L'AUTORITA' 
 
  Nella sua riunione di Consiglio dell'8 novembre 2012; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni"; 
  Visti, in particolare, l'art. 1, comma 9, della legge  n.  249  del
1997,  il  quale,  anche  alla  luce  di   costante   giurisprudenza,
conferisce all'Autorita'  un'ampia  potesta'  organizzativa,  nonche'
l'art. 2, comma 10, della legge n. 481 del 1995, e l'art. 1, comma 5,
della citata legge n. 249 del 1997; 
  Vista la delibera  dell'Autorita'  n.  17/98  del  16  giugno  1998
recante "Approvazione dei Regolamenti concernenti l'organizzazione ed
il funzionamento, la gestione amministrativa e  la  contabilita',  il
trattamento giuridico ed economico del personale  dell'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e s.m.i.; 
  Vista la delibera n. 223/12/CONS del  27  aprile  2012,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  138  del  15
giugno 2012, con la quale e' stato adottato, ai  sensi  dell'art.  1,
comma 9, della legge n.  249/97,  il  nuovo  Regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' e s.m.i; 
  Valutata  l'opportunita'  di  precisare   i   requisiti   richiesti
dall'art. 9, comma 3, per l'esercizio delle  funzioni  di  Segretario
generale, per  un  verso  sottolineando  esplicitamente  i  necessari
profili di moralita' e indipendenza e per altro verso consentendo  di
accedere alla  carica  non  solo  a  coloro  che  abbiano  svolto  le
pubbliche funzioni gia' contemplate  nella  citata  disposizione,  ma
anche ad alti dirigenti di imprese e organismi pubblici o privati; 
  Valutata inoltre l'opportunita' di prevedere che tutte le  predette
funzioni siano state svolte per un periodo  almeno  corrispondente  a
quello  richiesto  dall'art.  29  del  Regolamento  sul   trattamento
giuridico ed economico del  personale  dell'Autorita'  per  l'accesso
alle funzioni di dirigente di primo livello; 
  Valutata l'esigenza di recepire, sempre in tema di requisiti per il
conferimento dell'incarico di Segretario  generale,  quanto  previsto
dall'art.1,  comma  50,  lettere  a)  e  b),  della   legge   recante
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione  e
dell'illegalita'  nella  pubblica  amministrazione",  approvata   dal
Parlamento e attualmente in corso di pubblicazione; 
  Valutata, altresi', la necessita' di procedere ad una riallocazione
di alcune funzioni poste in capo al  Segretario  Generale  e  al  suo
Ufficio   presso   la   Presidenza   ovvero   presso   altri   Uffici
dell'Autorita', al fine di garantire  la  migliore  ripartizione  tra
funzioni  d'indirizzo  amministrativo  e   funzioni   istruttorie   e
conseguire una maggiore efficienza complessiva della struttura; 
  Considerato,  in  particolare,  necessario  modificare,   ai   fini
suesposti, gli artt. 3, 9, 14, 23, del Regolamento di  organizzazione
e funzionamento dell'Autorita'; 
  Considerata,  altresi',  l'opportunita'   di   procedere   ad   una
razionalizzazione del disposto degli artt. 30 e  31  del  Regolamento
citato,  in  particolare  allocando  nell'art.  30  la  disposizione,
attualmente contenuta nel comma 3 dell'art. 31, recante  la  facolta'
del Consiglio di conferire ad uno o piu'  Commissari  il  compito  di
seguire l'istruttoria  di  singoli  procedimenti,  nonche'  definendo
compiutamente  le  rispettive  funzioni   svolte,   con   riferimento
all'assunzione delle deliberazioni  da  parte  del  Consiglio,  dagli
uffici e dal relatore nominato dal Presidente; 
  Rilevato,  infine,  che   risultera'   necessario   procedere,   in
conseguenza  delle  modifiche   operate   col   presente   intervento
regolamentare, alla emanazione delle delibere attuative  di  modifica
dell'assegnazione degli Uffici a Direzioni e Servizi; 
  Udita la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani, relatore
ai  sensi  dell'art.  31  del   Regolamento   di   Organizzazione   e
Funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
(Modifiche ed integrazioni agli artt. 3, 9,  14,  23,  30,  31  della
delibera  n.   223/12/CONS   recante   il   Regolamento   concernente
        l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita') 
 
  1. L'art. 3 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Il Presidente rappresenta l'Autorita'.  Convoca  le  riunioni
degli Organi collegiali, ne  stabilisce  l'ordine  del  giorno  e  ne
dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni.  Cura  i
rapporti   con   le   Istituzioni   dell'Unione   Europea,   con   le
organizzazioni internazionali  e  con  le  pubbliche  amministrazioni
nazionali. 
