IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
  
                           di concerto con 
  
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
  
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: «Legge») e, in
particolare, l'art. 1, il quale prevede: a)  al  comma  362,  che  il
maggior gettito  derivante  dall'incidenza  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  sui  prezzi  di  carburanti  e  combustibili   di   origine
petrolifera e' destinato, nel limite  di  100  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni  dal  2007  al  2011,  alla  costituzione  di  un
apposito Fondo (di seguito: «Fondo») da  utilizzare  a  copertura  di
interventi di efficienza energetica e di riduzione  dei  costi  della
fornitura energetica per finalita' sociali; b) al comma 363,  che  il
Fondo ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro  annui  per  il
triennio 2007-2009; c) al comma 364, che  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico sono stabiliti le condizioni,  le  modalita'  e  i
termini per l'utilizzo della dotazione  del  Fondo  da  destinare  al
finanziamento di interventi di carattere sociale da parte dei comuni,
per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi  civili
a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e  disabili  e,
per una somma di 11 milioni di euro annui per il  biennio  2008-2009,
agli interventi di efficienza energetica di cui ai  commi  da  353  a
361;  d)  al  comma  365,  che  per  dare  efficace  attuazione  alle
disposizioni in questione, vengano stipulati accordi tra il  Governo,
le Regioni e gli enti locali per individuare o creare, ove non  siano
gia'  esistenti,  strutture  amministrative,  almeno  presso  ciascun
comune capoluogo di provincia, per la gestione  degli  interventi  di
cui al comma 364, i cui costi possono in parte essere  coperti  dalle
risorse del Fondo di cui al comma 362; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze,  della  solidarieta'
sociale e delle politiche per la famiglia, del 28 dicembre  2007,  n.
836, emanato in attuazione dell'art. 1, comma  375,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 5, comma 2, il  quale
prevede che i maggiori oneri sostenuti dai comuni per  l'espletamento
delle attivita' di cui all'art. 4, commi da 1 a 4, trovano  copertura
finanziaria nelle disponibilita' del Fondo, di cui al comma 362 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Vista  la  deliberazione  ARG/elt  n.  117/08  del  6  agosto  2008
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il   gas,   concernente
«Modalita' applicative del regime di compensazione della spesa per la
fornitura  di  energia  elettrica  sostenuta  dai  clienti  domestici
disagiati,  definite  ai  sensi  del  decreto  interministeriale   28
dicembre 2007» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, il quale prevede
che al fine di accelerare l'attivazione del  sistema  informatico  di
cui all'art. 8 dell'Allegato A e  fino  all'avvenuta  erogazione  dei
fondi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto  28  dicembre  2007,  i
comuni, tramite l'ANCI, possono richiedere alla Cassa conguaglio  per
il  settore  elettrico  l'anticipazione  dei  fondi  necessari   alla
creazione, allo sviluppo e al successivo esercizio e manutenzione per
almeno due anni del medesimo  sistema  informatico,  per  un  importo
complessivo non superiore a sette milioni di euro; 
  Visto l'art. 1, comma 345-duodecies, della legge 23 dicembre  2005,
n.  266,  aggiunto  dall'art.  4,  comma  1-bis,   lettera   e)   del
decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 4  dicembre  2008,  n.  190,  il  quale  prevede  che  le
agevolazioni di cui all'art. 1, comma 375, della  legge  23  dicembre
2005, n. 266 si applicano anche ai beneficiari della  carta  acquisti
di cui all'art. 81, comma 32, del  decreto-legge  n.  112  del  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e che  con
decreto di natura non regolamentare  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro, della  salute
e  delle  politiche  sociali  e  con  il  Ministero  dello   sviluppo
economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono
disciplinate  le  modalita'  di  richiesta  e  di  attivazione  delle
agevolazioni per i beneficiari della carta acquisti; 
  Vista la sentenza della Corte  Costituzionale  in  data  19  maggio
2008, n. 168 che ha dichiarato l'illegittimita' parziale delle  norme
di legge attinenti il Fondo, nella parte in  cui  non  prevedono  una
adeguata forma di collaborazione con le  Regioni,  in  considerazione
del riparto costituzionale delle competenze; 
  Visti i decreti del direttore generale per l'energia  nucleare,  le
energie rinnovabili e l'efficienza  energetica  del  Ministero  dello
sviluppo economico in data 12 novembre  2009,  30  marzo  2010  e  17
settembre 2010,  con  i  quali  sul  capitolo  7655  dello  stato  di
previsione della  spesa  dello  stesso  Ministero  e'  stato  assunto
impegno, rispettivamente, per l'importo di euro  76.589.896,00  -  di
cui  effettivamente  impegnati   euro   75.589.896,00   -   di   euro
1.000.000,00 e di euro 12.000.000,00; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che
a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della
legge 30 novembre 1989, n. 386 recante «Norme  per  il  coordinamento
della finanza della regione Trentino  Alto  Adige  e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano con la  riforma  tributaria»,  con  cio'
disponendo  che  dette  Province  autonome   non   partecipino   alla
ripartizione di finanziamenti statali; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata nella seduta  del  22
settembre 2011; 
  
                              Decreta: 
  
                               Art. 1 
  
  
                       Ambito di applicazione 
  
  1. Con il  presente  decreto  vengono  fissati  le  condizioni,  le
modalita' e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo per il
perseguimento da parte dei comuni dei seguenti obiettivi: 
  a)  riduzione  dei  costi  della  fornitura  energetica  per  scopi
sociali,   attraverso   interventi   integrati   volti   a   favorire
l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
per immobili di proprieta' di utenti  finali  che  si  trovano  nelle
condizioni di cui all'art. 2, comma 1; 
  b)  riduzione  dei  costi  della  fornitura  energetica  per  scopi
sociali,   attraverso   interventi   integrati   volti   a   favorire
l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
in edifici di proprieta' pubblica, di enti locali o di  soggetti  con
essi convenzionati, a favore di utenti finali che  si  trovano  nelle
condizioni di cui all'art. 2, comma 2; 
  c) parziale copertura dei costi amministrativi interni  di  sistema
sostenuti per l'attuazione,  degli  interventi  di  cui  al  presente
decreto, ai sensi dell'art.  1,  comma  365,  della  legge,  per  gli
interventi previsti dal decreto  interministeriale  del  28  dicembre
2007 richiamato nelle premesse e dall'art.  1,  comma  345-duodecies,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  2. La dotazione del Fondo viene ripartita e assegnata con i criteri
di cui all'art. 3, comma 1. 
  3. Al fine di dotare i comuni di adeguate strutture  amministrative
e di garantire loro la copertura dei  maggiori  oneri  sostenuti  per
l'attuazione degli  interventi  di  carattere  sociale  attinenti  le
forniture energetiche, una  quota  della  dotazione  del  Fondo,  nel
limite di 7 milioni di euro per l'anno 2008,  per  il  tramite  della
Cassa Conguaglio per il Settore elettrico e' destinata alla finalita'
di cui alla deliberazione dell'AEEG citata nelle premesse. Nel limite
di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e  di  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2009, i comuni, tramite l'ANCI, possono  chiedere  alla  Cassa
conguaglio per il settore elettrico, il rimborso parziale  dei  costi
amministrativi interni di cui al comma 1,  lettera  c),  in  base  al
numero  di  pratiche  presentate  ovvero  certificate  attraverso  il
Sistema SGAte.