1. Premessa. 
  Come noto, nell'ambito della recente manovra, recante misure per la
crescita,  l'equita'  e  il  consolidamento   dei   conti   pubblici,
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011,  con
l'art. 24 e' stata introdotta una  nuova  disciplina  in  materia  di
trattamenti pensionistici. Considerati  il  rilevante  impatto  delle
norme  e  le  numerose  richieste  di  chiarimento  pervenute   dalle
amministrazioni, con la presente circolare, condivisa  nei  contenuti
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e  l'INPS  -  gestione  ex  INPDAP,  si
ritiene  opportuno  fornire  delle  indicazioni  interpretative   per
un'omogenea applicazione della disciplina  soprattutto  relativamente
agli aspetti di impatto sul rapporto di lavoro o di  impiego,  mentre
gli aspetti propriamente pensionistici saranno trattati  in  apposita
circolare dell'Ente previdenziale. 
2. Limiti di eta' per la permanenza in servizio. 
  Le recenti norme hanno previsto dei nuovi  requisiti  anagrafici  e
contributivi  per  la  maturazione   del   diritto   al   trattamento
pensionistico,  hanno  abrogato  il  regime  delle  finestre  per  la
decorrenza  del  trattamento   ed   hanno   introdotto   il   sistema
contributivo pro-rata per le anzianita' maturate  successivamente  al
1° gennaio 2012. In generale, il regime dell'art. 24, applicabile dal
1° gennaio 2012, prevede la «pensione di vecchiaia», conseguita sulla
base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, e la «pensione anticipata»,
conseguita sulla base dei requisiti di cui ai commi 10  e  11,  fermo
restando quanto previsto dai commi 14, 17 e 18 del medesimo articolo. 
  Per  i  lavoratori  dipendenti  delle  pubbliche   amministrazioni,
iscritti alle casse  gestite  dall'ex  INPDAP,  uomini  e  donne,  il
requisito anagrafico  per  il  diritto  alla  pensione  di  vecchiaia
nell'anno 2012 si consegue al compimento del 66° anno di eta'  (commi
6 e 7 dell'art. 24) in presenza di un'anzianita' contributiva  minima
pari a 20 anni. Per i lavoratori con riferimento ai  quali  il  primo
accredito contributivo decorre successivamente al  1°  gennaio  1996,
fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66  anni  e  quello
contributivo pari  a  20,  l'accesso  al  pensionamento  e'  altresi'
condizionato  all'importo  della  pensione  che  deve  risultare  non
inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno  sociale.  Si  prescinde
dal predetto requisito di importo minimo se in  possesso  di  un'eta'
anagrafica pari a 70 anni, ferma restando un'anzianita'  contributiva
effettiva di 5 anni. 
  Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni  uomini
il requisito per il diritto alla pensione anticipata  nell'anno  2012
si consegue alla maturazione del 42° anno e  un  mese  di  anzianita'
contributiva (comma 10 dell'art. 24). Per le lavoratrici il requisito
per il diritto alla pensione anticipata nell'anno  2012  si  consegue
alla maturazione del 41° anno e un mese di anzianita' contributiva. I
predetti requisiti contributivi sono  poi  incrementati  di  un  mese
nell'anno 2013 e di un ulteriore mese  a  decorrere  dall'anno  2014,
fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere  dal
1° gennaio 2013. La domanda di pensione anticipata  da  parte  di  un
lavoratore che abbia un'eta' anagrafica inferiore a 62 anni  comporta
delle penalizzazioni sul trattamento a  meno  che  non  ricorrano  le
condizioni previste dal comma 2-quater dell'art. 6 del  d.l.  n.  216
del 2011, introdotto dalla legge di conversione n. 14  del  2012.  In
base  a  quest'ultima  previsione,  le  disposizioni  in  materia  di
riduzione  percentuale  dei  trattamenti  pensionistici  non  trovano
applicazione limitatamente  ai  soggetti  che  maturano  il  previsto
requisito  di  anzianita'  contributiva  entro   il   2017,   qualora
l'anzianita'  contributiva  derivi  esclusivamente   da   prestazione
effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione  obbligatoria
per maternita',  per  l'assolvimento  degli  obblighi  di  leva,  per
infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. 
