IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 813 del 17 aprile 2000  con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della denominazione di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale
di Reggio Emilia»; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  21  gennaio  2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio  2010,  con
il quale l'organismo «Suolo e Salute S.r.l.» con sede  in  Fano,  via
Paolo  Borsellino  n.  12,  e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i
controlli della denominazione di origine  protetta  «Aceto  Balsamico
Tradizionale di Reggio Emilia», per un periodo di tre anni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali ha  notificato  all'organismo  comunitario  competente,  ai
sensi dell'art.9 del  predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/2006,  una
domanda di modifica al disciplinare di produzione della denominazione
di origine protetta «Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia»; 
  Visto  il  decreto  6  luglio  2012,   relativo   alla   protezione
transitoria accordata a livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 6 del Reg. (CE) 510/2006, alla  modifica  del  disciplinare  di
produzione della denominazione di origine protetta  «Aceto  Balsamico
Tradizionale di Reggio Emilia»; 
  Considerato che «Suolo e Salute S.r.l.» ha predisposto un piano dei
controlli che recepisce le modifiche al  disciplinare  di  produzione
protette transitoriamente a livello nazionale con  decreto  6  luglio
2012; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11  del  regolamento
(CE) n. 510/2006  spettano  al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentarie forestali, in  quanto  Autorita'  nazionale  preposta  al
coordinamento dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma  1
dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le Regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 27 settembre 2012; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi del comma  1  dell'art.  14  della  legge  n.
526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Coloro i quali intendano  avvalersi  della  protezione  a  titolo
transitorio, concessa con il citato  decreto  6  luglio  2012,  hanno
l'obbligo di  assoggettarsi  al  controllo  dell'organismo  «Suolo  e
Salute S.r.l.».