IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 117, comma 2, lettera r) della Costituzione  che,  tra
l'altro, attribuisce  alla  legislazione  esclusiva  dello  Stato  il
coordinamento  informativo  statistico   e   informatico   dei   dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  17
maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5  giugno
1984, con il quale si fa obbligo  alle  unita'  sanitarie  locali  di
inviare alle regioni e alle province autonome  nonche'  al  Ministero
della  sanita'  le  informazioni  relative  alle  proprie   attivita'
gestionali ed economiche; 
  Rilevato che, con  il  sopra  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, il Ministro della sanita', con
proprio decreto, e' autorizzato ad adeguare l'acquisizione  dei  dati
sulle attivita'  gestionali  ed  economiche  delle  unita'  sanitarie
locali; 
  Visto il decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59», il quale, all'art. 118, individua le funzioni e i
compiti  amministrativi  che  restano  allo  Stato  in  ordine   alle
attivita' di informazione ed in particolare alla lettera e) del comma
1 il coordinamento informativo e statistico; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita'  del  28  maggio  2001,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  132  del  9  giugno  2001,
riguardante la rilevazione trimestrale dei costi e dei  ricavi  delle
aziende sanitarie locali; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute  del  29  aprile  2003,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  141  del  20  giugno  2003,
riguardante l'estensione agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto  pubblico  dell'obbligo  della  redazione  dei
modelli per  l'acquisizione  dei  dati  economici  per  finalita'  di
programmazione e di governo della spesa sanitaria; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  23  ottobre  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  267  del  16  novembre  2006,
riguardante  l'estensione  alle  aziende  ospedaliere   universitarie
integrate con  il  Servizio  sanitario  nazionale  (gia'  policlinici
universitari a gestione diretta  di  diritto  pubblico)  dell'obbligo
della redazione dei modelli per l'acquisizione dei dati economici per
finalita' di programmazione e di governo della spesa sanitaria; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  13  novembre  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13  dicembre  2007,  n.  289,
supplemento ordinario, recante i nuovi  modelli  di  rilevazione  del
Conto economico (CE)  e  dello  Stato  patrimoniale  (SP),  alla  cui
compilazione sono tenute  le  aziende  unita'  sanitarie  locali,  le
aziende ospedaliere, gli istituti di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni e le aziende
ospedaliere  universitarie  integrate  con  il   Servizio   sanitario
nazionale  (gia'  policlinici  universitari  a  gestione  diretta  di
diritto pubblico), nonche' anche le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per le attivita' sanitarie  gestite  direttamente
(cosiddetta «gestione sanitaria accentrata»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  31  dicembre  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  17  gennaio  2008,  n.  14,
supplemento ordinario, recante la codifica e le linee guida dei nuovi
modelli di  rilevazione  del  Conto  economico  (CE)  e  dello  Stato
patrimoniale (SP) di cui al richiamato decreto del 13 novembre 2007; 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nella seduta del 3 dicembre 2009, concernente il nuovo Patto
per la salute per gli  anni  2010-2012  (rep.  atti  243/CSR)  ed  in
particolare l'art. 11 che prevede, tra l'altro, che le regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano si  impegnano  «in  funzione
della necessita' di garantire nel settore sanitario il  coordinamento
della funzione di  governo  della  spesa  e  il  miglioramento  della
qualita' dei relativi dati contabili e gestionali e  delle  procedure
sottostanti  alla  loro  produzione  e  rappresentazione,  anche   in
relazione  all'attuazione  del  federalismo  fiscale,   a   garantire
l'accertamento       della       qualita'       delle       procedure
amministrativo-contabili sottostanti alla corretta  contabilizzazione
dei fatti aziendali, nonche' la qualita' dei dati contabili» e che, a
tal fine, si impegnano, tra gli altri, «ad avviare le  procedure  per
perseguire la certificabilita' dei bilanci»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica» e in particolare l'art. 2  che  reca
una delega legislativa  al  Governo  per  l'adeguamento  dei  sistemi
contabili alle procedure e ai criteri stabiliti dall'Unione europea; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42», ed in particolare il  titolo  II,  recante  «Principi  contabili
generali e applicati per il settore sanitario» che detta disposizioni
volte a garantire che gli enti coinvolti nella gestione  della  spesa
finanziata con le risorse destinate al Servizio  sanitario  nazionale
concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla
base di principi  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  dei
bilanci; 
  Visti in particolare gli articoli 26, comma 3 e  32,  comma  6  del
predetto decreto legislativo n. 118 del  2011  che  stabiliscono,  al
fine  di  conferire  struttura  uniforme  alle  voci   del   bilancio
preventivo economico annuale  e  del  bilancio  d'esercizio,  nonche'
omogeneita' ai valori  inseriti  in  tali  voci,  che  i  bilanci  di
esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale debbano  essere
predisposti secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2  del
richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011; 
  Ritenuto  necessario,  per  adeguare  i  modelli   di   rilevazione
economica vigenti ai  debiti  informativi  previsti  dall'intervenuta
normativa attuativa della legge 5 maggio 2009, n. 42, in  materia  di
federalismo fiscale, adottare un nuovo modello CE per le  rilevazioni
del conto economico a preventivo, trimestrali e a consuntivo da parte
delle aziende unita' sanitarie  locali,  delle  aziende  ospedaliere,
degli istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico  pubblici,
anche se  trasformati  in  fondazioni  e  delle  aziende  ospedaliere
universitarie, integrate con il Servizio  sanitario  nazionale  (gia'
policlinici universitari a gestione  diretta  di  diritto  pubblico),
nonche' delle regioni e  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  sia  nel  caso  di  sussistenza  della  gestione  sanitaria
accentrata presso la regione o la provincia  autonoma  medesima,  sia
nel  caso  di  gestione  integrale  del  finanziamento  del  Servizio
sanitario regionale presso gli enti del Servizio sanitario regionale; 
  Ritenuto, per  le  medesime  motivazioni  sopraesposte,  di  dover,
altresi', adottare un nuovo modello SP per le rilevazioni dello stato
patrimoniale a consuntivo da parte  delle  aziende  unita'  sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e  cura
a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in  fondazioni
e delle aziende ospedaliere universitarie, integrate con il  Servizio
sanitario nazionale (gia' policlinici universitari a gestione diretta
di diritto pubblico), nonche' delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, sia nel caso di  sussistenza  della  gestione
sanitaria accentrata  presso  la  regione  o  la  provincia  autonoma
medesima, sia nel caso di gestione integrale  del  finanziamento  del
Servizio sanitario regionale presso gli stessi enti; 
  Ritenuto di  procedere  comunque  alla  revisione  dei  modelli  di
rilevazione economica CE e SP nelle more  dell'adozione  del  decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, previa intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, in materia di certificabilita' dei bilanci  sanitari,  ai
sensi dell'art. 1, comma 291 della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,
con il quale si provvedera' ad integrare le disposizioni  di  cui  al
titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine  di
garantire  uniformita'  di   trattamento   contabile   degli   eventi
aziendali,   in   funzione   dell'applicazione   dei   principi    di
armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci; 
  Visto l'art. 11, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983,  n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,  n.
638, che prevede che il mancato rispetto dei termini di  trasmissione
e delle norme di compilazione del  modello  di  rilevazione  comporta
l'adozione delle misure sostitutive ivi previste; 
  Tenuto conto che il conferimento dei dati  al  Sistema  informativo
sanitario,  nei  contenuti  e  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
richiamato decreto ministeriale del 13  novembre  2007  e  successive
integrazioni  di  adozione  dei  modelli  di  rilevazione  economica,
costituisce adempimento cui sono tenute le regioni per  l'accesso  al
maggior finanziamento delle risorse destinate al  Servizio  sanitario
nazionale, come previsto dall'art. 3,  comma  6  dell'intesa  sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo
2005 (rep. atti n. 2271), in attuazione dell'art. 1, comma 173  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Considerato, altresi', che il  mancato  rispetto  dei  contenuti  e
delle  tempistiche  per  la  trasmissione  dei  modelli  di  cui   ai
precedenti articoli costituisce  grave  inadempienza  ai  fini  della
confermabilita' dell'incarico di direttore generale  in  applicazione
dell'art. 3, comma 8 della richiamata intesa del 23 marzo 2005; 
  Acquisito il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 2, comma
4 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281(rep.  atti  n.
93/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modello di rilevazione del Conto economico (CE) 
                   e dello Stato patrimoniale (SP) 
 
  1. A partire dall'anno 2012, per l'acquisizione  al  Nuovo  sistema
informativo sanitario del Ministero della  salute  (denominato  NSIS)
dei dati economici relativi  alla  gestione  del  Servizio  sanitario
nazionale, gli enti di cui all'art.  19,  comma  2,  lettera  c)  del
decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  ovvero  le  aziende
sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero  e
cura a  carattere  scientifico  pubblici,  anche  se  trasformati  in
fondazioni, le aziende ospedaliere  universitarie  integrate  con  il
Servizio sanitario  nazionale,  nonche'  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, sia nel caso  di  sussistenza  della
gestione sanitaria  accentrata  presso  la  regione  o  la  provincia
autonoma  medesima,  sia  nel  caso   di   gestione   integrale   del
finanziamento del Servizio sanitario regionale presso  gli  enti  del
servizio sanitario regionale inviano i modelli  del  Conto  economico
(CE)  preventivo,  trimestrali  e  consuntivo  alle  regioni  e  alle
province  autonome  di  appartenenza  e  al  Ministero  della  salute
utilizzando allo scopo l'apposito modello riportato  nell'allegato  1
che costituisce parte integrante del presente decreto  e  sostituisce
quello allegato al decreto del Ministro della salute del 13  novembre
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio  2008,
e successive modificazioni. 
  2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti, con riferimento all'anno
2012,  a  trasmettere  il  modello  dello  Stato  patrimoniale   (SP)
consuntivo alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al
Ministero della salute  utilizzando  allo  scopo  l'apposito  modello
riportato  nell'allegato  2  che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto  e  sostituisce  quello  allegato  al  decreto  del
Ministro della salute del 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2008, e successive modificazioni. 
  3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
impartiscono disposizioni alle  proprie  aziende  sanitarie  per  gli
adempimenti connessi alla compilazione dei modelli sopraindicati.