  Il requisito di eta' anagrafica per la maturazione del diritto alla
pensione di vecchiaia ed il  requisito  dell'anzianita'  contributiva
per la maturazione del diritto  alla  pensione  anticipata  sono  poi
soggetti ad aggiornamento per effetto dell'applicazione  del  sistema
di adeguamento alla speranza di vita  (comma  12  dell'art.  24).  Si
segnala che con decreto interministeriale 6 dicembre  2011  (Gazzetta
Ufficiale 13 dicembre 2011, n. 289) e' stato determinato l'incremento
dei requisiti a decorrere dall'anno 2013. 
  E' opportuno chiarire che, in base alla legge (commi  3  e  14),  i
dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento  entro
la data del 31 dicembre 2011 rimangono soggetti al regime  previgente
per l'accesso e per la decorrenza del  trattamento  pensionistico  di
vecchiaia  e  di  anzianita'.  Pertanto,  anche  se  sono  ancora  in
servizio, tali dipendenti non sono soggetti, neppure su  opzione,  al
nuovo regime sui requisiti di  eta'  e  di  anzianita'  contributiva,
fermo restando che si applica anche a  loro  il  regime  contributivo
pro-rata per le anzianita' maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012. 
  Ne consegue che per i dipendenti che, alla  data  del  31  dicembre
2011, hanno maturato  i  requisiti  per  l'accesso  al  pensionamento
vigenti prima del d.l. n.  201  del  2011  (sia  per  eta',  sia  per
anzianita' contributiva di 40 anni indipendentemente  dall'eta',  sia
per somma dei requisiti di eta'  e  anzianita'  contributiva  -  c.d.
«quota»), anche nel caso in cui non abbiano  ancora  conseguito  alla
predetta data del 31 dicembre 2011 il  diritto  alla  decorrenza  del
trattamento pensionistico (c.d.  «finestra»),  continuano  ad  essere
vigenti  le  condizioni   legittimanti   l'accesso   al   trattamento
precedenti e non puo' trovare applicazione la nuova  disciplina,  che
esplica i suoi effetti esclusivamente nei  confronti  dei  dipendenti
«che a decorrere dal 1° gennaio 2012  maturano  i  requisiti  per  il
pensionamento» (combinato  disposto  dei  commi  5  e  6).  Pertanto,
l'amministrazione, nell'anno 2012 o  negli  anni  successivi,  dovra'
collocare a riposo al compimento dei 65 anni (salvo trattenimento  in
servizio) quei dipendenti che nell'anno 2011 erano gia'  in  possesso
della massima anzianita' contributiva o della quota  o  comunque  dei
requisiti   previsti   per   la   pensione.   Si   raccomanda    alle
amministrazioni di verificare la situazione anagrafica e contributiva
dei  dipendenti  prossimi  al  pensionamento,   anche   eventualmente
attraverso  la  consultazione  delle  banche   dati   presso   l'ente
previdenziale di riferimento, al fine di  verificare  il  momento  di
maturazione dei requisiti di eta' e di anzianita' contributiva. 