    2. In caso di assenza o di  impedimento  del  Presidente  le  sue
funzioni  sono  assunte  temporaneamente,  per  questioni  urgenti  e
indifferibili, dal Commissario il quale all'interno, rispettivamente,
del Consiglio, della Commissione per le  infrastrutture  e  le  reti,
della Commissione per i servizi  e  i  prodotti,  abbia  la  maggiore
anzianita' per elezione o, in caso di pari anzianita',  sia  il  piu'
anziano di eta'. 
    3. In casi straordinari di necessita' e di urgenza il  Presidente
puo'  adottare  provvedimenti   riferendone   all'Organo   collegiale
competente per la ratifica nella prima riunione utile. 
    4. Fatti salvi i  poteri  delle  Commissioni,  nelle  materie  di
competenza delle stesse, il Presidente puo', su richiesta  di  uno  o
piu' Componenti, consultare il Consiglio su  questioni  di  carattere
interdisciplinare o  d'indirizzo  generale,  al  fine  di  acquisirne
eventuali orientamenti.". 
  2. L'art. 9 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Il Segretariato generale e' diretto dal Segretario  generale,
il quale risponde al Consiglio del  complessivo  funzionamento  della
struttura, assicura il  coordinamento  dell'azione  amministrativa  e
vigila sulla efficienza  e  sul  rendimento  delle  Direzioni  e  dei
Servizi dell'Autorita'. 
  2. Il Segretariato generale esercita, in particolare,  le  seguenti
funzioni: 
    a)  risponde   dell'efficienza   e   dell'efficacia   complessiva
dell'organizzazione e del funzionamento dell'Autorita'; 
    b) verifica la completezza formale degli atti,  dei  documenti  e
delle  proposte  che  le  unita'  organizzative  di   primo   livello
trasmettono agli Organi dell'Autorita', e ne  rileva  la  conformita'
agli indirizzi da essa adottati; 
    c) cura la preparazione delle riunioni  degli  Organi  collegiali
dell'Autorita' e  fornisce  la  necessaria  assistenza  per  il  loro
svolgimento, anche nel caso di audizioni pubbliche; 
    d) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Autorita',
anche ai fini della puntuale informazione agli Organi collegiali; 
    e)  cura  la  pianificazione  dei   procedimenti   istruttori   e
sovrintende  al  loro  regolare  svolgimento,  in  conformita'   alle
priorita'  e  agli  indirizzi  stabiliti  dagli  Organi   collegiali;
effettua  il  costante  monitoraggio  dei  procedimenti  ed   informa
periodicamente gli Organi collegiali sul loro stato di avanzamento; 
    f) propone al  Consiglio,  per  l'approvazione,  il  piano  delle
risorse umane e finanziarie ed i bilanci annuali; 
    g) cura la comunicazione degli esiti delle riunioni degli  Organi
collegiali alle strutture competenti; 
    h) assicura la pubblicita' delle deliberazioni dell'Autorita'; 
    i) cura la redazione del  processo  verbale  delle  sedute  degli
Organi collegiali; 
    j) assicura il monitoraggio  e  la  pianificazione  dei  processi
gestionali e amministrativo-contabili riferendo al Consiglio  e  agli
organismi di controllo; 
    k) cura la predisposizione e  la  pubblicazione  della  Relazione
annuale. 
  3. Il Segretario generale e' nominato dal  Consiglio,  su  proposta
del Presidente, tra persone di elevata  e  comprovata  qualificazione
professionale rispetto al  ruolo  e  agli  obiettivi  da  conseguire,
nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza, che abbiano ricoperto
incarichi di direzione di strutture di primo  livello  dell'Autorita'
ovvero abbiano svolto per almeno otto anni le funzioni di  magistrato
ordinario,  amministrativo  o  contabile,   avvocato   dello   Stato,
consigliere parlamentare, dirigente  della  prima  fascia  dei  ruoli
delle amministrazioni pubbliche, professore universitario  di  ruolo,
alto dirigente di imprese e organismi pubblici o privati.  L'incarico
ha durata non superiore a cinque anni, e' rinnovabile e  puo'  essere
revocato per gravi motivi. L'incarico non  puo'  essere  conferito  a
coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non  passata  in
giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo  II  del  libro
secondo del Codice penale ed a coloro che,  nell'anno  precedente  al
conferimento, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di
diritto  privato  sottoposti  alla   regolazione   o   al   controllo
dell'Autorita'. 
  4. Il Segretario generale  e'  coadiuvato  da  due  Vice  Segretari
generali. 
