L'AUTORITA' 
 
  Nella riunione del Consiglio del 12 dicembre 2011; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni  e  radiotelevisivo"  pubblicata  nel
Supplemento  ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante  "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
Finanziaria 2006)", pubblicata nel Supplemento ordinario n. 211  alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2005, n.
302 ed in particolare l'art. 1, commi 65,  66  e  68  in  materia  di
contribuzione annuale all'Autorita' a carico  dei  soggetti  operanti
nel settore delle comunicazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  gennaio  2008  n.   9   recante
"Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti
audiovisivi  sportivi  e  relativa   ripartizione   delle   risorse",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  1°
febbraio 2008, n. 27, ed in particolare l'articolo 19,  comma  2,  il
quale prevede che l'Autorita' delibera le procedure istruttorie  e  i
criteri di accertamento  per  le  attivita'  ad  essa  demandate  dal
medesimo  decreto  legislativo,  nonche'   le   opportune   modifiche
organizzative interne finalizzate a darvi attuazione  anche  mediante
un'apposita struttura, e l'art. 29, comma 2, il quale stabilisce  che
all'onere derivante dal funzionamento  della  predetta  struttura  si
provvede mediante un contributo di importo annuale non superiore allo
0,5 per mille dei  ricavi  lordi  di  ciascun  anno  derivanti  dalla
commercializzazione    dei    diritti    audiovisivi     da     parte
dell'organizzatore della competizione.  Tale  contributo  e'  versato
entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo  le  modalita'
stabilite dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 1,  commi  65  e  66,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
  Vista la delibera  n.  99/08/CONS  del  20  febbraio  2008  recante
"Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 25/07/CONS", con la quale
l'Autorita', in attuazione del citato decreto legislativo  9  gennaio
2008  n.  9,  ha  provveduto  alle  modifiche  organizzative  interne
mediante l'istituzione dell'Ufficio regolamentazione e vigilanza  sui
diritti audiovisivi sportivi e sull'informazione sportiva nell'ambito
della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali; 
  Rilevato che ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lett.  e)  del
decreto  legislativo  n.  9  del  2008,  per   "organizzatore   della
competizione" s'intende il  soggetto  cui  e'  demandata  o  delegata
l'organizzazione  della  competizione  da  parte  della   federazione
sportiva  riconosciuta  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano,
competente  per  la  rispettiva   disciplina   sportiva,   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n.  9  del
2008; 
  Considerato che per "stagione  sportiva"  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lett. cc) del decreto legislativo n. 9 del 2008 s'intende il
periodo, secondo i regolamenti sportivi, che  intercorre  tra  il  1°
luglio e il 30 giugno dell'anno solare successivo; 
  Considerato che i bilanci degli  organizzatori  delle  competizioni
vengono redatti sulla base del calendario della stagione  sportiva  e
che, pertanto, per la determinazione del contributo per  l'anno  2011
occorre fare riferimento al bilancio relativo alla stagione  sportiva
2010/11; 
  Considerato che nella stagione 2010/2011 e' entrata  a  regime  per
gli organizzatori delle competizioni calcistiche  di  Serie  A  e  di
Serie B la cessione centralizzata dei  diritti  audiovisivi  sportivi
gestita dagli organizzatori  delle  competizioni,  secondo  il  nuovo
sistema  della  contitolarita'  dei  diritti  in  capo  a  squadre  e
organizzatori della competizione previsto dal decreto legislativo  n.
9 del 2008; 
  Tenuto conto che la gestione collettiva della vendita ha comportato
un incremento dei ricavi soggetti a contribuzione, in  quanto  ricavi
in precedenza riconducibili a  diritti  venduti  singolarmente  dagli
organizzatori  degli  eventi,   non   assoggettati   all'obbligo   di
contribuzione,  costituiscono  a  partire  dalla  stagione  2010/2011
oggetto di cessioni gestite unitariamente dagli  organizzatori  delle
competizioni che si qualificano come soggetti contribuenti; 
  Rilevato che l'articolo 27 del decreto legislativo n. 9  del  2008,
recante la disciplina del periodo transitorio, stabilisce il criterio
dell'applicazione graduale delle norme ivi previste; 
  Ritenuto, alla luce di tale criterio, di applicare, ad avvio  della
nuova fase del sistema della contitolarita' dei  diritti,  un  regime
progressivo di incremento delle aliquote imponibili anche al fine  di
consentire una congrua  programmazione  finanziaria  da  parte  degli
organizzatori  delle  competizioni  e,  pertanto,   di   fissare   il
contributo dovuto ai sensi all'articolo  29,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 9 del 2008 nella misura dello 0,3  per  mille  per  la
stagione sportiva 2010/2011; 
  Considerato che la stima delle entrate derivanti  dall'applicazione
del contributo nella misura dello 0,3 per mille  dei  ricavi  per  la
stagione sportiva 2010/2011 non risulta in contrasto con il  bilancio
di previsione dell'Autorita' dell'anno 2012; 
  Vista la delibera n. 650/11/CONS  del  30  novembre  2011,  recante
"Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2012" e in particolare
l'art. 2 che conferma l'esenzione dal  versamento  del  contributo  i
soggetti il cui imponibile sia pari o  inferiore  a  euro  500.000,00
(cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo
attivita'  sospesa,  in  liquidazione,  ovvero  essendo  soggette   a
procedure concorsuali  e  le  imprese  che  hanno  iniziato  la  loro
attivita' nell'anno 2011; 
  Ritenuto opportuno estendere anche  alla  disciplina  de  qua,  per
ragioni di uniformita', il criterio delle esenzioni previste a carico
dei  soggetti  operanti  nel  settore  delle  comunicazioni  per   il
contributo annuale dovuto all'Autorita' ai sensi dell'art.  1,  comma
66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , in quanto compatibili; 
  Ritenuto, pertanto, di esonerare dal versamento del  contributo  di
cui all'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008,  n.
9  i  soggetti  il  cui  imponibile  sia  pari  o  inferiore  a  euro
500.000,00; 
  Vista  la  relazione   illustrativa   della   Direzione   contenuti
audiovisivi e multimediali; 
  Udita la relazione del  Commissario  Michele  Lauria,  relatore  ai
sensi  dell'articolo  29,  comma  1,  del   regolamento   concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                     Misura della contribuzione 
 