  Come detto, la nuova disciplina riguarda i requisiti per  l'accesso
al trattamento; l'art. 24 non ha  invece  modificato  il  regime  dei
limiti di eta' per la permanenza in servizio, la cui  vigenza,  anzi,
e' stata espressamente confermata (comma  4  dell'art.  24).  Occorre
pertanto chiarire che rimangono vincolanti per tutti i  dipendenti  i
limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65°  anno  di
eta' in base all'art. 4 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i  dipendenti
dello Stato e all'art. 12 della l. n. 70 del 1975  per  i  dipendenti
degli enti pubblici, limiti applicabili in via analogica  anche  alle
altre categorie di dipendenti  in  mancanza  di  diversa  indicazione
normativa) e quelli stabiliti per particolari categorie (ad  esempio,
compimento del 70° anno di eta' per  i  magistrati,  gli  avvocati  e
procuratori  dello  Stato  ed   i   professori   ordinari   in   base
rispettivamente all'art. 5 del r.d.lgs. n. 511 del 1946, all'art.  34
del r.d. n. 1611 del 1933 e all'art. 19 del d.p.r. n. 382 del  1980).
In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite  di  eta'
ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro  o  di
impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito  minimo
per il diritto alla pensione  (il  principio  della  prosecuzione  si
desume dall'art. 6, comma 2-bis, del d.l. n. 248 del 2007, convertito
in l. n. 31 del 2008, a proposito del reintegro sul posto di lavoro a
seguito di  licenziamento).  Inoltre,  per  i  dipendenti  che  hanno
maturato il diritto a pensione  (diversa  da  quella  di  vecchiaia),
l'eta' ordinamentale costituisce il limite non superabile (se non per
il  trattenimento  e  per  la  finestra)  in   presenza   del   quale
l'amministrazione deve  far  cessare  il  rapporto  di  lavoro  o  di
impiego. 
  Discende da quanto detto che nel settore del  lavoro  pubblico  non
opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino
a 70 anni enunciato dal comma 4 dell'art. 24 citato. 
  In quest'ottica, il comma 7 dell'art. 24, nel quale si prevede  che
si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel  caso
in cui il dipendente abbia un'eta' anagrafica di 70 anni, rappresenta
una norma eccezionale, finalizzata a consentire  la  maturazione  del
diritto a pensione anche in favore di quei lavoratori che  altrimenti
- in caso di vigenza del limite di importo minimo - non sarebbero  in
grado  di  fruire  del  trattamento  neppure  alla  prescritta   eta'
anagrafica. Inoltre, in linea con i principi  enunciati  dalla  Corte
costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente  riforma  che,  in
caso  di  domanda,  l'amministrazione  e'  tenuta   a   disporre   il
trattenimento in servizio per quei dipendenti che  non  hanno  ancora
raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del
diritto a pensione (Corte costituzionale,  n.  282  del  1991,  nella
quale si afferma che: " Il  principio  (...)  secondo  cui  non  puo'
essere  preclusa,  senza  violare  l'art.  38,  secondo  comma  della
Costituzione,  la  possibilita'  per  il  personale  (...)   che   al
compimento del sessantacinquesimo anno - quale che  sia  la  data  di
assunzione - non abbia ancora maturato  il  diritto  a  pensione,  di
derogare a tale limite per il collocamento a riposo, al solo scopo di
completare il periodo minimo di servizio richiesto dalla legge per il
conseguimento di tale diritto,  non  puo'  che  avere  (...)  valenza
generale.". 
  E' opportuno inoltre evidenziare che, poiche' il citato art. 24  ha
generalizzato l'applicazione del sistema contributivo pro-rata per le
anzianita' maturate a decorrere dal 1°  gennaio  2012,  viene  invece
meno il concetto di massima anzianita'  contributiva  e,  quindi,  la
modifica del sistema rende inapplicabili dal 1° gennaio 2012 tutte le
disposizioni previgenti che fanno riferimento a tale condizione e che
consentono al personale interessato di proseguire il servizio sino al
raggiungimento della stessa per conseguire il massimo della  pensione
(es. art. 1, comma 4-quinquies, del d.l. n. 413 del 1989,  convertito
in l. n. 37 del 1990 per i dirigenti civili dello Stato  in  servizio
al 1° ottobre 1974 e art. 509, comma 2, del d.lgs. n.  297  del  1994
per il personale del comparto scuola). 
