IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale, all'art. 41, comma 1, ha sostituito l'art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societa' di progetto e delle societa' titolari di un contratto di partenariato pubblico privato al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita'; Visto, in particolare, il comma 3, del citato art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale statuisce che «Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto l'art. 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il quale ha ulteriormente integrato la disciplina relativa all'emissione delle citate obbligazioni e titoli di debito con riguardo agli aspetti fiscali, temporali e operativi, stabilendo che «E' ammessa l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'art. 157 anche ai fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilita' di cui sia titolare»; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia»; Visto l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, nonche' la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 20 luglio 2007, n. 62; Dovendosi dare attuazione al citato comma 3 dell'art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stabilendo le modalita' di garanzia delle obbligazioni e dei titoli di debito da parte del sistema finanziario, anche al fine di assicurare maggiore trasparenza alle operazioni e tutela ai sottoscrittori delle obbligazioni e dei titoli in considerazione della specificita' degli stessi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 ed il relativo allegato, con il quale al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dott. Mario Ciaccia e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Le obbligazioni e i titoli di debito emessi ai sensi dell'art. 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere sottoscritti e circolare esclusivamente presso gli investitori qualificati. Tali strumenti finanziari possono essere assistiti da specifiche garanzie al fine di consentire una riduzione del rischio assunto dai sottoscrittori e il conseguente miglioramento del merito di credito della relativa emissione.