai nuovi eventi da inserire nella lista 
 
Posizioni degli operatori 
 
     Un soggetto suggerisce  di  includere  tutti  gli  incontri  dei
Mondiali e dei campionati  Europei  di  calcio,  e  non  solo  quelli
disputati dalla nazionale italiana, in quanto  si  tratta  di  eventi
comunque di grande interesse per una vasta porzione dell'utenza,  che
per  svariati  decenni  sono  stati   trasmessi   in   chiaro   dalla
concessionaria del  servizio  pubblico  radiotelevisivo,  e  solo  da
alcuni anni, viceversa,  sono  stati  resi  disponibili,  nella  loro
totalita',  soltanto  ai  sottoscrittori  di  servizi  televisivi   a
pagamento. 
     Un altro soggetto  ritiene  opportuno  estendere  la  previsione
della trasmissione in diretta a  tutti  gli  eventi  contenuti  nella
lista, salvo i casi in cui,  per  natura  dell'evento  o  in  ragione
dell'orario  in  cui  questo  ha  luogo,  tale  previsione  non   sia
attuabile. Propone, inoltre, di aggiungere alla  lista  i  campionati
mondiali di nuoto  e  atletica,  la  semifinale  e  le  finali  degli
incontri di Tennis di Tornei del "Grande Slam" in presenza di  atleti
italiani, il  torneo  Six  Nations  di  rugby.  Quest'ultimo  evento,
limitatamente  agli  incontri  disputati  dalla   squadra   nazionale
italiana, e' supportato anche da un altro soggetto. 
     Un soggetto propone l'inclusione nella lista  di  alcuni  eventi
culturali, quali il Carnevale di  Venezia,  Carnevale  di  Viareggio,
Festa dei lavoratori e Concerto del I maggio, Festival dei due Mondi,
Giffoni Film Festival,  Festival  del  Cinema  di  Venezia,  Festival
lirico Arena di Verona, Festival Internazionale del Film di Roma. 
     Un soggetto ritiene che  nessuno  degli  eventi  proposti  nello
schema di delibera risponda ad  almeno  due  delle  condizioni  poste
dalla Commissione europea nel documento di lavoro CC TVSF  (97)  9/3,
conseguentemente richiede che la lista di cui alla delibera  n.  8/99
rimanga invariata. Nello specifico ritiene che: 
     a) il Gran Premio Moto GP non interessi altre  persone  oltre  a
quelle che normalmente seguono l'evento,  non  coinvolga  la  squadra
nazionale in quanto i team sono organizzati per costruttori di  moto,
non  possa  essere  considerato  di  importanza  culturale,  ne'   un
catalizzatore dell'identita' italiana; 
     b) i campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo
e rugby non interessino altre persone oltre a quelle che  normalmente
seguono  l'evento,  non  siano  di  importanza  culturale,   ne'   un
catalizzatore dell'identita' italiana, non abbiano attirato un  ampio
pubblico di telespettatori. Inoltre, con riferimento al rugby, rileva
che i tesserati in Italia, in base ai dati  del  CONI,  sono  pari  a
52.000, il che varrebbe a dimostrare  che  tale  sport  non  gode  di
risonanza speciale e generalizzata nel nostro Paese; 
     c) la Coppa Davis e  gli  Internazionali  di  tennis  (finali  e
semifinali cui partecipino atleti  italiani)  non  interessino  altre
persone oltre a quelle che normalmente seguono l'evento, non siano di
importanza culturale, ne' un catalizzatore  dell'identita'  italiana,
non abbiano attirato un ampio pubblico di telespettatori; 
     d) il mondiale di ciclismo su strada, che e' stato trasmesso  in
chiaro per l'ultima volta da Raitre nel 2001,  riportando  uno  share
del 13%, non  sia  pertanto  tradizionalmente  trasmesso  in  chiaro,
inoltre non interessi altre persone oltre a  quelle  che  normalmente
seguono l'evento, ne' sia un catalizzatore dell'identita' italiana; 
     e) quanto teste' esposto valga  anche  per  le  regate  di  vela
dell'America's  Cup  cui  partecipino  barche  italiane.  L'operatore
rappresenta che la trasmissione da parte di  Raitre  e  LA7  di  tale
evento nel 2010 ha totalizzato uno share del 2.2% e del 2.4%,  mentre
nel 2007,  quando  partecipavano  barche  italiane,  su  La7  si  era
totalizzato uno share del 6.6%; 
     f) con riferimento infine alla  Prima  della  Scala  di  Milano,
l'operatore obietta che tale evento non e' tradizionalmente trasmesso
dalla tv in  chiaro,  inoltre  non  e'  catalizzatore  dell'identita'
italiana. 
Con riferimento alla proposta di inserire nella lista la finale e  la
semifinale del campionato mondiale di  pallanuoto  cui  partecipi  la
nazionale  italiana,  un  soggetto  esprime  vivo  apprezzamento  per
l'attenzione  e  la  sensibilita'   dimostrate   dall'Autorita'   nei
confronti  della  pallanuoto  e  dell'intero   movimento   natatorio,
auspicando che la proposta sia approvata in quanto cio' rende  merito
agli sforzi delle Societa', degli  atleti  e  delle  professionalita'
federali per diffondere ed  accrescere  l'interesse  suscitato  dalla
disciplina. Altro soggetto  ritiene  che  tali  eventi  soddisfino  i
requisiti e non solleva, pertanto, alcuna  obiezione  all'inserimento
di questi nella lista. 
     Un soggetto concorda con la proposta di  inserire  le  finali  e
semifinali del campionato mondiale di pallavolo e sottopone al vaglio
dell'Autorita' l'inserimento di ulteriori eventi: 
 
     - campionati del mondo Indoor maschile  e  femminile  a  cadenza
quadriennale; 
     - World League: competizione mondiale di  pallavolo  maschile  a
cadenza annuale; 
     - World Gran Prix: competizione mondiale di pallavolo  femminile
a cadenza annuale; 
     - Campionati europei maschili e femminili a cadenza biennale; 
     - Campionati Mondiali di Beach Volley. 
 
Un soggetto ritiene che le finali  e  le  semifinali  del  Campionato
mondiale di pallacanestro possano entrare nella  lista  degli  eventi
anche in  assenza  della  nazionale  italiana,  inoltre  ritiene  che
possano inserirsi altresi' le finali e le semifinali  dei  Campionati
europei nonche' tutte le partite disputate dalla  nazionale  italiana
nelle fasi finali di questi due tornei. 
     Un  soggetto   accoglie   con   estremo   favore   la   proposta
dell'Autorita' di inserire nella lista  le  semifinali  e  la  finale
della Coppa Davis cui  partecipino  tennisti  italiani  e  suggerisce
altresi' di inserire anche le semifinali e la finale della  Fed  Cup,
equivalente femminile della Coppa Davis, cui partecipi  la  nazionale
italiana, peraltro attuale detentrice del titolo. Un  altro  soggetto
ritiene che l'inclusione delle semifinali e della  finale  sia  della
Coppa Davis  che  della  Fed  Cup  sia  una  decisione  lodevole  che
condivide senz'altro. 
     Un soggetto ritiene che il Gran premio d'Italia di Moto  GP  non
possa essere incluso nella  lista,  in  quanto  l'evento  non  e'  di
particolare importanza culturale, ne' un catalizzatore dell'identita'
culturale italiana, i team non sono  suddivisi  per  nazioni  ma  per
costruttori, e ritiene non vi  sia  motivo  di  differenziare  quello
d'Italia dagli altri Gran Premi che rientrano nel Campionato di  Moto
GP,  in  quanto  gli  ascolti  di  tali  eventi  non  si   discostano
particolarmente tra loro, oscillando al massimo del 15%. 
     Sul fronte del mondiale  di  ciclismo  su  strada,  un  soggetto
ritiene che tale evento soddisfi i requisiti e non solleva, pertanto,
alcuna obiezione all'inserimento di questo nella lista. 
     Un  soggetto  ritiene  che,  laddove  le  modalita'  trasmissive
derivanti dall'inserimento nella lista degli incontri della nazionale
italiana  di  rugby  del  torneo  Six  nations  siano  quelle   della
trasmissione integrale e in diretta, potrebbe esservi un impatto  sul
valore  dei  diritti   di   trasmissione   dell'evento,   da   questo
commercializzati. Qualora, invece, la proposta riguardi l'inserimento
nella lista della trasmissione di tali incontri in forma  parziale  e
in differita, non avrebbe alcuna ragione di opporsi alla proposta  ed
anzi riterrebbe positivo assicurare che tutti gli incontri  sostenuti
dalla  nazionale  italiana  di  rugby  ricevano  adeguata   copertura
mediatica.  Suggerisce,  pertanto,  di  prevedere  che,  fatto  salvo
l'obbligo della trasmissione in diretta integrale degli eventi di cui
ai punti b) e c) della lista (ovvero la finale  e  tutte  le  partite
della nazionale italiana di calcio del campionato  del  mondo  e  del
campionato europeo), per tutti gli altri eventi  sia  facolta'  delle
emittenti determinare le modalita' di  trasmissione  in  chiaro,  che
potrebbero anche essere di differita parziale. 
 
