IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visti i decreti con  i  quali  i  prodotti  fitosanitari  riportati
nell'allegato al presente decreto sono stati  autorizzati  ad  essere
immessi in commercio al numero, alla data e  a  nome  dell'impresa  a
fianco indicata; 
  Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2011 di  recepimento  della
direttiva 2011/46/UE della Commissione relativo all'iscrizione  della
sostanza   attiva   azadiractina   espressa   come   azadiractina   A
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e  alla
modifica della decisione 2008/941/CE come aggiornata dalla  decisione
2010/455/UE, con conseguente cancellazione  della  medesima  sostanza
dall'allegato alla decisione 2008/941/CE; 
  Visto in particolare, l'allegato al decreto ministeriale 26  maggio
2011 che stabilisce, come riportato nella parte A delle "disposizioni
specifiche",  che  la  sostanza  attiva  azadiractina   puo'   essere
autorizzata solo come insetticida; 
  Considerato  che  le  imprese  titolari  delle  autorizzazioni  dei
prodotti fitosanitari, elencati  nell'allegato  al  presente  decreto
hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del  citato
decreto 26 maggio 2011 nei tempi e nelle forme  stabiliti,  adeguando
le etichette  alle  nuove  disposizioni  riportate  nell'allegato  al
decreto stesso; 
  Visto  il  parere  della  Commissione  Consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari espresso in data  16  settembre  2004,  favorevole  alla
ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che  risultano
conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in
attesa della loro valutazione secondo i principi di cui  all'Allegato
VI del citato DL.vo 194/95 nei tempi  e  con  le  modalita'  definite
dalla direttiva di iscrizione stessa; 
  Considerato, di conseguenza, che  la  ri-registrazione  provvisoria
dei prodotti fitosanitari puo' essere  concessa  fino  al  31  maggio
2021,  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza  attiva
azadiractina, e fatte comunque salve: 
    1) la presentazione dei dati indicati nella parte B dell'allegato
alla direttiva di iscrizione che il notificante della sostanza attiva
di riferimento iscritta dovra' presentare  alla  Commissione  e  agli
Stati relatori nei  tempi  e  secondo  le  modalita'  definite  nella
direttiva di iscrizione stessa; 
    2) la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di  cui
all'Allegato III del citato decreto  legislativo  194/95  e  che  ora
figurano nel Reg. (CE) n 545/2011 della  Commissione,  che  l'impresa
titolare di ciascuna autorizzazione dovra'  presentare  nei  tempi  e
secondo  le  modalita'  fissate  dalla  direttiva  di  iscrizione  in
allegato I e dall'art. 4 del citato decreto  ministeriale  26  maggio
2011; 
    3)  la  loro  conseguente  valutazione  alla  luce  dei  principi
uniformi di cui all'Allegato  VI  del  medesimo  decreto  legislativo
194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) n 546/2011 della Commissione; 
  Ritenuto pertanto, di  ri-registrare  provvisoriamente  i  prodotti
fitosanitari indicati in allegato al  presente  decreto  fino  al  31
maggio 2021, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e
con le modalita' definite dall'art. 4 citato decreto 26 maggio  2011,
pena la revoca dell'autorizzazione; 
  Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto  ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati provvisoriamente, fino al 31 maggio  2021,  data
di scadenza dell'approvazione  della  sostanza  attiva  azadiractina,
espressa come azadiractina A, i prodotti  fitosanitari  riportati  in
allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome
dell'impresa a  fianco  indicata,  alle  nuove  condizioni  d'impiego
fissate dal decreto 26 maggio 2011 come  indicato  nell'allegato  del
presente  decreto,  in  adeguamento  alle  specifiche   fissate   per
l'approvazione della sostanza attiva azadiractina. 
  Sono  altresi'  autorizzate  le  modifiche   di   alcuni   prodotti
fitosanitari indicate nell'ultima colonna della tabella  in  allegato
al presente decreto. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione  dei  prodotti
fitosanitari  in  questione,  gli  adempimenti  e   gli   adeguamenti
stabiliti dall'art. 4, del decreto 26 maggio 2011, che fissa tempi  e
modalita' di presentazione di un fascicolo conforme ai  requisiti  di
cui all'Allegato  III  del  decreto  legislativo  194/95  e  che  ora
figurano nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, al  fine  della
valutazione dei prodotti stessi secondo i principi  uniformi  di  cui
all'Allegato VI del  medesimo  decreto  legislativo  194/95  che  ora
figurano nel reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, nonche' l'esito
della valutazione da parte della Commissione dei dati indicati  nella
parte B  delle  "disposizioni  specifiche"  dell'allegato  al  citato
decreto 26 maggio 2011, che dovranno essere presentati  entro  il  31
dicembre 2013. 
  Sono approvate quale parte  integrante  del  decreto  le  etichette
allegate con le quali i prodotti fitosanitari devono essere posti  in
commercio. 
  Le  imprese   titolari   delle   autorizzazioni   sono   tenute   a
rietichettare i prodotti fitosanitari non ancora immessi in commercio
e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le
confezioni di prodotto giacenti presso gli  esercizi  di  vendita  al
fine  della  sua  consegna  all'acquirente/utilizzatore  finale.   E'
altresi' tenuta ad adottare  ogni  iniziativa,  nei  confronti  degli
utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego  dei  prodotti
fitosanitari in conformita' alle nuove disposizioni. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 8 giugno 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello