IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7  luglio  2009,
n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare,  il  Capo  IV,  articolo  13,  del  predetto
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo  e
la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in  attuazione  dell'articolo  13  del
decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.  61,  approva  il  sistema  di
controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di
piano di controllo e di prospetto tariffario; 
  Visto il decreto ministeriale  20  settembre  2011  concernente  il
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
dei vini «Cannellino  di  Frascati»  e  l'approvazione  del  relativo
disciplinare di produzione; 
  Vista la nota del 6 dicembre 2011 presentata dal  Consorzio  Tutela
Denominazione  Frascati   relativa   alla   scelta   della   societa'
«Valoritalia societa' per la certificazione delle  qualita'  e  delle
produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo
della denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di
Frascati »; 
  Vista la nota prot.  9792/2011  del  22  dicembre  2011  presentata
dall'Arsial - Agenzia  Regionale  per  lo  Sviluppo  e  l'Innovazione
dell'Agricoltura nel Lazio relativa all'individuazione della societa'
«Valoritalia societa' per la certificazione delle  qualita'  e  delle
produzioni vitivinicole italiane s.r.l.» quale struttura di controllo
della denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di
Frascati»; 
  Vista la nota prot.  147887  del  3  aprile  2012  inoltrata  dalla
competente Regione Lazio con la quale e'  stato  espresso  il  parere
favorevole  sul  piano  dei  controlli  e  sul  prospetto  tariffario
presentati dalla societa' «Valoritalia societa' per la certificazione
delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane  s.r.l.»  per
la denominazione di origine controllata e  garantita  «Cannellino  di
Frascati»; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalla societa' «Valoritalia societa' per  la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione  di
origine controllata e garantita di cui sopra; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di  autorizzazione  nei  confronti  della  societa'
«Valoritalia societa' per la certificazione delle  qualita'  e  delle
produzioni vitivinicole italiane s.r.l.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' «Valoritalia societa' per  la  certificazione  delle
qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.»,  con  sede
in Roma, Via Piave, 24, e'  autorizzata  ad  effettuare  i  controlli
previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07,  e
successive disposizioni  applicative,  per  la  DOCG  «Cannellino  di
Frascati» nei confronti di tutti i soggetti  presenti  nella  filiera
che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.