IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni volte ad evitare  che  sia  limitata  la  partecipazione
degli operatori economici alle procedure di affidamento dei contratti
pubblici di lavori per le difficolta' di qualificazione connesse alla
riemissione di un elevato numero di  certificati  di  esecuzione  dei
lavori, in considerazione della piena operativita', a decorrere dall'
8 giugno 2012, delle disposizioni del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
emanare disposizioni per  introdurre  una  proroga  di  un  anno  per
l'operativita' del sistema di garanzia globale di esecuzione, al fine
di consentire la prosecuzione  dell'attivita'  di  affidamento  delle
grandi opere; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 giugno 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I termini previsti dall'articolo 357, commi 12, 14, 15, 16,  17,
22, 24 e 25, del decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre
2010, n. 207, sono prorogati di centottanta giorni. 
  2. I termini previsti dall'articolo 357, comma 5, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di
un anno. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
sentita l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture, da adottarsi entro il termine di cui  al
comma 1, sono stabilite modalita' semplificate per la riemissione dei
certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le  procedure
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.