  Si segnala che rimangono fermi gli specifici  limiti  ordinamentali
stabiliti per il personale  delle  Forze  armate,  della  Polizia  ad
ordinamento civile e militare e dei Vigili del fuoco (dal  d.lgs.  n.
165 del 1997 e dalle disposizioni speciali di  settore).  Per  questo
personale, fra l'altro, la legge rinvia ad  apposito  regolamento  di
delegificazione la disciplina dell'armonizzazione  dei  requisiti  di
accesso al trattamento pensionistico rispetto al regime valevole  per
la generalita' dei pubblici dipendenti (comma  18  dell'art.  24)  e,
pertanto, allo stato, le nuove norme sui  requisiti  di  accesso  non
sono   applicabili,   salva   invece   l'applicazione   del   sistema
contributivo pro-rata. 
3. Il trattenimento in servizio  e  la  risoluzione  unilaterale  del
  rapporto di lavoro. 
  Il comma 20 dell'art. 24 prevede:  «Resta  fermo  che  l'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 72  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6  agosto  2008,
n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai
soggetti che maturano i requisiti per il  pensionamento  a  decorrere
dal  1  °  gennaio  2012,  tiene  conto  della  rideterminazione  dei
requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal  presente
articolo.». 
  Da tale disposizione discendono due effetti: 
    anche  a  seguito  dell'entrata  in  vigore  della  riforma  sono
applicabili gli istituti previsti nel citato art. 72 del d.l. n.  112
del 2008 e, cioe', il trattenimento in servizio  oltre  i  limiti  di
eta', la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro  e  l'esonero
(per questo, nei limiti stabiliti dal comma 14,  lett.  e,  dell'art.
24); 
    i presupposti per l'applicazione degli istituti nei confronti  di
coloro che maturano i requisiti  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2012
devono essere rimodulati in base ai nuovi  requisiti  di  accesso  al
pensionamento, fatta eccezione per  l'istituto  dell'esonero  che  e'
stato abrogato dalla data di entrata in vigore della l.  n.  214  del
2011 (e, cioe', dal 28 dicembre 2011; la disposizione fa  riferimento
alla data di entrata in vigore del «presente decreto», ma poiche'  la
norma e' stata introdotta dalla legge di conversione, la sua  portata
va riferita alla data di entrata in  vigore  della  medesima  legge),
tranne che per gli esoneri gia' concessi alla  data  del  4  dicembre
2011 (cfr.: paragrafo successivo). 
  Pertanto, anche dopo la riforma, i dipendenti potranno  chiedere  e
le amministrazioni potranno accordare il  trattenimento  in  servizio
(fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 31,  del  d.l.  n.  78  del
2010, convertito in l. n. 122 del 2010, circa il  finanziamento),  ma
questo si riferira' al periodo successivo al conseguimento del  nuovo
requisito anagrafico necessario per la pensione di  vecchiaia.  Resta
inteso che il trattenimento ad esempio da 66 a 68 anni potra'  essere
accordato solo a decorrere dal 1° gennaio 2013 (salvo l'aggiornamento
del limite risultante dall'adeguamento alla  speranza  di  vita)  nei
confronti dei dipendenti soggetti al nuovo regime. I  dipendenti  che
nell'anno 2012 compiono 66 anni di eta', avendo maturato il requisito
anagrafico di 65 anni nell'anno 2011 (sempre che abbiano maturato  il
diritto a pensione entro il 2011), rimangono soggetti  al  previgente
regime e l'amministrazione avrebbe potuto accordare il  trattenimento
da 65 anni sino a 67. Pertanto, salvo  l'eventuale  trattenimento  in
servizio    concesso    dall'amministrazione     o     l'applicazione
dell'eventuale finestra, per questi dipendenti l'eta' di collocamento
a riposo rimane fissata a 65 anni e il servizio  non  puo'  protrarsi
oltre il 65° anno di eta'. 
  Si segnala che l'art. 16 del  d.lgs.  n.  503  del  1992  e'  stato
nuovamente modificato di recente dall'art. 1  del  d.l.  n.  138  del
2011, convertito in l. n.  111  del  2011.  Con  l'ultimo  intervento
normativo e' stata valorizzata la discrezionalita' nella  concessione
del  trattenimento  da  parte  dell'amministrazione,   aspetto   gia'
evidenziato con la modifica alla disposizione introdotta dal d.l.  n.
112 del 2008, convertito  in  l.  n.  133  del  2008.  Rimane  fermo,
pertanto, che il  trattenimento  in  servizio  non  costituisce  piu'
oggetto di un diritto potestativo in capo all'interessato, ma  di  un
diritto condizionato la cui soddisfazione dipende  dalle  valutazioni
che  l'amministrazione  compie  in  ordine   all'organizzazione,   al
fabbisogno  professionale  e  alla  disponibilita'  finanziaria.   In
proposito, valgono ancora le indicazioni fornite con la circolare  n.
10 del 2008 del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  Inoltre, nell'anno 2013 le amministrazioni potranno procedere  alla
risoluzione unilaterale del rapporto al compimento dell'anzianita' di
42 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto  dal  comma
10 secondo periodo dell'art. 24  e  l'adeguamento  alla  speranza  di
vita) per i dipendenti uomini e di 41 anni e 5 mesi  (considerato  il
mese aggiuntivo previsto dal predetto comma 10 e  l'adeguamento  alla
speranza di vita) per le dipendenti donne. Per precisione, si segnala
che,  a  seguito  della  riforma,  con  cui  e'  stato  generalizzata
l'applicazione del sistema contributivo per  le  anzianita'  maturate
successivamente al 1° gennaio 2012, non e' piu' attuale  il  concetto
di  «anzianita'  massima  contributiva»  ed  e'  quindi   mutato   il
presupposto per l'esercizio del potere  unilaterale  di  risoluzione,
che, come visto, in virtu' del comma 20 citato, per i dipendenti  che
maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e'  attualizzato
agli anni di anzianita' contributiva necessari per la maturazione del
diritto alla pensione anticipata.  In  proposito,  poiche'  la  norma
sulla  pensione   anticipata   prevede   la   possibilita'   di   una
penalizzazione nel trattamento per i dipendenti che sono in  possesso
di un'eta' inferiore a 62 anni, si raccomanda alle amministrazioni di
non esercitare la risoluzione nei confronti dei soggetti per i  quali
potrebbe operare la penalizzazione  legale.  Sul  punto  si  richiama
quanto gia' evidenziato circa il recente intervento normativo operato
dalla l. n. 14 del 2012, di conversione del  d.l.  n.  216  del  2011
(art. 6, comma 2-quater, del d.l. n. 216 del 2011). 
  Resta inteso che il presupposto  per  l'applicazione  dell'istituto
della risoluzione nei  confronti  di  coloro  che  hanno  maturato  i
requisiti di eta' o di anzianita' contributiva entro l'anno 2011  per
effetto della norma rimane fissato secondo il  regime  previgente  al
compimento dei 40 anni di anzianita' contributiva. 
  Riprendendo quanto  detto  nella  circolare  n.  10  del  2008,  si
raccomanda ancora una volta  alle  amministrazioni  di  adottare  dei
criteri generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo
da seguire una linea di condotta coerente e da evitare  comportamenti
che conducano a scelte contraddittorie. Tali criteri  si  configurano
quale  atto  di  indirizzo  generale  e,  quindi,  dovrebbero  essere
contenuti nell'atto di programmazione dei fabbisogni di  personale  o
comunque  adottati  dall'autorita'  politica.  Tra   questi   criteri
possono, ad esempio, considerarsi l'esigenza di  riorganizzazione  di
strutture in  relazione  a  progetti  di  innovazione  tecnologica  e
ammodernamento  anche   con   riferimento   all'utilizzo   di   nuove
professionalita', la rideterminazione dei fabbisogni di personale, la
razionalizzazione  degli  assetti  organizzativi  e  i  processi   di
riorganizzazione che potrebbero portare a situazioni di  esubero.  In
proposito, si segnala che l'art. 16 della l. n. 183 del  2011,  legge
di stabilita' per il 2012, nel modificare l'art. 33 del d.lgs. n. 165
del 2001, ha fatto rinvio all'applicazione dell'art.  72,  comma  11,
del d.l. n. 112 del 2008 da parte delle pubbliche amministrazioni nei
casi in cui siano riscontrate  situazioni  di  soprannumero  o  siano
rilevate eccedenze. Inoltre, l'art. 15, comma 1 bis, del d.l.  n.  98
del 2011, convertito  in  l.  n.  111  del  2011,  nell'ambito  della
disciplina della liquidazione degli enti dissestati, prevede  che  il
commissario straordinario nell'adottare  le  misure  per  ristabilire
l'equilibrio finanziario dell'ente, possa esercitare «la facolta'  di
cui all'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n  112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche nei  confronti  del
personale che non abbia raggiunto l'anzianita'  massima  contributiva
di quaranta anni.». 
  Si rammenta inoltre quanto previsto dall'art.  16,  comma  11,  del
d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011,  secondo  cui:
«In tema di risoluzione del  rapporto  di  lavoro  l'esercizio  della
facolta' riconosciuta alle  pubbliche  amministrazioni  prevista  dal
comma 11 dell'art. 72 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, non  necessita  di  ulteriore  motivazione,
qualora   l'amministrazione   interessata    abbia    preventivamente
determinato in via generale appositi criteri di applicativi con  atto
generale  di  organizzazione  interna,  sottoposto   al   visto   dei
competenti organi di controllo.». 
4. Esonero. 
  In base a quanto previsto dal comma 14, lett. e), dell'art.  24  in
esame l'istituto dell'esonero dal  servizio,  disciplinato  dall'art.
72, commi da 1 a 6, del d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133
del 2008, e' stato soppresso dalla legge di conversione  n.  214  del
2011 e, quindi, a far data dall'entrata in vigore della legge  stessa
(28 dicembre 2011) e le norme di disciplina del  rapporto  continuano
ad applicarsi agli esoneri gia' concessi prima del 4 dicembre. Con la
norma, inoltre, sono state  disapplicate  le  disposizioni  di  leggi
regionali  contenenti  discipline  analoghe  a  quelle  dell'istituto
dell'esonero di cui alla normativa statale. Per  quanto  riguarda  il
regime dell'accesso al trattamento pensionistico per il personale  in
esonero, in base al comma 14 primo periodo si applica,  come  per  la
generalita' dei lavoratori, il  regime  previgente  sui  requisiti  e
sulle finestre se il dipendente ha maturato tali requisiti  entro  il
31 dicembre 2011. Inoltre, il previgente regime trovera' applicazione
anche nei confronti del personale in esonero che matura  i  requisiti
di accesso al trattamento pensionistico a decorrere  dal  1°  gennaio
2012 a patto che l'esonero fosse in corso alla data  del  4  dicembre
2011 e dall'esito della procedura  di  cui  al  successivo  comma  15
risulti  la  capienza  del  contingente,  secondo  le  modalita'  che
verranno definite nel decreto interministeriale previsto nel medesimo
comma.  Ai  fini  della  norma,  l'esonero  si  intende  concesso  se
l'amministrazione, nella  veste  del  dirigente  competente  in  base
all'ordinamento  dell'amministrazione   stessa,   ha   adottato   una
determinazione  formale  dalla  quale  si  desuma  la   volonta'   di
accoglimento dell'istanza  dell'interessato.  L'eventuale  incapienza
del fondo comportera' l'applicazione del nuovo regime e,  quindi,  la
prosecuzione del rapporto di esonero  con  il  dipendente  sino  alla
maturazione dei nuovi requisiti di anzianita' contributiva legale. 
