IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare il titolo III, capo III, IV  e  V,  recanti  norme  sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali,  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura  e
presentazione; 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007,  con  il
quale in  particolare  il  regolamento  (CE)  n.  479/2008  e'  stato
inserito nello stesso  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  (regolamento
unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n.  436/2009  della  commissione  del  26
maggio 2009, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del Consiglio in ordine  allo  schedario  viticolo,  alle
dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il  controllo  del
mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti  e  alla
tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   314/2012   della
commissione del 12 aprile 2012, recante modifica dei regolamenti (CE)
n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009 per quanto riguarda  i  documenti  che
scortano il trasporto dei  prodotti  vitivinicoli  e  la  tenuta  dei
registri nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  commissione  del  10
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo  le  denominazioni  di
origine  protetta  e  le   indicazioni   geografiche,   le   menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di  taluni  prodotti
del settore vitivinicolo; 
  Visti i regolamenti (CE) della commissione n. 401/2010 del 7 maggio
2010, n. 538/2011 del 1° giugno 2011 e n. 670 del 12 luglio 2011, con
i quali sono state apportate talune modifiche al predetto regolamento
(CE) n. 607/2009; 
  Viste le rettifiche apportate al  citato  reg.  (CE)  n.  607/2009,
pubblicate rispettivamente sulle GUCE: 
    L 248 del 22 settembre 2010, pag. 67; 
    L 261 del 5 ottobre 2010, pag. 27; 
    L 94 dell'8 aprile 2011, pag. 35; 
    L 75 del 15 marzo 2012, pag. 36; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  25  ottobre  2011,   relativo   alla   fornitura   di
informazioni  sugli  alimenti  ai   consumatori,   che   modifica   i
regolamenti (CE) n. 1924/2006 e  (CE)  n.  1925/2006  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  e  abroga  la  direttiva  87/250/CEE  della
commissione, la direttiva  90/496/CEE  del  Consiglio,  la  direttiva
1999/10/CE della commissione, la direttiva 2000/13/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE  e  2008/5/CE  della
commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della commissione; 
  Visto il regolamento (CE) n.  852  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari; 
  Visto il  decreto  21  marzo  1973,  del  Ministro  della  sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - supplemento ordinario - n.  104
del 20 aprile 1973, recante la disciplina igienica degli  imballaggi,
recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le  sostanze
alimentari o con sostanze d'uso personale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi  e  di
alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli  oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che  abroga
le direttive 80/590/CEE  e  89/109/CEE  ed  il  regolamento  (CE)  n.
10/2011 della commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali
e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari; 
  Vista la legge 20 febbraio 2006, n.  82,  recante  disposizioni  di
attuazione della normativa comunitaria  concernente  l'organizzazione
comune di mercato (OCM) del vino; 
  Visto il decreto 19 ottobre 1982, del Ministro  dell'agricoltura  e
delle foreste, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  299  del  29
ottobre 1982, concernente l'impiego di contenitori  in  acciaio  inox
per la confezione dei vini destinati al consumo diretto; 
  Visto il decreto 16 dicembre 1991, del Ministro dell'agricoltura  e
delle foreste, di concerto con il Ministro della sanita',  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del  19  dicembre  1991,  concernente
l'autorizzazione al confezionamento e  alla  commercializzazione  del
vino conservato in contenitori alternativi al vetro; 
  Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e  delle  foreste  7
luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio
1993, recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati  i
vini a denominazione di origine; 
  Visti il decreto del Ministro per le politiche agricole  12  luglio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  213  del  10  settembre
1999, e il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 4 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  190
del 14 agosto 2008, con i quali sono  state  apportate  modifiche  al
predetto decreto 7 luglio 1993; 
  Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari  e
forestali 26 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55
dell'8 marzo 1994, concernente la deroga per l'utilizzo del tappo  «a
fungo» per vini frizzanti a  denominazione  di  origine,  cosi'  come
modificato con decreto ministeriale  15  settembre  1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 1994; 
  Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari  e
forestali 10 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  125
del 31  maggio  1995,  concernente  disposizioni  sulle  deroghe  per
l'utilizzo del tappo  «a  fungo»  per  il  confezionamento  dei  vini
frizzanti DOCG, DOC, IGT e IG; 
  Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole  13  luglio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  213  del  10  settembre
1999,  concernente  nuove  disposizioni   per   la   produzione,   la
commercializzazione  e   l'immissione   al   consumo   dei   vini   a
denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica designati
con la qualificazione «novello»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e  forestali
3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  174  del  29
luglio 2003, concernente le disposizioni  nazionali  applicative  del
Regolamento (CE) n. 753/2002 della commissione del  29  aprile  2002,
che fissa talune modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)  n.