  5. Il Vice Segretario  generale,  secondo  l'ordine  di  anzianita'
nell'incarico, sostituisce il Segretario generale in caso di  assenza
o impedimento. Ciascun Vice Segretario generale esercita le  funzioni
delegate  dal  Segretario  generale  ovvero  attribuite  in  sede  di
conferimento dell'incarico con delibera del Consiglio.  Ciascun  Vice
Segretario  generale  puo'  svolgere,  a  supporto   del   Segretario
generale,  le  funzioni  di  coordinamento  delle  attivita'  tra  le
Direzioni e tra i Servizi di cui all'art. 13, commi 3 e 4. Ad uno dei
due Vice Segretari generali e' affidata la  delega  al  coordinamento
dei Servizi di cui all'art. 13, comma 4, lettere c), d) ed e),  anche
ai fini del corretto svolgimento delle funzioni individuate al  comma
2, lettere e)  e  j),  del  presente  articolo.  L'incarico  di  Vice
Segretario generale e' cumulabile con l'incarico di  responsabile  di
unita' organizzative di primo livello. 
  6.  L'incarico  di  Vice  Segretario  generale  e'  attribuito  dal
Consiglio, su proposta del Segretario generale, per  una  durata  non
superiore a quattro anni ed e' rinnovabile. L'incarico e'  revocabile
per gravi motivi.". 
  3. L'art. 14 e' sostituito dal seguente: 
    "1. La Direzione reti  e  servizi  di  comunicazione  elettronica
svolge attivita' preparatorie  ed  istruttorie  per  le  funzioni  di
regolamentazione,  di  vigilanza  e   sanzionatorie   relative   alle
competenze attribuite all'Autorita' in materia di: 
      a)  servizi  all'ingrosso   relativi   all'interconnessione   e
all'accesso in materia di reti di comunicazione elettronica; 
      b) servizi al dettaglio di telefonia e dati a banda  stretta  e
larga; 
      c) numerazione; 
      d) piani e procedure di assegnazione delle frequenze; 
      e) regolamentazione dello spettro radio e normativa tecnica; 
      f) mercati emergenti e monitoraggio degli impegni in materia di
reti di accesso.". 
  4. L'art. 23 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Al Servizio  affari  generali  e  contratti  sono  attribuite
competenze in materia di: 
      a) contratti e approvvigionamenti di beni e servizi; 
      b)  gestione  e  manutenzione  degli  immobili   e   dei   beni
strumentali; 
      c) gestione del protocollo informatico e degli altri  strumenti
previsti dal codice dell'amministrazione digitale; 
      d) gestione dell'inventario. 
  2. Il Servizio affari generali e contratti in particolare: 
    a) provvede all'approvvigionamento e alla conservazione dei  beni
e dei servizi necessari per il funzionamento dell'Autorita',  curando
i relativi adempimenti; 
    b)   sovrintende   al   funzionamento   dei   servizi   ausiliari
dell'Autorita'; 
    c) provvede al buon funzionamento dei servizi generali; 
    d) provvede alla manutenzione delle sedi e dei  beni  strumentali
nonche' alla logistica; 
    e) provvede alla gestione e al coordinamento delle attivita'  del
protocollo generale unico, della  posta  certificata  e  della  firma
digitale; 
    f) sovrintende alla gestione e all'utilizzo delle autovetture  di
servizio nel rispetto delle norme generali e di organizzazione; 
    g) gestisce i sistemi informatici e tecnologici.". 
  5. L'art. 30 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Il responsabile di ciascuna unita'  organizzativa  assegna  a
se'  o  ad  altro  dipendente  dell'unita'  la  responsabilita'   del
procedimento.   Dell'identita'   personale   del   responsabile   del
procedimento e' fatta  menzione  nella  comunicazione  di  avvio  del
procedimento stesso. 
    2. Il responsabile del  procedimento  provvede  agli  adempimenti
necessari  per   lo   svolgimento   dell'attivita'   istruttoria   in
conformita' alle deliberazioni dell'Autorita' e  agli  indirizzi  del
responsabile dell'unita' organizzativa. 
    3.  E'  in  facolta'  del  Consiglio,  quando   la   natura   del
procedimento lo richieda, designare uno  o  piu'  Commissari  con  il
compito di seguire l'istruttoria per riferirne al Consiglio.". 
  6. L'art. 31 e' sostituito dal seguente: 
    "1.  Ogniqualvolta  l'Autorita'  sia  chiamata  ad  assumere  una
deliberazione, il  Presidente  nomina  uno  o  piu'  relatori  tra  i
componenti del Consiglio, ai fini della trattazione dell'argomento da
parte del Consiglio medesimo. 
    2.  Il  relatore  introduce  la   discussione,   illustrando   le
risultanze dell'istruttoria con le proposte degli uffici e formulando
motivate  conclusioni  sulle  quali  il  Consiglio  e'   chiamato   a
deliberare. 
    3. L'illustrazione  delle  risultanze  dell'istruttoria  e  delle
proposte degli uffici puo' essere svolta, su richiesta del Presidente
o  del   relatore,   dal   responsabile   dell'unita'   organizzativa
competente.".