5. Periodo transitorio. 
  Il citato comma 20 dell'art. 24 all'ultimo periodo stabilisce  che:
«Al  fine  di  agevolare  il  processo  di  riduzione  degli  assetti
organizzativi  delle  pubbliche  amministrazioni,  restano,  inoltre,
salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del
limite di eta' gia' adottati, prima della data di entrata  in  vigore
del presente decreto, nei confronti dei  dipendenti  delle  pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente al  1°
gennaio 2012.». 
  Come si evince dal testo della  disposizione,  la  finalita'  della
norma e' quella di agevolare il processo di riduzione  degli  assetti
organizzativi connesso all'entrata in vigore delle recenti  norme  di
contenimento della spesa e degli  apparati  pubblici.  In  base  alla
norma sono fatti salvi gli  effetti  degli  atti  di  collocamento  a
riposo per raggiunti limiti di eta'  adottati  dalle  amministrazioni
prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi decorrenza  successiva  al
1° gennaio 2012, a prescindere quindi  dalla  sussistenza  dei  nuovi
requisiti di pensionamento in capo al dipendente interessato. 
  Per espressa previsione, la salvaguardia concerne solo  le  ipotesi
di raggiungimento del limite di eta'. Ne consegue che invece  debbono
intendersi «travolti» dalla nuova disciplina - se aventi la  predetta
decorrenza - le determinazioni ed i  provvedimenti  di  pensionamento
eventualmente gia' adottati per motivi diversi dal raggiungimento del
limite di eta' nei confronti di dipendenti soggetti al  nuovo  regime
ma sprovvisti dei nuovi requisiti alla data di decorrenza  dell'atto.
Si fa riferimento in particolare a provvedimenti di  collocamento  in
quiescenza aventi decorrenza dal 2013 per l'esercizio del recesso per
il raggiungimento della massima anzianita' contributiva comunicato in
applicazione dell'art. 72, comma 11, del  d.l.  n.  112  del  2008  a
dipendenti con anzianita' contributiva inferiore a 42 anni e  5  mesi
per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne ed eta' inferiore a 62
anni   (richiesta   al   fine   di    evitare    penalizzazioni)    o
all'accettazione, gia' nell'anno 2011,  delle  dimissioni  comunicate
per il  raggiungimento  della  quota  nell'anno  2012  o  negli  anni
successivi. Per i casi di risoluzione unilaterale,  l'amministrazione
dovra'  rivedere  la  propria  determinazione  dandone  comunicazione
all'interessato,  valutando  -  se  del   caso   -   una   successiva
comunicazione sulla base dei nuovi requisiti. Nei casi di risoluzione
dei rapporti di  lavoro  o  di  impiego  per  il  raggiungimento  del
requisito della  quota,  il  rapporto  tra  l'amministrazione  ed  il
dipendente  dovra'  continuare  sino  al  raggiungimento  dei   nuovi
requisiti   e   l'amministrazione    dovra'    darne    comunicazione
all'interessato e ritirare  l'eventuale  determinazione  o  annullare
l'eventuale  provvedimento  di  collocamento   in   quiescenza   gia'
adottato. 
6. Personale del comparto scuola. 
  Per il personale direttivo, docente ed amministrativo del  comparto
scuola, rimane ferma la vigenza degli specifici termini di cessazione
dal servizio stabiliti in relazione all'inizio  dell'anno  scolastico
per le esigenze del servizio e specifiche indicazioni saranno fornite
dalla   competente   Direzione   del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
 
    Roma, 8 marzo 2012 
 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                     e la semplificazione             
                                        Patroni Griffi                

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2012 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 313