IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data 15 marzo 2012 dall'impresa Basf
Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato  8,
intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
prodotto fitosanitario denominato Acrobat Top, contenete le  sostanze
attive dimethomorph e matiram,  uguale  al  prodotto  di  riferimento
denominato Forum Top registrato al n. 13160 con decreto  direttoriale
in data 14 dicembre 2011, dell'Impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che 
    il prodotto e' uguale al citato prodotto di riferimento Forum Top
registrato al n. 13160; 
  Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della
direttiva 2005/72/CE relativa all'iscrizione  della  sostanza  attiva
metiram nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto ministeriale del  3  luglio  2007  di  recepimento
della direttiva 2007/25/EC  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva dimetomorf nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive  in  questione
ora sono considerate approvate ai sensi del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'Impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per  entrambe  le  sostanze  attive  in
questione; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
valutato secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del
decreto legislativo  194/95  sulla  base  di  un  fascicolo  conforme
all'Allegato III; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   30
settembre  2017,  data  di  scadenza   assegnata   al   prodotto   di
riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30  settembre
2017, l'impresa Basf Italia Srl, con sede legale  in  Cesano  Maderno
(MB), via Marconato 8, e' autorizzata ad immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato ACROBAT TOP con la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da Kg 1 - 5 - 7 - 10. 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa: 
    Sti Solfotecnica Italiana Spa - via E. Torricelli 2  -  Cotignola
(RA). 
  Il prodotto e' importato in confezioni  pronte  dallo  stabilimento
dell'Impresa estera: 
      Basf Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Germania. 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14353. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 6 luglio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello