IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  febbraio  2012
n. 41, "Regolamento  recante  riorganizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali"; 
  Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno  2007  e
successive  modifiche,   relativo   alla   produzione   biologica   e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  Reg.  (CEE)
n. 2092/91; 
  Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione  del  5  settembre
2008 e successive modifiche, recante modalita'  di  applicazione  del
Reg.  (CE)  n.  834/2007  del  Consiglio  relativo  alla   produzione
biologica e all'etichettatura  dei  prodotti  biologici,  per  quanto
riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione  dell'8  dicembre
2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del
Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione  di  prodotti
biologici dai paesi terzi; 
  Visto il Reg. (CE) n. 203/2012 della Commissione dell'8 marzo  2012
che modifica il regolamento (CE) n.  889/2008  recante  modalita'  di
applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine
alle modalita' di applicazione relative al vino biologico; 
  Visto il Reg. (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009
recante alcune modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie  di  prodotti
vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni; 
  Visto il Reg. (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009
recante modalita' di applicazione del regolamento  (CE)  n.  479/2008
del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  denominazioni  di  origine
protette  e  le  indicazioni  geografiche   protette,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti vitivinicoli; 
  Visto il Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009
recante modalita' di applicazione del regolamento  (CE)  n.  479/2008
del Consiglio in ordine allo schedario viticolo,  alle  dichiarazioni
obbligatorie e alle informazioni per il  controllo  del  mercato,  ai
documenti che scortano il trasporto dei prodotti e  alla  tenuta  dei
registri nel settore vitivinicolo. 
  Visto il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008
recante modalita' di applicazione del regolamento  (CE)  n.  479/2008
del  Consiglio  relativo  all'organizzazione   comune   del   mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi  con  i
paesi terzi, al potenziale produttivo  e  ai  controlli  nel  settore
vitivinicolo; 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione
degli articoli 8 e 9 del  Reg.  (CEE)  n.  2092/1991  in  materia  di
produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  27  novembre  2009  n.  18354,
pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale  n.  31  dell'8  febbraio  2010,
recante  disposizioni  per  l'attuazione  dei  regolamenti  (CE)   n.
834/2007,  n.  889/2008,  n.   1235/2008   e   successive   modifiche
riguardanti la produzione biologica e  l'etichettatura  dei  prodotti
biologici; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  3  maggio  2012  n.   10071,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  140
del 18 giugno 2012, recante "Misure urgenti per il miglioramento  del
sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e  seguenti  del
Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione"; 
  Considerato  necessario  garantire  l'applicazione   omogenea   sul
territorio nazionale delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 203/2012; 
  Sentito  il  Comitato  Consultivo  per  l'Agricoltura  Biologica  e
Ecocompatibile nella riunione del 23 maggio 2012; 
  Acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico  permanente  di
coordinamento in materia di agricoltura della  Conferenza  Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le  Provincie  autonome  di
Trento e Bolzano nel corso della seduta del 14 giugno 2012; 
  Considerata l'urgenza  di  procedere  all'emanazione  del  presente
provvedimento,   fatta   salva   l'acquisizione   dell'intesa   della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Provincie autonome di Trento e Bolzano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Premesse ed obiettivi 
 
  1. Il presente Decreto contiene le  disposizioni  per  l'attuazione
delle modalita' di applicazione relative al vino biologico di cui  al
Regolamento (CE) n. 889/2008. 
  2. Ai sensi dell'art. 29-ter, par.2, del Regolamento CE n. 889/2008
si  applicano  le  disposizioni  previste   dai   regolamenti   della
Commissione (CE) n.  606/2009  e  (CE)  n.  607/2009  e  le  relative
disposizioni nazionali.