L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE 
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982 n.  576  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005 n.  209,  recante  il
Codice delle Assicurazioni Private; 
  Visto l'articolo 42, commi 6 e 7 del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il
consolidamento dei conti pubblici; 
  Visto l'articolo 41 del  decreto  legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza,  lo  sviluppo  delle
infrastrutture e la competitivita'; 
  Visto  il  decreto  legge  6  luglio  2012,  n.   95,   concernente
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini ed, in  particolare,  l'art.  13,
comma 28; 
  Visto  il  Regolamento  ISVAP  n.  33  del  10  marzo  2010  e,  in
particolare, l'articolo 67 del medesimo Regolamento; 
  Visto il Regolamento  ISVAP  n.  36  del  31  gennaio  2011  e,  in
particolare, gli articoli 11, 12, 17, 23, 28 e gli allegati nn. 3 e 4
del medesimo Regolamento; 
  Considerata  la  necessita'  di  modificare   l'articolo   67   del
Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 nonche'  gli  articoli  11,
12, 17, 23, 28 e gli allegati nn. 3 e 4 del Regolamento ISVAP  n.  36
del 31 gennaio 2011; 
    

                         adotta il seguente


                            provvedimento

                               Art. 1


Modifiche all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del 31  gennaio
                                2011

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 36 del
31 gennaio 2011, sono aggiunti i seguenti commi:
    «3. Le imprese, per la valutazione del  grado  di  sicurezza  dei
propri investimenti, oltre al possibile utilizzo dei rating, adottano
strumenti e tecniche per  la  valutazione  autonoma  del  rischio  di
credito, inteso come il rischio di perdita derivante da  oscillazioni
del merito  creditizio  dei  soggetti  nei  confronti  dei  quali  le
medesime sono esposte. Nell'ambito di  tale  valutazione  le  imprese
tengono altresi' conto  dell'affidabilita'  dei  soggetti  incaricati
della custodia degli attivi.
    4. In relazione alla  necessita'  di  valutare  compiutamente  il
rischio di  investimento  in  presenza  di  attivi  complessi,  quali
strumenti  finanziari  derivati,  strutturati  e  OICR,  le   imprese
effettuano  un'attenta  valutazione  degli  stessi  anche  attraverso
l'analisi degli attivi sottostanti  e  dei  gestori  dei  fondi.  Una
compiuta  valutazione  del  rischio  di  investimento   e'   altresi'
necessaria in presenza di  mercati  caratterizzati  da  un  contenuto
livello di trasparenza.
    5. Le imprese limitano l'investimento ai soli attivi per i  quali
sia possibile identificare, misurare, monitorare e gestire i relativi
rischi.».