1493/1999 del Consiglio  per  quanto  riguarda  la  designazione,  la
denominazione, la presentazione e la protezione  di  taluni  prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto  ministeriale  7  maggio  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, recante  modificazioni
al registro nazionale delle  varieta'  di  vite  di  cui  al  decreto
ministeriale 6 dicembre 2000, e successivi aggiornamenti; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 23 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30 gennaio 2010, recante le  disposizioni  nazionali  applicative
del regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio  e  del  regolamento
applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione, per  quanto  concerne
le DOP, le  IGP,  le  menzioni  tradizionali,  l'etichettatura  e  la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee, in particolare l'art. 4, comma 3, cosi'  come
modificato con la legge 3 agosto 2004, n. 204; 
  Visto il decreto legislativo dell'8 aprile 2010, n. 61, recante  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88; 
  Visti, in particolare,  i  seguenti  disposti  del  citato  decreto
legislativo n. 61/2010: 
    l'art. 18, comma 1, concernente disposizioni sulla  designazione,
presentazione e protezione dei vini DOP e IGP, in base al  quale  per
la  fattispecie   sono   direttamente   applicabili   le   specifiche
disposizioni  stabilite  dalla  normativa  comunitaria,  nonche'   le
disposizioni nazionali attuative; 
    l'art. 19, comma 1, concernente disposizioni sui  recipienti  nei
quali sono  confezionati  i  vini  a  DOP,  in  base  al  quale  sono
applicabili le disposizioni stabilite dalla normativa  comunitaria  e
nazionale vigente; 
    l'art.  31,   comma   1,   concernente   l'applicabilita'   delle
disposizioni di cui ai sopra menzionati decreti  7  luglio  1993,  26
febbraio 1994, 10 maggio 1995 e 13 luglio  1999,  che  non  siano  in
contrasto con il decreto legislativo n.  61/2010  e  con  la  vigente
normativa comunitaria; 
  Ritenuto di dover apportare taluni aggiornamenti al citato  decreto
23 dicembre 2009, al fine di adeguarlo alle disposizioni previste dai
richiamati regolamenti CE  di  modifica  del  reg.  CE  n.  607/2009,
nonche' per adeguarlo e coordinarlo alle disposizioni in  materia  di
etichettatura e  presentazione  dei  vini  DOP  e  IGP  previste  dal
richiamato decreto legislativo n. 61/2010; 
  Ritenuto  di  dover  attuare   altresi'   una   semplificazione   e
ricodificazione in un unico testo delle richiamate norme nazionali in
materia di etichettatura, presentazione e  pubblicita'  dei  prodotti
vitivinicoli,  procedendo  alla  conseguente  abrogazione  di  taluni
decreti ministeriali sopra citati; 
  Acquisito  il  parere  del  Ministero  della   salute   in   merito
all'abrogazione del citato decreto 16 dicembre 1991; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano nella riunione del 25 luglio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
 
                       AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Disposizioni generali e definizioni 
 
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  le  disposizioni   nazionali
applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007  del  Consiglio  e  del
regolamento  applicativo  (CE)  n.  607/2009  della   commissione   e
successive modifiche, nonche' l'adeguamento ed il  coordinamento  con
le  specifiche  disposizioni  previste  dal  decreto  legislativo  n.
61/2010, per quanto concerne le denominazioni di origine protette, le
indicazioni   geografiche   protette,   le   menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli. 
  2.  Allorche'  non  sara'  diversamente  previsto,  per  specifiche
disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i  seguenti
termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle: 
    Ministero:  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali - Dipartimento delle politiche competitive  della  qualita'
agroalimentare e della pesca; 
    ICQRF: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela  della
qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   del
Ministero; 
    decreto: il presente decreto; 
    decreto legislativo: il decreto legislativo n. 61/2010; 
    regolamento: regolamento (CE) n. 607/2009; 
    DOP: denominazione di origine protetta; 
    IGP: indicazione geografica protetta; 
    DOCG: denominazione di origine controllata e garantita; 
    DOC: denominazione di origine controllata; 
    IGT: indicazione geografica tipica.