Osservazioni 
 
Per ragioni di comodita' espositiva le argomentazioni  dell'Autorita'
saranno esposte esaminando in sequenza i singoli eventi su  cui  sono
state presentate osservazioni da parte dei soggetti intervenuti nella
consultazione. 
     In via  generale,  quanto  alla  richiesta  di  un  soggetto  di
estendere l'obbligo di trasmissione in diretta integrale, attualmente
previsto solo per gli incontri relativi ai campionati  del  mondo  ed
europeo di calcio, a tutti gli eventi inclusi nella lista, si ritiene
di  confermare  l'impostazione  della  delibera  n.  8/99  in  quanto
maggiormente  elastica  e  piu'  adeguata  rispetto  allo  scopo   di
contemperare l'esigenza di assicurare agli utenti  la  visione  degli
eventi di particolare  rilevanza,  quali  sono  indubbiamente  i  due
eventi in questione, con  la  tutela  della  liberta'  di  iniziativa
economica delle emittenti che hanno deciso  di  investire  in  questo
settore e questo nonostante il costante  incremento  di  costo  delle
acquisizioni dei diritti di trasmissione.  Peraltro,  negli  anni  di
applicazione della delibera n.  8/99  non  sono  state  rappresentate
criticita' su  tale  aspetto  che  inducano  a  modificare  l'assetto
corrente. 
 
Calcio 
 
In merito alla proposta di un  soggetto  di  prevedere  l'inserimento
nella lista, e la conseguente necessaria trasmissione in  chiaro,  di
tutti gli incontri afferenti ai  Campionati  di  calcio  mondiali  ed
europei, si rileva che  seppure  le  competizioni  sportive  indicate
siano  tra  le  piu'  prestigiose  con  riferimento  alla  disciplina
calcistica, e' tuttavia evidente il diverso e indubbiamente superiore
coinvolgimento del pubblico italiano relativamente ad un incontro che
veda impegnata la squadra nazionale - rispondente quindi  ai  criteri
a), c) e d) di cui al documento CC TVSF (97)  9/3  della  Commissione
(ovvero a) l'evento  interessa  altre  persone  oltre  a  quelle  che
normalmente lo seguono, c) coinvolge  la  squadra  nazionale  di  una
determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande
rilievo, d) e' stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non
a pagamento e ha raccolto un  ampio  pubblico  di  telespettatori  in
Italia) - rispetto ad un incontro tra squadre  di  altri  Paesi,  che
risponderebbe solo al requisito sub  d)  in  quanto  tradizionalmente
trasmesso in chiaro in passato.  Questo  rilievo  non  e'  ovviamente
valevole per la finale o le  semifinali  del  campionato  mondiale  o
europeo, meritevoli di inserimento  nella  lista  de  qua  in  quanto
costituiscono l'esito di quelle che sono reputate  le  manifestazioni
sportive calcistiche a livello internazionale di maggior richiamo per
il pubblico televisivo e pertanto rispondenti anche ai criteri  a)  e
d). 
     A riguardo, il Tribunale dell'Unione ha depositato, in  data  17
febbraio 2011 le sentenze  relative  alle  cause  T-385/07  (FIFA  c.
Commissione  europea,  sostenuta  da  Regno  del  Belgio,  Repubblica
federale della Germania e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda  del
Nord, avente ad oggetto la domanda di  annullamento  della  decisione
della Commissione 25 giugno 2007, 2007/479/CE,  sulla  compatibilita'
con il diritto comunitario delle misure adottate dal Belgio  a  norma
dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio 3 ottobre  1989,
89/552/CEE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
concernenti l'esercizio delle attivita' televisive) e  T-68/08  (FIFA
c. Commissione europea, sostenuta da Regno del Belgio e  Regno  Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avente ad oggetto la domanda  di
annullamento parziale della decisione della  Commissione  16  ottobre
2007, 2007/730/CE, sulla compatibilita' con  il  diritto  comunitario
delle misure adottate dal Regno Unito a norma  dell'articolo  3  bis,
paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE  del  Consiglio  relativa  al
coordinamento di determinate disposizioni legislative,  regolamentari
e amministrative degli Stati  membri  concernenti  l'esercizio  delle
attivita'  televisive.).  Il  Tribunale  dell'Unione  ha   osservato,
rispettivamente ai punti  71  e  69,  che  "sebbene  il  diciottesimo
'considerando' della  direttiva  97/36  non  prenda  posizione  sulla
questione cruciale relativa all'inclusione di tutte o  di  una  parte
delle partite della Coppa del mondo in un elenco nazionale di  eventi
di particolare rilevanza  per  la  societa',  non  sussistono  validi
motivi per concludere che, in linea di  principio,  solo  le  partite
«prime» possano essere qualificate in tal modo e, pertanto, far parte
di siffatto elenco". Pertanto le partite "prime"  possono  senz'altro
considerarsi eventi di particolare rilevanza per la societa',  mentre
e' lasciata alla discrezionalita' degli Stati  membri  la  scelta  se
includere o meno nella lista anche le partite "non prime",  valutando
nei casi di specie del Belgio e del Regno Unito, solo la legittimita'
- appunto confermata - della loro eventuale inclusione nella lista. 
     Si rappresenta, inoltre, che gia'  oggi  il  contratto  su  base
volontaria di sub-licenza tra Sky e Rai per la trasmissione in chiaro
del Campionato del mondo di calcio  comprende  altresi',  oltre  alla
trasmissione in diretta di tutti gli incontri sostenuti dalla squadra
nazionale  italiana  nel   corso   della   competizione,   anche   la
trasmissione  di   ulteriori   25   incontri,   soddisfacendo   cosi'
l'interesse  del  pubblico  a  seguire  anche  incontri  tra  squadre
nazionali straniere, ed essendo altresi' prevista la trasmissione  su
televisione in chiaro anche degli highlights di tutti  gli  incontri.
Infine, appare il caso di ricordare che,  ad  ogni  modo,  tutti  gli
incontri relativi al campionato del mondo e al campionato europeo  di
calcio, nonche' tutte le partite della squadra nazionale italiana  di
calcio  in   competizioni   ufficiali,   rientrano   nell'ambito   di
applicazione della citata  disciplina  della  trasmissione  di  brevi
estratti di  cronaca,  trovandosi  cosi'  un'ulteriore  garanzia  che
assicuri un  efficace  contemperamento  tra  la  tutela  del  diritto
all'informazione sportiva e le  ovvie  aspettative  di  detentori  di
diritti,  fornitori  di  servizi  di   media   audiovisivi   o   loro
intermediari. Alla luce della finalita' di dover bilanciare la tutela
dell'utente,  che  e'  ragionevolmente   interessato   alla   visione
anzitutto delle partite "prime", con la  riduzione  al  minimo  degli
impatti restrittivi sulla concorrenza (anche in ragione  dell'elevato
costo  di  acquisizione  dei  diritti  di  trasmissione)  e  valutato
l'impatto che avrebbe sul mercato l'eventuale ampliamento della lista
degli eventi imponendo la trasmissione in chiaro di tutte le  partite
del Campionato, e dunque anche di  quelle  "non  prime",  non  sembra
accoglibile l'istanza avanzata da questo soggetto. 
     Al fine di assicurare una tutela rafforzata  dell'interesse  del
pubblico a seguire gli eventi calcistici che coinvolgano  la  squadra
nazionale,  si  e'  infine   ritenuto   preferibile   conservare   la
formulazione iniziale della norma che fa riferimento alla piu'  ampia
nozione  di  competizioni  ufficiali  tout  court  anziche'  ai  soli
incontri valevoli per  le  qualificazioni  ai  campionati  europei  e
mondiali di calcio. 
     Si  conferma  pertanto  la  presenza  in  lista   degli   eventi
calcistici indicati nella delibera in quanto rispondenti  ai  criteri
a), c) e d). 
 
MotoGP 
 
Con riferimento al  Gran  Premio  di  MotoGP,  laddove  due  soggetti
sostengono  che  il  campionato  non  sia  disputato   tra   "squadre
nazionali", si rappresenta che questo  e',  invero,  organizzato  per
team di costruttori di motociclette e strutturato in modo  da  aversi
una duplice classifica: una dei team di costruttori e una dei piloti.
Si ricorda che per ogni Gran Premio, ai primi 15 piloti  classificati
delle singole classi vengono, infatti, assegnati dei punti in  ordine
decrescente che sommati,  alla  fine  della  stagione,  designano  il
"Campione Mondiale" della classe d'appartenenza.  Per  l'assegnazione
dei punti relativi al "Titolo Costruttori"  ci  si  basa  sempre  sul
punteggio assegnato ai piloti, ma si sommano solo i punti conquistati
dal migliore piazzamento per gara di ogni scuderia.  Tra  i  team  di
costruttori  e'  presente,  peraltro,  uno  italiano  (Ducati)   che,
inoltre, schiera attualmente un pilota  italiano  (Valentino  Rossi),
molto noto e che gode di grande riscontro presso il  pubblico,  anche
quello che normalmente non si interessa a tale disciplina,  tanto  da
essere impiegato anche come  testimonial  di  messaggi  pubblicitari.
Innegabile e' quindi la rilevanza non solo dei risultati del  pilota,
ma anche del piazzamento della casa costruttrice. 
     Il medesimo  principio  soggiace  all'inserimento  nella  lista,
avvenuto gia' nel 1999,  del  Gran  Premio  d'Italia  di  Formula  1,
inserimento ritenuto condivisibile dalla  Commissione  europea  nella
citata decisione del 25  giugno  2007  sulla  compatibilita'  con  il
diritto  comunitario  delle  misure  adottate  dall'Italia  a   norma
dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva TVSF (decisione  n.
2007/475/CE). In particolare, al considerando n.  9,  la  Commissione
riconosceva che "La particolare rilevanza in Italia  e  la  specifica
importanza  culturale  per  la   popolazione   italiana,   ampiamente
riconosciuta, del Gran Premio automobilistico d'Italia di  Formula  1
deriva dai grandi successi conseguiti dalle  marche  automobilistiche
italiane nelle gare di Formula 1" (enfasi  aggiunta).  Tale  medesimo
principio veniva ribadito dalla Commissione  anche  nell'approvazione
in  pari  data  della  lista  degli  eventi  adottata  dalla  Francia
(decisione n. 2007/480/CE), nella quale e'  inserito  l'omologo  Gran
premio  di  Francia  di  Formula  1,  ritenuto  avere  "un'importanza
particolare in Francia, vista  l'importanza  di  tale  evento  per  i
costruttori francesi di auto da corsa" (enfasi aggiunta). Sembra piu'
che ragionevole, ed anzi sembrerebbe  discriminatorio  il  contrario,
estendere le medesime considerazioni effettuate con riferimento  alla
Formula 1 anche al Moto GP, stante la grande risonanza nel mondo  del
prestigioso marchio della scuderia  italiana  Ducati.  Alla  luce  di
quanto precede non sembra accoglibile l'interpretazione sostenuta  da
questi due soggetti. 
     Non puo', oltre a cio', negarsi che il  Gran  Premio  di  MotoGP
abbia un nutrito seguito e che le competizioni che vedono impegnati i
piloti piu' noti godano di ragguardevole risonanza presso  il  grande
pubblico, oltre a  quello  che  normalmente  segue  il  motociclismo:
infatti, gli ascolti delle ultime due edizioni  di  MotoGP  oscillano
tra i 2,5 e i 6 milioni, con picchi di 8 milioni  nei  casi  di  gran
premi decisivi di fine stagione. La tabella seguente riassume i  dati
di ascolto degli ultimi quattro Gran Premi  d'Italia  di  MotoGP  nel
periodo 2007-2010. 
    

---------------------------------------------------------------------
Gran premio     data      broadcaster   modalita'   ascolti    share
---------------------------------------------------------------------
  Mugello    06/06/2010       RTI       diretta    4.800.000    34%
---------------------------------------------------------------------
  Mugello    31/05/2009       RTI       diretta    6.792.000    39%
---------------------------------------------------------------------
  Mugello    01/06/2008       RTI       diretta    7.154.000    44%
---------------------------------------------------------------------
  Mugello    03/06/2007       RTI       diretta    8.000.000    46%
---------------------------------------------------------------------

    
I dati evidenziano un  grande  interesse  per  tale  disciplina,  con
scostamenti dipendenti dai risultati di piloti  e  veicoli  italiani.
Infatti, la leggera flessione di ascolti registrata nel 2010 coincide
con l'assenza dalle gare, per  un  infortunio,  del  pilota  italiano
Valentino Rossi. Un calo di ascolti che quindi vale ad attestare  non
solo la rilevanza, per la  societa'  italiana,  della  partecipazione
alla gara del veicolo prodotto da una casa costruttrice italiana,  ma
anche come la presenza del singolo pilota  di  nazionalita'  italiana
costituisca  un  elemento  che  incide   non   poco   sugli   ascolti
dell'evento. 
Alla luce di  quanto  precede,  risulta  che  l'evento  gode  di  una
risonanza speciale e generalizzata in Italia ed  interessa  anche  un
pubblico che  normalmente  non  lo  segue,  proprio  in  ragione  del
coinvolgimento  di  piloti  e  costruttori  italiani  in  un   torneo
internazionale di grande rilievo, ed e' tradizionalmente trasmesso in
chiaro con ascolti molto elevati pertanto si reputano  soddisfatti  i
criteri di cui ai punti a) - suffragato, altresi', dalle  motivazioni
di cui al criterio c) - e d) del documento CC TVSF (97) 9/3. 
 
Pallacanestro, pallanuoto e pallavolo 
 
Con riferimento alle finali e semifinali dei campionati  mondiali  di
pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la  squadra
nazionale  italiana   si   rileva   innanzitutto   che   questi   non
costituiscono "nuovi eventi aggiunti alla lista di cui alla  delibera
8/99" come afferma un soggetto. Lo stesso,  nel  proprio  contributo,
dichiara di non essere contrario alla formulazione di un'unica  lista
in luogo dei due  elenchi  attualmente  contenuti  ai  commi  1  e  3
dell'articolo 2, della delibera n. 8/99. Sul punto si rileva che  gli
eventi in parola, infatti, erano gia' previsti dalla citata delibera,
in quanto contemplati dall'articolo 2, comma 3, in  cui  l'Autorita',
gia' allora, si riservava di modificare la lista di cui al  comma  1,
includendovi taluni eventi ("L'Autorita' si riserva di  emendare,  in
un tempo congruo, la lista di cui al comma 1 in particolare  mediante
l'inclusione  dei  seguenti  eventi:  a)  le  finali  dei  campionati
mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi
la squadra nazionale italiana; b) la finale  e  le  semifinali  della
Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; c) il
campionato mondiale di ciclismo su strada") e  che,  peraltro,  negli
ultimi anni tali discipline sportive si sono  assicurate  un  nutrito
seguito  di  pubblico  ed  un  crescente  interesse  da  parte  della
collettivita'. 
     La tabella seguente riassume i dati  disponibili  relative  alle
ultime  edizioni  dei  mondiali  di   pallacanestro,   pallavolo.   e
pallanuoto; non sono, invece, disponibili dati relativi  alle  finali
di tali competizioni, in quanto squadre  nazionali  italiane  non  si
sono mai qualificate per le finali. Relativamente alla  pallacanestro
si evidenzia come la nazionale italiana non  abbia  partecipato  alle
edizioni dei mondiali disputate negli anni 2010, 2002 e 1998  e  come
l'unico dato disponibile sia il 2006. Con riferimento alla pallanuoto
e alla pallavolo non sono disponibili dati di ascolto  relativi  alle
edizioni precedenti. 
    

---------------------------------------------------------------------
Pallacanestro Mondiali
---------------------------------------------------------------------
      Partita       data    broadcaster   modalita'  ascolti   share
---------------------------------------------------------------------
   Italia-Cina   18/08/2006     RAI       diretta   1.941.000   13%
      (girone)
---------------------------------------------------------------------
Pallavolo Mondiali
---------------------------------------------------------------------
      Partita       data    broadcaster   modalita'  ascolti   share
---------------------------------------------------------------------
  Italia-Brasile  09/10/2010    RAI       diretta   3.500.000   14%
    1/2 finale
---------------------------------------------------------------------
Pallanuoto Mondiali
---------------------------------------------------------------------
      Partita       data    broadcaster   modalita'  ascolti   share
---------------------------------------------------------------------
    Italia-USA   26/07/2009     RAI3      diretta   1.143.000    7%
    1/4 finale
---------------------------------------------------------------------

    
Alla luce di quanto precede, si reputano soddisfatti i criteri di cui
ai punti a), c) e d) del documento CC TVSF (97)  9/3,  in  quanto  a)
tali eventi godono di  una  risonanza  speciale  e  generalizzata  in
Italia ed interessano anche un pubblico che normalmente non li segue,
c) coinvolgono una squadra nazionale in un torneo  internazionale  di
grande rilievo e d) sono tradizionalmente trasmessi in chiaro con  un
ampio pubblico di telespettatori come evidenziato nella  tabella  che
precede. I dati citati sono inoltre riferiti a  fasi  dei  tornei  di
importanza minore rispetto ad eventuali finali e semifinali. 
     Per quanto riguarda la proposta di un soggetto di inserire nella
lista anche i campionati di nuoto e di atletica, in assenza  di  dati
di ascolto che ne attestino il seguito ottenuto presso  il  pubblico,
deve ritenersi che seppur tradizionalmente trasmessi in chiaro,  essi
non siano rispondenti ad  almeno  due  dei  requisiti  imposti  dalla
Commissione europea. 
     Gli eventi proposti da un soggetto (campionati del mondo  Indoor
maschile e femminile a cadenza quadriennale, il World  League,  World
Gran  Prix,  Campionati  europei  maschili  e  femminili  a   cadenza
biennale, Campionati Mondiali di Beach Volley) e da un altro soggetto
(finali e semifinali del Campionato mondiale di  pallacanestro  anche
in assenza della nazionale  italiana,  finali  e  le  semifinali  dei
Campionati europei nonche' tutte le partite disputate dalla nazionale
italiana nelle fasi finali di questi due tornei), pur trattandosi  di
prestigiose competizioni, non rispondono tuttavia ad almeno due delle
condizioni poste dalla Commissione europea nel documento di lavoro CC
TVSF (97) 9/3, indicato nel quesito n. 1  dello  schema  di  delibera
sottoposta a consultazione, e, di  conseguenza,  non  possono  essere
ritenuti eventi di particolare rilevanza per la societa'. 
 
Rugby 
 
Con specifico riferimento al rugby, non puo' in questa  sede  negarsi
il crescente seguito di cui gode questa disciplina sportiva presso il
pubblico  italiano,  testimoniato  indubitabilmente  dal  torneo  Six
nations, la cui inclusione nella lista eventi e' stata in questa sede
proposta da due  soggetti.  Non  appare  meritevole  di  accoglimento
l'obiezione presentata da un soggetto in merito allo scarso interesse
per tale disciplina testimoniato dal numero di tesserati  in  Italia,
in  quanto  il  criterio  non  ha  alcuna  rilevanza  ai  fini  della
rispondenza  o  meno  dell'evento  ai  requisiti  della   Commissione
europea. 
     In via preliminare, si deve rilevare  che  l'Italia  e'  l'unico
Paese partecipante al torneo di rugby Six Nations a non avere  ancora
incluso gli incontri di tale torneo nella propria lista di eventi. 
     Tale inclusione e' infatti avvenuta per tutti  gli  altri  Paesi
partecipanti a tale torneo (oltre all'Italia, si ricorda, partecipano
Francia,  Irlanda,  Regno  Unito   -   ivi   comprendendosi   Galles,
Inghilterra e Scozia): 
 
- in Francia sono inclusi nella lista eventi di particolare rilevanza
"la finale del campionato di Francia di rugby, la finale della  coppa
europea di rugby, quando vi partecipi una squadra francese iscritta a
uno dei campionati francesi, il torneo di rugby delle sei  nazioni  e
le semifinali e la finale della coppa del mondo di rugby"; 
- in Irlanda, sono incluse  "le  partite  disputate  dalla  nazionale
irlandese nel torneo di rugby delle «Sei Nazioni» e nella fase finale
della Coppa del Mondo di Rugby"; 
- nel Regno Unito "la finale della Rugby League Challenge  Cup  e  la
Coppa del mondo di rugby, le partite del torneo di rugby  delle  «Sei
nazioni», alle  quali  partecipano  le  cosiddette  «home  countries»
(Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia)". 
 
Gli incontri di tale torneo, laddove  disputati  in  stadi  italiani,
registrano un'elevatissima affluenza di pubblico  e,  finche'  questi
sono  stati  trasmessi  in  chiaro  (da  La7  dal  2004  al  2009,  e
precedentemente, dal 2000 al 2003  da  Raitre)  hanno  goduto  di  un
seguito assai  elevato  e  con  ascolti  in  crescita:  asserisce  un
soggetto nel  proprio  contributo  che  le  partite  disputate  dalla
Nazionale  italiana  di   rugby   nel   2009   sono   state   seguite
complessivamente da circa 10 milioni di spettatori; con riferimento a
dati di ascolto piu' puntuali, risulta che la diretta degli  incontri
del Six nations su La7  e'  stata  seguita  da  una  media  di  circa
1.000.000 spettatori, mentre con riguardo agli incontri disputati nel
2011, questi, trasmessi  in  diretta  da  Sky  Italia  srl  (che,  si
ricorda, ha  acquistato  nel  2010  i  diritti  di  esclusiva)  hanno
registrato una media di 200-250.000 spettatori per ciascun  incontro,
mentre le trasmissioni in differita in onda su La7 al  termine  della
diretta da parte di Sky, si sono assestate su una  media  di  450.000
spettatori a incontro, con punte di oltre 550.000, come  avvenuto  ad
esempio per la  trasmissione  in  differita  dell'incontro  Italia  -
Francia, di cui, si sottolinea, era gia'  noto  l'esito,  consistente
nella vittoria dell'Italia dopo un acceso match. 
     Che un  campionato  di  rilevanza  si'  internazionale,  ma  non
mondiale, abbia una simile presa sul  pubblico  italiano  e  che  gli
ascolti si mantengano su tali livelli anche per  la  trasmissione  in
differita, mostrando peraltro un significativo rialzo in occasioni di
grandi successi della nazionale, non puo' che  essere  un  indicatore
significativo della rilevanza dello stesso per la  societa'  italiana
(rispondenza al requisito sub a). Il fatto, peraltro, che  lo  stesso
sia stato tradizionalmente trasmesso in chiaro per anni  con  ascolti
elevati,   come   teste'   illustrato,   e   che   si    tratti    di
un'importantissima   manifestazione    sportiva    di    un    torneo
internazionale lo rende altresi' rispondente ai requisiti di  cui  ai
punti c)  e  d)  del  documento  di  lavoro  CC  TVSF(97)  9/3  della
Commissione europea. La tabella seguente riassume i dati  di  ascolto
del torneo Sei Nazioni di rugby  nel  corso  degli  ultimi  anni  nel
periodo 2007-2011, caratterizzati dal passaggio dalla trasmissione in
chiaro  a  quella  pay.  Per  assicurare  un  raffronto   anche   con
trasmissioni a copertura superiore, si fornisce  anche  il  dato  del
2003 quando l'evento era trasmesso dalla concessionaria del  servizio
pubblico. Invece, per i mondiali di rugby  non  e'  possibile  alcuna
comparazione,  in  quanto  per  la  precedente  edizione  del   2003,
trasmessa da Sky, non esistono dati di ascolto in quanto  l'emittente
all'epoca non era rilevata dalla societa' Auditel. 
    

----------------------------------------------------------------------
      Partita         data    broadcaster   modalita'   ascolti  share
----------------------------------------------------------------------
  Italia-Irlanda    05/02/2011    Sky      diretta pay  200.200    2%
----------------------------------------------------------------------
  Italia-Irlanda    05/02/2011    La 7     differita    455.000    3%
----------------------------------------------------------------------
  Irlanda-Italia    11/02/2010    Sky      diretta pay  122.000    1%
----------------------------------------------------------------------
  Irlanda-Italia    11/02/2010    La 7     differita    590.000    4%
----------------------------------------------------------------------
  Italia-Galles     14/03/2009    La 7     diretta      710.000    7%
----------------------------------------------------------------------
  Irlanda-Italia    02/02/2008    La 7     diretta    1.408.000   10%
----------------------------------------------------------------------
  Scozia-Italia     24/02/2007    La 7     diretta    1.126.000   10%
----------------------------------------------------------------------
Inghilterra-Italia  10/03/2003    Rai 1    diretta      982.000    9%
----------------------------------------------------------------------

    
Avvalorano quanto sin qui sostenuto dal Tribunale dell'Unione europea
ai punti 18 delle citate sentenze del 17 febbraio 2010 nelle cause T-
385/07 e T-68/08, in cui viene ribadito che le misure adottate  dagli
Stati membri ai sensi dell'art. 3  bis  della  direttiva  89/552/CEE,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE,  oggi  art.  14  del  testo
consolidato  della  direttiva  2010/13/UE  sui   servizi   di   media
audiovisivi, "sono volte a proteggere il diritto  all'informazione  e
ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva
di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la societa'"
e viene sancito il  principio  per  cui  eventuali  restrizioni  alla
libera prestazione di servizi e alla liberta' di stabilimento possono
ben essere giustificate dagli Stati membri  quando  sono  preordinate
alla tutela del diritto all'informazione e  ad  assicurare  un  ampio
accesso  del  pubblico  alla  trasmissione  televisiva   di   eventi,
nazionali  o  non,  di  particolare  rilevanza   per   la   societa',
all'ulteriore condizione  che  esse  "siano  idonee  a  garantire  il
conseguimento dello  scopo  perseguito  e  non  vadano  oltre  quanto
necessario per il raggiungimento di questo" (rispettivamente punti 54
e 50 delle sentenze). 
     L'inclusione degli incontri disputati  nel  torneo  Six  Nations
dalla  squadra  italiana,  come  richiesta  da  due  soggetti  sembra
pertanto piu' che giustificata, alla luce della rispondenza  di  tali
eventi ai criteri richiesti dalla Commissione europea e  similarmente
a quanto gia' ritenuto dagli  altri  Paesi  europei  interessati,  ed
anzi,  laddove  cio'  non  avvenisse,  sarebbe  discriminatorio   nei
confronti del  pubblico  italiano,  che  sarebbe  l'unico  ad  essere
privato della possibilita' di seguire tali eventi in chiaro  e  senza
dover subire costi supplementari,  laddove  tutte  le  altre  nazioni
partecipanti al torneo hanno  gia'  provveduto  all'inclusione  nelle
proprie liste degli  incontri  che  interessano  le  proprie  squadre
nazionali (Irlanda, Galles, Inghilterra, Scozia)  o  addirittura  gli
incontri del torneo nella loro totalita', come avvenuto in Francia. 
     Si evidenzia,  con  riferimento  all'obiezione  avanzata  da  un
soggetto, come l'inclusione in  lista  di  tali  eventi  non  intende
assolutamente costituire un obbligo di  trasmissione  dell'evento  in
diretta  integrale,  con  conseguente  impatto  sull'acquirente   dei
diritti di trasmissione in esclusiva dell'evento. Infatti, si ricorda
che il disposto dell'articolo 32-ter  del  Testo  unico  prevede  che
"L'Autorita' determina altresi' se le trasmissioni televisive di tali
eventi debbano essere in diretta o in differita, in  forma  integrale
ovvero parziale". Come gia' previsto dall'articolo 2, comma 2,  della
delibera n. 8/99, disposizione che l'Autorita' non intende modificare
e che pertanto rimane in vigore,  indipendentemente  dalle  modifiche
derivanti dalla presente consultazione pubblica "Gli eventi di cui ai
punti b) e c) (ovvero gli incontri della nazionale italiana di calcio
nei campionati mondiale ed europeo, nonche' la finale e le semifinali
in tali tornei, ndr) del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta
integrale.  Per  gli  altri  eventi  e'  facolta'   delle   emittenti
televisive decidere le  modalita'  di  trasmissione  in  chiaro".  Si
rileva pertanto come, alla luce  di  tale  previsione,  l'inserimento
degli incontri del torneo Six  Nations  di  rugby  che  impegnino  la
squadra nazionale italiana possa comportare anche la trasmissione  in
differita parziale di tali partite, come suggerito proprio da  questo
soggetto, facendo salva, conseguentemente, la possibilita' di diretta
esclusiva da parte di operatore a pagamento e, altresi',  l'eventuale
trasmissione  in  differita  integrale  da  parte  di  operatore  non
qualificato. 
     Con riferimento al mondiale di Rugby, i cui  diritti  in  Italia
sono stati acquisiti in esclusiva da Sky Italia srl, si evidenzia  in
primis che la maggior rilevanza di  questo  rispetto  al  torneo  Six
nations trova giustificazione nel fatto che lo stesso rappresenta  la
competizione  di  massimo  livello  per  tale  disciplina   sportiva,
coinvolgendo  le  rappresentanze  nazionali   a   livello   mondiale.
L'eccezionalita' dell'evento e il maggior interesse nei confronti  di
questo sono dovute anche alla  piu'  dilazionata  periodicita'  dello
stesso, che avviene a cadenza quadriennale. La mancanza del requisito
legato  alla  tradizionale  trasmissione  in  chiaro  dell'evento  e'
ampiamente compensata dalla crescente attenzione per tale disciplina,
testimoniata dagli elevati ascolti ottenuti dalla trasmissione  degli
stessi  mondiali,  con  circa   300.000   ascoltatori   per   partita
dell'edizione 2007, ovvero l'ultima edizione disputatasi (dato  medio
relativo alle  dirette  a  pagamento),  superiori  ai  circa  180.000
ascoltatori per partita dell'edizione  2011  del  Six  Nations  (dati
relativi alle dirette a pagamento dei primi tre incontri  dell'Italia
con Irlanda, Inghilterra e Galles). Appare evidente come  l'interesse
per i mondiali di rugby configuri, in caso  di  raggiungimento  della
semifinale e della finale del campionato del  mondo,  la  sussistenza
del requisito legato  alla  risonanza  speciale  e  generalizzata  in
Italia  e  all'interesse  di  altre  persone  oltre  a   quelle   che
normalmente seguono il tipo di evento in questione. 
Alla luce di quanto precede, si reputano soddisfatti: 
 
