IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  Regolamento
unico OCM; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale  il
Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento
(CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal  1°  agosto
2009; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine   protette,   le   indicazioni   geografiche,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE)  n.  479/2008,
per  quanto  riguarda  le  denominazioni  di  origine  protette,   le
indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura  e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le  denominazioni
di vini protette in virtu' degli articoli 51  e  54  del  Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del  Regolamento  (CE)  n.  753/2002
sono automaticamente protette  in  virtu'  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007  e  la  Commissione   le   iscrive   nel   registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61  recante  tutela
delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione  dell'art.  15
della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per  le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche protette; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
in materia di costituzione e riconoscimento dei  consorzi  di  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  del  12  maggio  2010   recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai  sensi  dell'art.  14,  comma  15
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista l'istanza  presentata  dal  Consorzio  tutela  vini  DOC  San
Colombano o San Colombano al Lambro con sede legale in San  Colombano
al Lambro (Milano), via Ricetto  -  Castello  Belgioioso,  intesa  ad
ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto
legislativo n. 61/2010 e il  conferimento  dell'incarico  di  cui  al
comma 4 del citato art. 17; 
  Considerato che la DOC San Colombano o San Colombano al  Lambro  e'
stata riconosciuta a  livello  nazionale  ai  sensi  della  legge  n.
164/1992 e, pertanto, e' una denominazione protetta  preesistente  ai
sensi dell'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007; 
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio  tutela  vini
DOC San Colombano o San Colombano al Lambro alle prescrizioni di  cui
al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010; 
  Verificata la rappresentativita' del Consorzio tutela vini DOC  San
Colombano o San  Colombano  al  Lambro  attraverso  la  dichiarazione
dell'organismo di controllo Valoritalia S.p.a. di cui alla nota prot.
3888 del 30 luglio 2012; 
  Considerato che il Consorzio tutela vini DOC San  Colombano  o  San
Colombano al Lambro ha dimostrato la  rappresentativita'  di  cui  al
comma 1 ed al comma 4  del  decreto  legislativo  n.  61/2010  ed  il
rispetto  delle  prescrizione  di  cui  al  decreto  ministeriale  16
dicembre 2010; 
  Accertato che il numero dei voti espressi dalle cooperative per  la
propria appartenenza alla categoria produttori e' pari alla somma dei
voti che spetterebbero ai propri soci conferenti che  non  sono  soci
diretti del consorzio solo se  vi  e'  espressa  delega  dei  singoli
viticoltori alla cooperativa; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio tutela vini DOC San Colombano o San Colombano al Lambro  ai
sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed  al
conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art.  17  del
decreto legislativo n. 61/2010 a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,
promozione,  valorizzazione,  informazione  del  consumatore  e  cura
generale degli interessi relativi alla denominazione San Colombano  o
San Colombano al Lambro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Lo statuto del Consorzio tutela vini DOC  San  Colombano  o  San
Colombano al Lambro con  sede  legale  in  San  Colombano  al  Lambro
(Milano),  via  Ricetto  -  Castello  Belgioioso,  e'  conforme  alle
prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante
disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei
consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini.