IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il  quale,  all'art.
41, comma 1, ha sostituito l'art.  157  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, in materia di emissione  di  obbligazioni  e  di
titoli di debito da parte delle societa' di progetto e delle societa'
titolari di un contratto di partenariato pubblico privato al fine  di
realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica
utilita'; 
  Visto, in particolare, il comma 3, del citato art. 157 del  decreto
legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  il  quale  statuisce  che  «Le
obbligazioni e i titoli di  debito,  sino  all'avvio  della  gestione
dell'infrastruttura  da  parte  del  concessionario  possono   essere
garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi  privati,
secondo le modalita' definite con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti»; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il quale ha
ulteriormente integrato la disciplina  relativa  all'emissione  delle
citate obbligazioni e titoli di  debito  con  riguardo  agli  aspetti
fiscali,  temporali  e  operativi,   stabilendo   che   «E'   ammessa
l'emissione di obbligazioni ai sensi dell'art. 157 anche ai fini  del
rifinanziamento  del  debito   precedentemente   contratto   per   la
realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al  servizio
di pubblica utilita' di cui sia titolare»; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006  n.  163  e  successive
modificazioni, recante «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive  2004/17/CE
e 2004/18/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni in materia  di
intermediazione finanziaria»; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni, recante «Testo unico  delle  disposizioni  in  materia
bancaria e creditizia»; 
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  143,  e
successive  modificazioni,   nonche'   la   Delibera   del   Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica 20 luglio 2007,  n.
62; 
  Dovendosi dare attuazione al  citato  comma  3  dell'art.  157  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, stabilendo  le  modalita'
di garanzia delle obbligazioni e dei titoli di debito  da  parte  del
sistema finanziario, anche al fine di assicurare maggiore trasparenza
alle operazioni e tutela ai sottoscrittori delle obbligazioni  e  dei
titoli in considerazione della specificita' degli stessi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19  dicembre  2011
ed il relativo allegato, con il quale  al  Sottosegretario  di  Stato
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dott. Mario
Ciaccia e' stato attribuito il titolo di Vice Ministro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Le obbligazioni e i titoli di debito emessi ai  sensi  dell'art.
157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  dell'art.  1,
comma 5, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,  possono  essere
sottoscritti  e  circolare  esclusivamente  presso  gli   investitori
qualificati. Tali strumenti finanziari possono  essere  assistiti  da
specifiche garanzie al fine di consentire una riduzione  del  rischio
assunto dai sottoscrittori e il conseguente miglioramento del  merito
di credito della relativa emissione.