- per il campionato del mondo di rugby i criteri di cui ai punti a) e
c) del documento CC TVSF (97) 9/3 in quanto a) l'evento gode  di  una
risonanza speciale e generalizzata in Italia ed  interessa  anche  un
pubblico che normalmente non lo segue  e  c)  coinvolge  una  squadra
nazionale in un torneo internazionale di grande rilievo; 
- quanto al Six Nations, sono soddisfatti i criteri a), c) e  d),  in
quanto a) l'evento gode di una risonanza speciale e generalizzata  in
Italia ed interessa anche un pubblico che normalmente non  lo  segue,
c) coinvolge una squadra nazionale in  un  torneo  internazionale  di
grande rilievo e d) e' stato tradizionalmente trasmesso in chiaro con
ascolti in crescita come evidenziato nella tabella che precede, segno
di un evidente  aumento  dell'interesse  e  affezione  da  parte  per
pubblico, nel corso degli anni, per tale disciplina. 
 
Tennis 
 
Con riferimento al tennis, si ricorda che  ad  essere  inclusi  nella
lista eventi non sono tutti gli incontri afferenti alle  competizioni
sportive della Coppa Davis e degli Internazionali di tennis, ma  solo
le ipotesi specifiche in cui atleti italiani si qualifichino  per  le
finali o semifinali. Cio'  e'  avvenuto  con  un'incidenza  piuttosto
rara, ma l'interesse da parte del pubblico in questa eventualita'  e'
stato ampiamente dimostrato nei fatti di  recente,  quando  un'atleta
italiana, la tennista Francesca Schiavone, ha vinto il  torneo  Grand
Slam  di  Roland  Garros.  La  Rai,  appena   avuta   notizia   della
qualificazione   dell'atleta   per   la   finale   del   torneo,   ha
immediatamente acquisito i diritti di trasmissione  dell'evento,  per
la trasmissione in diretta, cambiando,  peraltro,  il  palinsesto  di
Raidue all'ultimo momento. La diretta della finale, disputata tra  le
tenniste Schiavone e Stosur, e' stata seguita da piu' di tre  milioni
di telespettatori, con punte del 20% di share. 
     Un risultato che supera inequivocabilmente gli ascolti riportati
dal tennis in generale:  che  atleti  italiani  si  qualifichino  per
questi prestigiosi risultati e' un fatto che gode  sempre  di  grande
rilevanza, anche presso il pubblico  che  normalmente  non  segue  il
tennis, e che comporta una vasta eco mediatica al riguardo.  Inoltre,
si ricorda che le finali  e  le  semifinali  della  Coppa  Davis  cui
partecipino atleti italiani non costituiscono "nuovi eventi  aggiunti
alla lista di cui alla delibera n. 8/99" come sostiene  un  soggetto.
Anche queste, infatti, erano gia' previste dalla citata  delibera  in
quanto contemplati dal citato articolo 2, comma 3. 
     Con riferimento alla proposta di un soggetto di  inserire  nella
lista anche le semifinali e la finale della Fed Cup  cui  partecipino
atlete italiane, essa si ritiene accoglibile  in  quanto  rappresenta
l'equivalente femminile della  Coppa  Davis  e  valgono  pertanto  le
medesime argomentazioni ivi esposte. Peraltro si  evidenzia  come,  a
seguito dei  recenti  successi  della  squadra  italiana,  vincitrice
dell'ultima  edizione  disputatasi,  si  siano   registrati   elevati
ascolti, che vanno da  600.000  a  900.000  spettatori.  Inoltre,  la
trasmissione avviene tradizionalmente in chiaro, in quanto i  diritti
sono detenuti da RAI. 
     La tabella seguente riassume i  dati  di  ascolto  degli  eventi
summenzionati. Non sono disponibili i dati relativi alla coppa  Davis
in quanto la squadra italiana non partecipa al  tabellone  principale
di tale competizione. Con riferimento agli Internazionali  di  tennis
d'Italia l'unico dato riferibile ad un atleta italiano sono i  quarti
di finale. Tuttavia a dimostrazione dell'interesse  generale  per  la
disciplina soccorrono i dati di ascolto  delle  finali  disputate  al
torneo del Roland Garros (il quale non e', si precisa, tra gli eventi
tennistici che si  intendono  aggiungere  alla  lista)  da  parte  di
un'atleta italiana,  ed  e'  ragionevole  supporre  che  in  caso  di
raggiungimento della finale del torneo di Roma  vi  sarebbe  un  pari
interesse. 
    

----------------------------------------------------------------------
      Partita         data    broadcaster   modalita'  ascolti   share
----------------------------------------------------------------------
    Grand Slam    04/06/2011      RAI       diretta   2.200.000   18%
  Roland Garros
  finale Atleta
     Italiano
----------------------------------------------------------------------
    Grand Slam    04/06/2011  Eurosport  diretta pay  1.047.815    9%
  Roland Garros
  finale Atleta
     Italiano
----------------------------------------------------------------------
    Grand Slam    05/06/2010      RAI       diretta   3.000.000   20%
  Roland Garros
  finale Atleta
     Italiano
----------------------------------------------------------------------
  Internazionali  13/05/2011      RTI       diretta     376.000    4%
     d'Italia
    1/4 finale
      atleta
     Italiano
----------------------------------------------------------------------

    
Si reputano pertanto soddisfatti: 
 
     - per gli Internazionali d'Italia i criteri di cui ai punti a) e
c), suffragato dalla lettera d) del documento CC TVSF  (97)  9/3,  in
quanto a) l'evento gode di una risonanza speciale e generalizzata  in
Italia ed interessa anche un pubblico che normalmente non  lo  segue,
anche in virtu' del luogo di svolgimento dello stesso e c)  coinvolge
un atleta nazionale in un torneo internazionale  di  grande  rilievo.
Relativamente al punto d)  i  dati  dimostrano  un  evidente  aumento
dell'interesse e affezione da parte per  pubblico,  nel  corso  degli
anni, per tale disciplina; 
     - per la Coppa Davis e la Fed Cup i criteri di cui ai punti a) e
c) del documento CC TVSF (97) 9/3, in quanto a) l'evento gode di  una
risonanza speciale e generalizzata in Italia ed  interessa  anche  un
pubblico che normalmente non lo segue  e  c)  coinvolge  una  squadra
nazionale in un torneo internazionale di grande rilievo. 
 
Ciclismo 
 
Il ciclismo  su  strada  e'  tradizionalmente  seguito  dal  pubblico
italiano sin dai grandi successi di  Fausto  Coppi  e  Gino  Bartali,
idoli le cui gesta resero famosa tale disciplina sportiva negli  anni
Quaranta e Cinquanta, ed e' stato trasmesso  in  chiaro  dapprima  in
diretta radiofonica  e  quindi  in  diretta  televisiva.  Questo  non
costituisce un nuovo inserimento nella lista eventi, in  quanto  gia'
incluso dall'articolo 2, comma 3, della  delibera  n.  8/99,  in  cui
l'Autorita', gia' allora, si riservava di modificare la lista di  cui
al comma 1, includendovi taluni eventi ("L'Autorita'  si  riserva  di
emendare, in un tempo  congruo,  la  lista  di  cui  al  comma  1  in
particolare mediante l'inclusione dei seguenti eventi: a)  le  finali
dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo  alle
quali partecipi la squadra nazionale italiana;  b)  la  finale  e  le
semifinali  della  Coppa  Davis  alle  quali  partecipi  la   squadra
nazionale  italiana;  c)  il  campionato  mondiale  di  ciclismo   su
strada"). 
     La rilevanza della  disciplina  sportiva  del  ciclismo  per  la
societa'  italiana  e'  gia'  stata  riconosciuta  dalla  Commissione
europea, la quale, nella sua decisione citata  del  25  giugno  2007,
sulla compatibilita' con il diritto comunitario delle misure adottate
dall'Italia a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva
TVSF (decisione n. 2007/475/CE), al considerando n. 8 cosi' statuiva:
"Il Giro d'Italia ha  una  particolare  rilevanza  in  Italia  e  una
specifica importanza  culturale  ampiamente  riconosciuta  in  quanto
catalizzatore dell'identita' culturale  nazionale,  non  solo  grazie
alla sua importanza di evento sportivo di alto livello, ma anche come
occasione per promuovere il Paese Italia". 
     Tali considerazioni  possono  estendersi  agevolmente  anche  al
campionato mondiale di ciclismo su strada,  la  cui  trasmissione  in
chiaro per l'edizione 2010 e' stata curata da Rai sport.  Di  seguito
gli ascolti delle recenti edizioni dei mondiali di ciclismo. 
    

