IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148,  concernente
«Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo»; 
  Visto, in particolare, l'art.  2,  comma  36,  primo  periodo,  del
citato decreto legge n.  138  del  2011,  il  quale  dispone  che  le
maggiori  entrate  derivanti  dallo  stesso  decreto  sono  riservate
all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate  alle
esigenze prioritarie di raggiungimento  degli  obiettivi  di  finanza
pubblica  concordati  in  sede  europea,  anche   alla   luce   della
eccezionalita' della situazione economica internazionale; 
  Visto lo stesso art. 2,  comma  36,  secondo  periodo,  del  citato
decreto-legge n. 138 del 2011, in forza del  quale  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  relativa  legge  di
conversione,  sono  stabilite  le  modalita'  di  individuazione  del
maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento
dei conti pubblici»; 
  Visto, in particolare, l'art.  48,  comma  1,  primo  periodo,  del
citato decreto-legge n.  201  del  2011,  il  quale  dispone  che  le
maggiori  entrate  erariali  derivanti  dallo  stesso  decreto   sono
riservate all'Erario, per un  periodo  di  cinque  anni,  per  essere
destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi
di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della
eccezionalita' della situazione economica internazionale; 
  Visto lo stesso art. 48,  comma  1,  secondo  periodo,  del  citato
decreto-legge n. 201 del 2011, il  quale  dispone  che  con  apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa  legge
di conversione, sono stabilite le  modalita'  di  individuazione  del
maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione; 
  Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  4,  recante  lo
"Statuto speciale per la Valle d'Aosta", nonche' gli articoli da 2  a
6 della legge 26 novembre 1981, n.  690,  concernente  la  "Revisione
dell'ordinamento finanziario  della  regione  Valle  d'Aosta",  nella
quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti  alla
regione; 
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  recante  la  "Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige" ed, in particolare, gli articoli da 69 a 75-bis nei quali sono
indicate le quote dei tributi erariali spettanti alla regione ed alle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nonche'  il  decreto
legislativo  16  marzo  1992,  n.  268,  concernente  le  "Norme   di
attuazione dello Statuto speciale della Regione  Trentino-Alto  Adige
in materia di finanza regionale e provinciale"; 
  Visti la legge costituzionale 31 gennaio 1963,  n.  1,  recante  lo
"Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia",  ed,  in
particolare, l'art. 49 nel quale sono indicate le quote delle entrate
tributarie spettanti alla regione, nonche' il decreto del  Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente  le  "Norme  di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
in materia di finanza regionale"; 
  Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  3,  recante  lo
"Statuto speciale per la Sardegna" ed, in particolare, l'art.  8  nel
quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti  alla
regione, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
1949, n. 250, concernente  le  "Norme  di  attuazione  dello  Statuto
speciale della Regione Sardegna"; 
  Visti  la  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.   2,   di
conversione del regio decreto legislativo 15  maggio  1946,  n.  455,
recante "Approvazione dello Statuto della Regione siciliana", nonche'
il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965,  n.  1074,
concernente le "Norme  di  attuazione  dello  statuto  della  regione
siciliana in materia finanziaria", ed, in particolare, l'art.  2  che
stabilisce le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  17
ottobre 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  268  del  15
novembre 2008 - supplemento ordinario n. 252,  recante  "Disposizioni
in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  20
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto
2011, recante disposizioni in tema di "Attuazione dell'art. 2,  comma
108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia  di  versamenti
diretti delle quote dei  proventi  erariali  spettanti  alla  Regione
Trentino-Alto Adige/Sudtirol ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano"; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  237,  recante
disposizioni relative alla modifica della disciplina  in  materia  di
servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269  del  19
novembre 2001, avente ad oggetto  l'approvazione  del  nuovo  modello
«F23» per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate; 
  Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  e
le  relative  disposizioni  di  attuazione,   che   disciplinano   il
versamento unitario delle imposte, tasse,  contributi  e  premi,  con
eventuale compensazione dei crediti; 
  Visto il regolamento approvato  con  decreto  interministeriale  22
maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  138  del
16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di
gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione  delle  modalita'  per
l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno  di  essi
spettanti, alla quale e' affidato il compito di ripartire  in  favore
degli enti destinatari le somme riscosse attraverso  il  sistema  del
versamento unificato; 
  Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre  1998,  recante  norme
per la determinazione delle modalita' tecniche  di  ripartizione  fra
gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di
essi spettanti; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
23  ottobre  2007  prot.  2007/160612,  pubblicato  nel   supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2007,  avente
ad oggetto l'approvazione dei nuovi modelli di  versamento  «F24»  ed
«F24 accise» per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui  all'art.
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
3  giugno  2010  prot.  2010/64812,  pubblicato  sul  sito   internet
dell'Agenzia entrate il 3 giugno 2010, ai sensi  dell'art.  1,  comma
361, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  avente  ad  oggetto
l'approvazione della nuova versione del modello «F24  enti  pubblici»
(F24 EP), che utilizzano gli enti  pubblici,  alcune  amministrazioni
statali ed altre pubbliche  amministrazioni  per  il  versamento  dei
tributi erariali; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  contabilizzare  separatamente  e  far
affluire  all'Erario  gli  incrementi  di   imposta   derivanti   dal
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e dal decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, ivi compreso il maggior gettito afferente ai  territori
delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento
e Bolzano; 
  Vista la nota n. 13982/2012  del  3  luglio  2012,  trasmessa  alle
regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto  Adige,  Friuli-Venezia  Giulia,
Sardegna,  Sicilia,  nonche'  alle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, con la quale il Ministero dell'economia e delle  finanze  ha
reso noti i  criteri  di  contabilizzazione  delle  riserve  erariali
previste dall'art. 2, comma 36, del citato decreto-legge n.  138  del
2011 e dall'art. 48, comma 1, del citato  decreto-legge  n.  201  del
2011. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nell'allegata tabella A, che costituisce  parte  integrante  del
presente decreto, sono riportate le previsioni  degli  incrementi  di
gettito dei tributi per l'anno 2012, distinte  per  capitolo/articolo
di imputazione del bilancio dello Stato, derivanti dal: 
    a)  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
    b)  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  2. Nella tabella A sono raffrontate, altresi', per ciascuno dei due
citati provvedimenti, le previsioni di cui  al  comma  1  con  quelle
complessive di competenza dei medesimi capitoli/articoli  di  entrata
del bilancio dello Stato, al fine di: 
    a) determinare  le  incidenze  percentuali  degli  incrementi  di
gettito derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere a)  e
b),  rispetto  al  gettito  complessivo   previsto   per   i   citati
capitoli/articoli; 
    b) individuare gli  appositi  capitoli/articoli  di  entrata  sui
quali  devono  essere  separatamente  contabilizzate  tali   maggiori
entrate, riservate all'Erario, secondo le disposizioni  del  presente
decreto.