  1. Per l'anno 2011, la contribuzione di cui all'articolo 29,  comma
2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dovuta all'Autorita'
dai soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche
a squadre e' fissata in misura pari allo 0,3  per  mille  dei  ricavi
lordi derivanti dalla  commercializzazione  dei  diritti  audiovisivi
sportivi conseguiti in riferimento alla  stagione  sportiva  2010/11,
risultanti dall'ultimo bilancio o altra scrittura contabile o fiscale
obbligatoria approvati prima dell'adozione della presente delibera. 
  2. Sono esentati dal versamento del contributo i  soggetti  il  cui
imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00. 
 
              Avvertenza: 
              La  delibera  del  12  dicembre  2011,  n.  681/11/CONS
          dell'Autorita'  per  le   garanzie   nelle   comunicazioni,
          pubblicata in questa Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana, determina, in ottemperanza al combinato  disposto
          degli articoli 29, comma 2, del decreto legislativo n. 9/08
          e dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005,
          n.  266,  la  misura  e  le  modalita'  di  versamento  del
          contributo dovuto dagli operatori della  comunicazione  per
          l'anno 2012. La delibera, in ossequio al dettato  normativo
          citato, e' stata approvata con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri dell' 8 giugno 2012, ai  fini  della
          sua esecutivita', pertanto il termine  per  l'effettuazione
          del previsto versamento deve intendersi posticipato  al  31
          luglio  2012,  in  luogo  di  quello del  31  maggio   2012
          originariamente previsto. 
              Le istruzioni relative alle modalita' di versamento del
          contributo sono disponibili sul sito dell'Autorita' per  le
          garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it