----------------------------------------------------------------------
      Evento          data    broadcaster   modalita'  ascolti   share
----------------------------------------------------------------------
     Mondiali     29/10/2010      RAI       diretta   1.999.000   15%
 professionisti
     strada
----------------------------------------------------------------------
     Mondiali     28/09/2008      RAI       diretta   1.700.000   13%
 professionisti
     strada
----------------------------------------------------------------------
     Mondiali     30/09/2007      RAI       diretta   1.990.000   15%
 professionisti
     strada
----------------------------------------------------------------------

    
Alla luce di quanto esposto, devono ritenersi soddisfatti  i  criteri
di cui ai punti a), c) e d) del documento CC TVSF (97) 3,  in  quanto
a)  l'evento  e  i  suoi  esiti  godono  di  risonanza   speciale   e
generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre  a  quelle
che normalmente seguono il tipo di evento in questione, c)  coinvolge
atleti italiani in una competizione internazionale di grande  rilievo
e d) e' tradizionalmente trasmesso in chiaro con ascolti elevati come
evidenziato nella tabella che precede. 
 
Vela 
 
A seguito di ulteriori approfondimenti, e' emersa  l'opportunita'  di
non inserire nella lista le regate di  vela  dell'America's  Cup  cui
partecipino barche italiane, stante la mancata  rispondenza  di  tali
eventi ad almeno due requisiti delineati dalla Commissione nel citato
documento del 1997. 
     In  particolare,  e'  emerso  come  l'evento  non  soddisfi   il
requisito di cui alla lettera c), in quanto non e' individuabile  una
immediata connessione tra squadra  o  atleta  nazionale  e  consorzio
privato che controlla le imbarcazioni  che  competono  nell'America's
Cup. Tra l'altro tale competizione vede la presenza di equipaggi  con
nazionalita' mista, senza poter individuare la figura  di  un  atleta
italiano specifico come nel caso del pilota negli sport motoristici. 
     In considerazione di quanto precede, si  ritiene  di  non  poter
confermare l'inserimento delle regate  velistiche  all'interno  della
lista. 
 
Eventi culturali 
 
Con riferimento alle  proposte  avanzate  da  un  soggetto,  si  deve
rilevare  che  queste,  pur  di  apprezzabile  ed  innegabile  valore
culturale, non rispondono tuttavia ad  almeno  due  delle  condizioni
poste dalla Commissione europea nel documento di lavoro CC TVSF  (97)
9/3, e,  di  conseguenza,  non  possono  essere  ritenuti  eventi  di
particolare rilevanza per la societa'. 
     La Prima del Teatro di La Scala di Milano e' un  evento  la  cui
inclusione  in  lista,  sottoposta  a  consultazione  pubblica,  deve
indubbiamente  confermarsi,  in  quanto   riveste   una   particolare
importanza culturale, gode  di  una  risonanza  generalizzata  ed  e'
tradizionalmente trasmesso in chiaro, in quanto l'ultima trasmissione
e' avvenuta il 7 dicembre 2011 su Rai5. La  trasmissione,  andata  in
onda tra le  17:45  e  le  22:00,  ha  avuto  una  media  di  428.000
telespettatori, con uno share del circa 2%. Il momento  piu'  seguito
e' stato il finale dell'opera, quando  quasi  555.000  spettatori  si
sono sintonizzati sul quinto canale RAI, mentre il livello piu'  alto
di share (3,6%) si e' avuto poco dopo le 18:00. Rispetto  alla  media
di Rai5 si e' registrato un incremento del 550%. Anche rispetto  alla
prima della Walkiria, che aveva inaugurato la stagione 2010/11  della
Scala, totalizzando 169.000 spettatori  televisivi,  il  pubblico  e'
piu' che raddoppiato. In tale occasione, peraltro, il presidente  RAI
Paolo Garimberti ha annunciato un accordo  triennale  con  il  Teatro
alla Scala per la  trasmissione  di  alcune  opere  tra  le  prossime
aperture  di  stagione.  Possono  pertanto  ritenersi  soddisfatti  i
criteri di cui ai punti a), b) e d) del documento CC TVSF (97)  3  in
quanto l'evento a) gode di  risonanza  speciale  e  generalizzata  in
Italia ed interessa altre persone  oltre  a  quelle  che  normalmente
seguono il tipo di evento in questione  b)  riveste  una  particolare
importanza culturale e d) e' tradizionalmente trasmesso in chiaro con
ascolti elevati. 
     Un soggetto ritiene che un evento rappresentativo  della  musica
lirica e della sua importanza per la cultura italiana nel mondo e che
ben integrerebbe la lista che attualmente vede rappresentata solo  la
musica leggera, possa essere il concerto di Capodanno  trasmesso  dal
Teatro  La  Fenice  di  Venezia.  Questo   e'   infatti   un   evento
tradizionalmente trasmesso in chiaro, che raccoglie un ampio pubblico
di telespettatori in Italia ed anzi, negli ultimi anni,  ha  superato
negli ascolti il  proprio  omologo  viennese,  incluso,  si  ricorda,
nell'elenco degli eventi di particolare  rilevanza  per  la  societa'
adottato dall'Austria. 
     Il grande successo riscosso da questo evento  (il  1  °  gennaio
2011 il concerto di Capodanno trasmesso dalla Fenice  di  Venezia  e'
stato seguito da oltre 4.265.000 di telespettatori e pari  al  27,20%
di share) attesta come questo, oltre a rispondere al requisito di cui
alla lettera d) del documento CC TVSF (97) 9/3, goda altresi' di  una
risonanza speciale e  generalizzata  in  Italia,  interessando  altre
persone oltre a quelle che normalmente seguono i concerti  di  musica
classica, soddisfacendo, pertanto, il requisito di cui  alla  lettera
a) del citato documento. Inoltre, avendo superato  negli  ascolti  il
piu' tradizionale concerto dei Wiener Philarmoniker, puo'  presumersi
che la ragione di cio' risieda nel fatto che tale concerto goda ormai
di  un  riconoscimento   generalizzato,   rivesta   una   particolare
importanza  culturale  e  che  sia  un  catalizzatore  dell'identita'
culturale italiana (requisito di  cui  alla  lett.  b)  del  medesimo
documento), rispondendo pertanto a  ben  tre  requisiti  posti  dalla
Commissione europea,  il  che  ne  giustifica  a  tutti  gli  effetti
l'inclusione nell'elenco. Dai dati di ascolto riassunti nella tabella
seguente si evince la rilevanza di tale evento. 
    

