IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

				 
                           di concerto con 

 

				 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 

				 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 

 

				 
                                  e 

 

				 
                  IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA 
                PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
              con delega alle politiche per la famiglia 

 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge  di  contabilita'  e
finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,   con   particolare   riguardo   all'art.    3-septies
concernente l'integrazione socio-sanitaria; 
  Vista la legge 8  novembre  2000,  n.  328  «Legge  quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; 
  Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri del 14 febbraio 2001; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n.  298  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il
triennio 2007-2009»; 
  Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge finanziaria  2007)»  che,  al  fine  di  garantire
l'attuazione dei livelli essenziali delle  prestazioni  assistenziali
da garantire su tutto  il  territorio  nazionale  con  riguardo  alle
persone non autosufficienti, istituisce  presso  il  Ministero  della
solidarieta'  sociale  un  fondo  denominato   Fondo   per   le   non
autosufficienze; 
  Visto l'art. 1, comma 1265 della citata legge 27 dicembre 2006,  n.
296,  che  dispone  che  gli  atti  e  i  provvedimenti   concernenti
l'utilizzazione del Fondo per le non  autosufficienze  sono  adottati
dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il  Ministro
della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 «Disposizioni  urgenti
per  l'adeguamento  delle  strutture  di  Governo   in   applicazione
dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n.  244»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,
ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri,
il Ministero del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali  e
l'art. 1, comma 13, che prevede che la denominazione «Presidente  del
Consiglio dei  Ministri»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque
presente,  la  denominazione  «Ministro  delle   politiche   per   la
famiglia»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
giugno 2008, con il quale il  Sottosegretario  di  Stato  sen.  Carlo
Amedeo Giovanardi e' delegato ad esercitare le funzioni attribuite al
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  relativamente  alla  materia
delle politiche della famiglia; 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre  2009,
n.  150,  che  individua  la  trasparenza,  anche   con   riferimento
all'utilizzo  delle  risorse  per  il  perseguimento  delle  funzioni
istituzionali, come «livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate
dalle amministrazioni  pubbliche  ai  sensi  dell'art.  117,  secondo
comma, lettera m), della Costituzione»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «L'istituzione del
Ministero della salute», con conseguente modifica della denominazione
«Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali»  in  luogo  della
precedente «Ministero del lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali»; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
Autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  Province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto  comma  109  per  l'anno  2010  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783 del 17 gennaio 2011 a  firma  del  Ragioniere  Generale  dello
Stato, che conferma  l'esigenza  di  mantenere  accantonati  i  fondi
spettanti alle Province Autonome di Trento e  Bolzano  anche  per  il
2011; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che
dispone che la dotazione del fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma
1,  del  decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e'  incrementata  di
924 milioni di curo per l'anno 2011 e che una quota di tali  risorse,
pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, e' ripartita, con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalita'  indicate
nell'elenco 1 allegato alla citata legge; 
  Visto l'elenco 1, allegato alla citata legge 13 dicembre  2010,  n.
220, che indica tra le finalita' di cui all'art. 1, comma  40,  della
medesima  legge,  gli  «Interventi  in  tema  di  sclerosi   laterale
amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi
dell'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» per un
ammontare nel 2011 pari a 100 milioni di euro; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 18 maggio  2011,  recante  «Ripartizione  delle  risorse
finanziarie previste dall'art. 1, comma 40, della legge  13  dicembre
2010, n. 220, recante disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di  stabilita'  2011)»,  con
cui si dispone l'utilizzo della somma di 100 milioni  di  euro,  gia'
destinata ad interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica  per
ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai  sensi  dell'art.  1,
comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
78873 del 22 luglio 2011, registrato dalla Corte dei conti in data 1°
agosto 2011, registro n. 8, foglio n. 22, col  quale  sono  apportate
variazioni in termini di competenza e di  cassa  e  che  dispone,  in
particolare, la variazione in aumento pari a  euro  100  milioni  sul
capitolo n. 3538  «Fondo  per  le  non  autosufficienze»  (4.2.1)  di
pertinenza della Direzione Generale per l'inclusione e  le  politiche
sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno
2011; 
  Visto l'accordo, ai sensi dell'art. 9 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza Unificata  del  25  maggio
2011, che  ha  recepito  il  risultato  dell'attivita'  svolta  dalla
Consulta  delle  Malattie  neuromuscolari,  istituita   con   decreto
ministeriale del 7 febbraio 2009; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 27 ottobre 2011; 


				 
                              Decreta: 

 
                               Art. 1 

 

				 
                        Riparto delle risorse 

 
  1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non  autosufficienze»  per
l'anno 2011, pari ad euro 100 milioni, sono attribuite  alle  Regioni
per le finalita' di cui all'art. 2. Il riparto alle  Regioni  avviene
secondo le quote riportate nell'allegata Tabella 1,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
  2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2011 sono  basati
sui seguenti indicatori della domanda  potenziale  di  interventi  in
tema di sclerosi laterale amiotrofica: 
    a) popolazione residente, per regione, d'eta' pari o superiore  a
45 anni, nella misura del 60%; 
    b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale  per  le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, nella misura del 40%.