IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'Organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  regolamento
unico OCM; 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009,  recante  la  modifica  del  regolamento  (CE)   n.   1234/2007
(regolamento unico OCM), con il quale, in  particolare,  i  contenuti
del regolamento (CE) n.  479/2008  sono  stati  inseriti  nel  citato
regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1° agosto 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo  le  denominazioni  di
origine  protetta  e  le   indicazioni   geografiche,   le   menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di  taluni  prodotti
del settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 401 della  Commissione  del  7  maggio
2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n.  607/2009  della
Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  denominazioni  di
origine protette e le indicazioni geografiche protette,  le  menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2010,  n.  61,  recante  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  2   novembre   2010   concernente
l'approvazione dello schema di piano dei controlli,  in  applicazione
dell'art. 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,
recante la tutela  delle  denominazioni  di  origine,  in  attuazione
dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  16  dicembre   2010   concernente
disposizioni applicative del decreto legislativo 8  aprile  2010,  n.
61, relativo alla tutela  delle  denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne  la  disciplina
dello  schedario  viticolo  e  della  rivendicazione  annuale   delle
produzioni; 
  Visto il decreto  ministeriale  16  dicembre  2010  concernente  le
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  19   aprile   2011   recante   le
disposizioni, le caratteristiche, le diciture  nonche'  le  modalita'
per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione,  il  controllo  ed  il
costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine
controllata e garantita e per  i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata; 
  Visto il decreto  ministeriale  11  novembre  2011  concernente  la
disciplina degli esami chimico-fisici per i vini  DOP  e  IGP,  degli
esami   organolettici   e   dell'attivita'   delle   commissioni   di
degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento; 
  Considerata la necessita' di adeguare il sistema di  certificazione
e di controllo dei vini DOP e IGP, e  pertanto  gli  schemi  tipo  di
piano  di  controllo,  alle  disposizioni  applicative  del   decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, emanate successivamente all'entrata
in vigore del decreto ministeriale 2 novembre 2010; 
  Visti  gli  esiti  della   seduta   di   Comitato   permanente   di
coordinamento in materia di agricoltura del 28 marzo 2012, nel  corso
della  quale  si  e'  ritenuto  di  dover  subordinare  l'avviso  sul
provvedimento ad un ulteriore approfondimento tecnico, da tenersi  in
sede interregionale; 
  Visti   gli   esiti   favorevoli   dell'ulteriore    incontro    di
approfondimento, tenutosi il 16 aprile  2012  con  le  regioni  e  le
province autonome, le associazioni di categoria e  le  organizzazioni
interprofessionali operanti nel settore vitivinicolo; 
  Considerato che nel corso della  Conferenza  Stato-regioni  del  10
maggio 2012 nonostante il  parere  favorevole  del  comitato  tecnico
permanente di coordinamento in materia di agricoltura reso in data  3
maggio 2012 non e' stata raggiunta l'intesa; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, concernente la definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
materie ed  i  compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle
province e dei comuni, con la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 giugno 2012 resa ai sensi del citato art. 3, comma  3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Definizioni e termini 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
  a) «Ministero», il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali; 
  b) «ICQRF», il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della  tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti  agroalimentari
del Ministero  -  Direzione  generale  per  il  riconoscimento  degli
organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore; 
  c) «categorie» della filiera vitivinicola, i soggetti  immessi  nel
sistema di  controllo:  viticoltori,  vinificatori,  imbottigliatori,
intermediari, ossia aziende non classificabili tra le  precedenti  ed
operanti l'acquisto e la vendita di uve, prodotti a monte del vino  e
vini destinati alla DO e/o alla IG nonche' vini a DO e/o IG, che  non
effettuano alcuna trasformazione e/o imbottigliamento dei prodotti; 
  d) «filiera vitivinicola rappresentativa» ai  sensi  dell'art.  13,
comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010; 
  e) «struttura di controllo», le autorita' pubbliche designate e gli
organismi di  controllo  autorizzati  dall'ICQRF  alla  verifica  del
disciplinare dei vini DOCG. e/o DOC; 
  f) «gruppo tecnico di valutazione», l'organo di  cui  all'art.  13,
comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  g) «decreto», il presente decreto; 
  h) «decreto legislativo», il decreto legislativo 8 aprile 2010,  n.
61; 
  i) «DO», denominazioni di origine, comprendente le DOCG e le DOC; 
  l) «DOCG», denominazione di origine controllata e garantita; 
  m) «DOC», denominazione di origine controllata; 
  n) «DOP», denominazione di origine protetta; 
  o) «IG», indicazione geografica  tipica  o  indicazione  geografica
protetta; 
  p) «IGT», indicazione geografica tipica; 
  q) «IGP», indicazione geografica protetta; 
  r) «fascetta», contrassegno di Stato per i vini DOCG e DOC.