----------------------------------------------------------------------
      Evento          data    broadcaster   modalita'  ascolti   share
----------------------------------------------------------------------
   Concerto di    01/01/2011      RAI       diretta   4.265.000   27%
    Capodanno
     teatro
    La Fenice
----------------------------------------------------------------------
   Concerto di    01/01/2010      RAI       diretta   4.451.000   28%
    Capodanno
     teatro
    La Fenice
----------------------------------------------------------------------
   Concerto di    01/01/2009      RAI       diretta   4.540.000   29%
    Capodanno
     teatro
    La Fenice
----------------------------------------------------------------------
   Concerto di    01/01/2008      RAI       diretta   4.221.000   27%
    Capodanno
     teatro
    La Fenice
----------------------------------------------------------------------
   Concerto di    01/01/2007      RAI       diretta   4.390.000   28%
    Capodanno
     teatro
    La Fenice
----------------------------------------------------------------------

    
Alla luce di quanto esposto, devono ritenersi soddisfatti  i  criteri
di cui ai punti a), b) e d) del documento CC TVSF (97) 3,  in  quanto
a)  l'evento  e  i  suoi  esiti  godono  di  risonanza   speciale   e
generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre  a  quelle
che normalmente seguono il tipo di evento in  questione,  b)  riveste
una   particolare   importanza   culturale,   e'   un   catalizzatore
dell'identita' culturale italiana e d) e' tradizionalmente  trasmesso
in chiaro con ascolti elevati  come  evidenziato  nella  tabella  che
precede. 
     Si evidenzia, infine, come la rilevanza del  sempre  prestigioso
cartellone del San Carlo  ai  fini  della  programmazione  televisiva
induca all'inclusione di questo nella lista  eventi,  fermo  restando
che tale inserimento, non essendo stato sottoposto  al  parere  della
Commissione europea, non sara' opponibile alle emittenti degli  altri
Stati  membri.  Conseguentemente,  la  Prima  rappresentazione  della
stagione lirica del Teatro San Carlo  di  Napoli  e'  inserita  nella
lista di cui all'allegato B, ad efficacia esclusivamente nazionale. 
 
4. Procedura relativa alla risoluzione di controversie tra operatori 
 
Posizioni degli operatori 
 
     Un  soggetto  rileva  che  la  norma  primaria  non   fa   alcun
riferimento agli strumenti di  risoluzione  delle  controversie,  ma,
d'altro  canto,   sottolinea   che   l'attivita'   di   vigilanza   e
sanzionatoria dell'Autorita'  puo'  costituire  un  valido  strumento
applicativo,  anche  con  riferimento  a   doglianze   sollevate   da
telespettatori o loro enti esponenziali. Un soggetto rileva  che  ne'
la direttiva ne' il Testo  unico  prevedono  la  risoluzione  dinanzi
all'Autorita' di controversie tra emittenti inerenti la  trasmissione
di un evento incluso nella lista e propone  di  modificare  il  testo
specificando che la procedura trova applicazione solo nel caso in cui
tutte le parti interessate ne facciano richiesta congiunta. 
 
Osservazioni 
 
     Per assicurare una tutela delle varie posizioni interessate, che
garantisca un corretto bilanciamento degli interessi e dei diritti in
gioco, l'Autorita', nell'approvare lo schema di delibera sottoposto a
consultazione pubblica, ha ritenuto di  prevedere  una  procedura  di
risoluzione delle controversie che possono  insorgere  tra  emittenti
soggette alla  giurisdizione  italiana  o  tra  queste  ed  emittenti
soggette   alla   giurisdizione   di    altri    Stati    membri    -
nell'eventualita', ad esempio, che queste abbiano acquisito i diritti
esclusivi per la trasmissione di eventi inclusi nella lista italiana,
in ossequio al considerando n. 51 della citata direttiva  2010/13/UE,
il  quale  statuisce:  "In  particolare,   e'   opportuno   stabilire
disposizioni  relative  all'esercizio,  da  parte   delle   emittenti
televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per
la trasmissione di eventi ritenuti di particolare  rilevanza  per  la
societa' in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione
sono soggette (...)".  -  che  desiderino  avvalersi  dell'intervento
dell'Autorita' in merito alla definizione  del  prezzo  equo  per  la
cessione  in  sub-licenza  di  diritti  di  trasmissione  di   eventi
dichiarati di particolare importanza per la societa'. 
     In analogia con  quanto  previsto  dal'art.  5  del  Regolamento
concernente la trasmissione di brevi estratti di cronaca di eventi di
grande interesse pubblico ai  sensi  dell'art.  32-quater  del  Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici,  approvato  con
delibera  n.  667/10/CONS,  si  e'  introdotto   un   meccanismo   di
risoluzione delle controversie in capo all'Autorita' con  riferimento
a casi inerenti la cessione dei diritti di trasmissione ai  fini  del
rispetto della delibera, utilizzando le medesime  procedure  previste
per la risoluzione di controversie tra  operatori  di  comunicazione.
Anche  in  tal  caso  il  presidio  procedurale  e'  assicurato   dal
Regolamento  concernente  la  risoluzione  delle   controversie   tra
operatori di comunicazione  elettronica  allegato  alla  delibera  n.
352/08/CONS, intendendosi attribuiti al Consiglio i  poteri  previsti
dal  predetto  Regolamento  in   capo   alla   Commissione   per   le
infrastrutture e le reti, per Direzione la Direzione servizi media  e
per Direttore il Direttore della Direzione contenuti servizi media. 
     Si ritiene infine di specificare nel testo che la  procedura  di
composizione delle controversie dinanzi all'Autorita' potra' avvenire
solo in caso di concorde decisione in tal senso delle parti, in  modo
da esplicitare l'alternativita' di tal procedura  rispetto  a  quella
dinanzi all'Autorita' giudiziaria e l'ovvia coerenza della previsione
in commento con l'articolo 25 della Costituzione,  che  statuisce  il
principio del giudice naturale, cosi' come parimenti  gia'  stabilito
dal Regolamento concernente la  trasmissione  di  brevi  estratti  di
cronaca di eventi di grande interesse pubblico. 
     RITENUTO,  pertanto,  che,  a  seguito  dei  rilievi   e   delle
osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da  parte  dei
soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti  esposti,
le conseguenti modifiche ed  integrazioni  allo  Schema  di  delibera
sottoposto a consultazione; 
     VISTA la delibera n. 425/11/CONS del  22  luglio  2011,  recante
"Approvazione preliminare della lista  degli  eventi  di  particolare
rilevanza per la societa'  di  cui  e'  assicurata  la  difusione  su
palinsesti  in  chiaro",  trasmessa  per  notifica  alla  Commissione
europea in data 29 agosto 2011 per il tramite del Dipartimento per le
politiche europee,  ai  fini  degli  adempimenti  di  cui  al  citato
articolo 32-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; 
     PRESO  ATTO  della  decisione  della  Commissione   europea   n.
C/2011/9488 del 21 dicembre 2011 sulla compatibilita' con il  diritto
dell'Unione  europea  delle  misure  adottate  dall'Italia  ai  sensi
dell'articolo  14  della  direttiva  2010/13/UE,  con  il  quale   la
Commissione,  avendo  verificato  la  proporzionalita'  delle  misure
adottate e la trasparenza della procedura di  consultazione  condotta
dall'Autorita', ha dichiarato di ritenere  le  disposizioni  adottate
dall'Autorita' con la citata delibera n. 425/11/CONS compatibili  con
il diritto dell'Unione europea; 
     VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media; 
     UDITA la relazione dei  Commissari  Nicola  D'Angelo  e  Antonio
Martusciello, relatori  ai  sensi  dell'articolo  29,  comma  1,  del
regolamento  concernente   l'organizzazione   ed   il   funzionamento
dell'Autorita'; 
 
 
                              DELIBERA 
 
 
                           Articolo unico 
 
 
1. L'Autorita' approva  definitivamente  la  lista  degli  eventi  di
particolare rilevanza  per  la  societa'  di  cui  e'  assicurata  la
diffusione su palinsesti in chiaro  ai  sensi  dell'art.  32-ter  del
Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, riportata
negli Allegati A  e  B,  che  costituiscono  parti  integranti  della
presente delibera. 
2. La presente delibera entra in vigore dal 1° settembre 2012  ed  e'
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  e  sul
sito web dell'Autorita' e, per il solo  Allegato  A,  sulla  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. 
 
    Roma, 15 marzo 2012 
 
                                              Il Presidente: Calabro' 
 
I Commissari relatori: D'angelo - Martusciello