IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  posti   dal   diritto
dell'Unione  europea  al  fine  di  porre  rimedio  a  procedure   di
infrazione  a  rischio  di  sanzioni  ai  sensi  dell'articolo   260,
paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea
nei confronti dello Stato italiano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 6 dicembre 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari europei, di concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia  e  delle
finanze, della difesa e della salute; 
 
                              E m a n a 
 
 
il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/45/UE  del  13
luglio 2010 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto
       per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione 
 
  1. Al fine di recepire la direttiva 2010/45/UE del  Consiglio,  del
13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per  quanto  riguarda
le norme in materia di fatturazione,  sono  emanate  le  disposizioni
previste dal presente articolo. 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13, il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
      "[4] Ai fini  della  determinazione  della  base  imponibile  i
corrispettivi dovuti e le spese  e  gli  oneri  sostenuti  in  valuta
estera sono computati secondo il cambio del giorno  di  effettuazione
dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del
giorno di  emissione  della  fattura.  In  mancanza,  il  computo  e'
effettuato sulla base della quotazione del  giorno  antecedente  piu'
prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni  effettuate
nell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del  tasso  di  cambio
pubblicato dalla Banca centrale europea."; 
    b) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al secondo comma,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di
servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato
membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie  gli
obblighi di fatturazione e di registrazione secondo  le  disposizioni
degli articoli 46 e 47 del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427."; 
      2) al quinto comma, secondo periodo, le parole:  "l'indicazione
della norma di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti:
"l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della
norma di cui al presente comma"; 
    c) all'articolo 20, primo comma, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente:  "Non  concorrono  a  formare  il  volume  d'affari  le
cessioni   di   beni   ammortizzabili,   compresi   quelli   indicati
nell'articolo  2424  del  codice  civile,  voci   B.I.3)   e   B.I.4)
dell'attivo dello stato patrimoniale, nonche' i passaggi  di  cui  al
quinto comma dell'articolo 36."; 
    d) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti: 
        «[1] Per  ciascuna  operazione  imponibile  il  soggetto  che
effettua la cessione del bene o la prestazione  del  servizio  emette
fattura, anche sotto forma di nota,  conto,  parcella  e  simili,  o,
ferma restando la sua responsabilita', assicura  che  la  stessa  sia
emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un
terzo. Per fattura elettronica si intende la  fattura  che  e'  stata
emessa e ricevuta in un qualunque  formato  elettronico;  il  ricorso
alla fattura elettronica e' subordinato all'accettazione da parte del
destinatario. L'emissione della fattura, cartacea o  elettronica,  da
parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il quale  non
esiste  alcuno  strumento  giuridico  che  disciplini  la   reciproca
assistenza e' consentita a condizione  che  ne  sia  data  preventiva
comunicazione all'Agenzia delle entrate e purche' il soggetto passivo
nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi
confronti non siano stati notificati,  nei  cinque  anni  precedenti,
atti impositivi o  di  contestazione  di  violazioni  sostanziali  in
materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto.  Con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono determinate le modalita', i
contenuti e le procedure telematiche della comunicazione. La fattura,
cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna,
spedizione, trasmissione o messa a  disposizione  del  cessionario  o
committente. 
        [2] La fattura contiene le seguenti indicazioni: 
          a) data di emissione; 
          b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; 
          c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e  cognome,
residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   del
rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; 
          d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 
          e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e  cognome,
residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  del
rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; 
          f)  numero  di  partita  IVA  del  soggetto  cessionario  o
committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro
Stato membro  dell'Unione  europea,  numero  di  identificazione  IVA
attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel  caso  in  cui  il
cessionario o committente  residente  o  domiciliato  nel  territorio
dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o  professione,
codice fiscale; 
          g) natura, qualita' e quantita'  dei  beni  e  dei  servizi
formanti oggetto dell'operazione; 
          h)  corrispettivi  ed   altri   dati   necessari   per   la
determinazione della base imponibile,  compresi  quelli  relativi  ai
beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui  all'articolo
15, primo comma, n. 2; 
          i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti  a  titolo
di sconto, premio o abbuono; 
          l) aliquota, ammontare dell'imposta e  dell'imponibile  con
arrotondamento al centesimo di euro; 
          m)  data  della  prima  immatricolazione  o  iscrizione  in
pubblici  registri  e  numero  dei  chilometri  percorsi,  delle  ore
navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria
di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo  38,  comma  4,  del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
          n) annotazione che la  stessa  e'  emessa,  per  conto  del
cedente o prestatore, dal cessionario  o  committente  ovvero  da  un
terzo. 
        [3] Se l'operazione o  le  operazioni  cui  si  riferisce  la
fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con  aliquote
diverse, gli elementi e i dati di cui al comma 2, lettere g),  h)  ed
l), sono indicati distintamente secondo l'aliquota  applicabile.  Per
le operazioni effettuate nello stesso  giorno  nei  confronti  di  un
medesimo soggetto puo' essere emessa una sola fattura.  Nel  caso  di
piu' fatture  elettroniche  trasmesse  in  unico  lotto  allo  stesso
destinatario  da  parte  dello  stesso  cedente  o   prestatore,   le
indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere  inserite  una
sola volta, purche' per ogni fattura  sia  accessibile  la  totalita'
delle  informazioni.  Il  soggetto  passivo  assicura  l'autenticita'
dell'origine, l'integrita' del  contenuto  e  la  leggibilita'  della
fattura dal momento della sua  emissione  fino  al  termine  del  suo
periodo di conservazione; autenticita' dell'origine ed integrita' del
contenuto possono essere garantite mediante sistemi di  controllo  di
gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la  fattura  e
la cessione di beni o la prestazione di servizi ad  essa  riferibile,
ovvero mediante l'apposizione della firma elettronica  qualificata  o
digitale  dell'emittente  o  mediante  sistemi  EDI  di  trasmissione
elettronica dei  dati  o  altre  tecnologie  in  grado  di  garantire
l'autenticita' dell'origine  e  l'integrita'  dei  dati.  Le  fatture
redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini
di controllo, a richiesta dell'amministrazione finanziaria. 
        [4]  La  fattura  e'  emessa  al  momento  dell'effettuazione
dell'operazione determinata  a  norma  dell'articolo  6.  La  fattura
cartacea e' compilata in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o
spedito all'altra parte.  In  deroga  a  quanto  previsto  nel  primo
periodo: 
          a) per le cessioni di beni la  cui  consegna  o  spedizione
risulta da documento di trasporto  o  da  altro  documento  idoneo  a
identificare i soggetti tra i quali  e'  effettuata  l'operazione  ed
avente le caratteristiche  determinate  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonche' per  le  prestazioni
di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate
nello stesso mese solare nei confronti del  medesimo  soggetto,  puo'
essere  emessa  una  sola  fattura,  recante   il   dettaglio   delle
operazioni, entro il giorno  15  del  mese  successivo  a  quello  di
effettuazione delle medesime; 
          b) per le cessioni di beni effettuate dal  cessionario  nei
confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente  la
fattura e' emessa entro il mese successivo a quello della consegna  o
spedizione dei beni; 
          c) per le prestazioni di servizi rese  a  soggetti  passivi
stabiliti  nel  territorio  di  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea, non soggette all'imposta ai sensi  dell'articolo  7-ter,  la
fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello  di
effettuazione dell'operazione; 
          d) per le prestazioni di servizi  di  cui  all'articolo  6,
sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto  passivo
stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e'  emessa  entro  il
giorno  15  del   mese   successivo   a   quello   di   effettuazione
dell'operazione. 
        [5] Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  17,  secondo  comma,
primo periodo, il cessionario o il committente emette la  fattura  in
unico esemplare, ovvero, ferma restando la  sua  responsabilita',  si
assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo. 
        [6] La fattura e' emessa anche per le tipologie di operazioni
sottoelencate e contiene, in luogo  dell'ammontare  dell'imposta,  le
seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma
comunitaria o nazionale: 
          a) cessioni relative a beni in  transito  o  depositati  in
luoghi soggetti a vigilanza  doganale,  non  soggette  all'imposta  a
norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non
soggetta"; 
          b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,
9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile"; 
          c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle
indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente"; 
          d) operazioni soggette al regime del margine  previsto  dal
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione,  a  seconda  dei
casi, "regime del margine  -  beni  usati",  "regime  del  margine  -
oggetti d'arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o  da
collezione"; 
          e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo
soggette al regime del margine  previsto  dall'articolo  74-ter,  con
l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio.".»; 
      2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
        «[6-bis] I soggetti passivi stabiliti  nel  territorio  dello
Stato emettono la  fattura  anche  per  le  tipologie  di  operazioni
sottoelencate quando non sono soggette  all'imposta  ai  sensi  degli
articoli da  7  a  7-septies  e  indicano,  in  luogo  dell'ammontare
dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale  specificazione
della relativa norma comunitaria o nazionale: 
          a) cessioni di beni e prestazioni di  servizi,  diverse  da
quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e  9),  effettuate  nei
confronti di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta  in  un
altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione
contabile"; 
          b) cessioni  di  beni  e  prestazioni  di  servizi  che  si
considerano effettuate fuori dell'Unione europea,  con  l'annotazione
"operazione non soggetta". 
        [6-ter] Le fatture emesse dal cessionario di un  bene  o  dal
committente di un servizio in virtu' di  un  obbligo  proprio  recano
l'annotazione "autofatturazione".»; 
          e) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
  «Art. 21-bis. (Fattura semplificata). - 1.  Fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 21, la fattura di  ammontare  complessivo  non
superiore a cento euro,  nonche'  la  fattura  rettificativa  di  cui
all'articolo  26,  puo'  essere  emessa  in  modalita'   semplificata
recando, in luogo di quanto  previsto  dall'articolo  21,  almeno  le
seguenti indicazioni: 
    a) data di emissione; 
    b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco; 
    c) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,
residenza  o  domicilio  del  soggetto  cedente  o  prestatore,   del
rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; 
    d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; 
    e) ditta,  denominazione  o  ragione  sociale,  nome  e  cognome,
residenza o domicilio del soggetto  cessionario  o  committente,  del
rappresentante   fiscale    nonche'    ubicazione    della    stabile
organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in  caso
di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo' essere indicato
il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di
soggetto passivo stabilito  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato
membro di stabilimento; 
    f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; 
    g)  ammontare  del  corrispettivo  complessivo   e   dell'imposta
incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; 
    h)  per  le  fatture  emesse  ai  sensi  dell'articolo   26,   il
riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche  che
vengono modificate. 
  2. La fattura semplificata non puo' essere emessa per  le  seguenti
tipologie di operazioni: 
    a)  cessioni  intracomunitarie  di  cui   all'articolo   41   del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
    b) operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera a). 
  3.  Con  decreto  di   natura   non   regolamentare   il   Ministro
dell'economia e delle finanze puo' innalzare fino a quattrocento euro
il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l'emissione di fatture
semplificate  anche  senza  limiti  di  importo  per  le   operazioni
effettuate  nell'ambito  di  specifici  settori  di  attivita'  o  da
specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche  commerciali
o amministrative ovvero le condizioni  tecniche  di  emissione  delle
fatture  rendono  particolarmente  difficoltoso  il  rispetto   degli
obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2.». 
          f) l'articolo 39, terzo comma, e' sostituito dal seguente: 
  «3] I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonche' le
fatture, le bollette doganali e  gli  altri  documenti  previsti  dal
presente decreto devono essere conservati a  norma  dell'articolo  22
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600.  Le  fatture   elettroniche   sono   conservate   in   modalita'
elettronica,  in  conformita'  alle  disposizioni  del  decreto   del
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   adottato   ai   sensi
dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82. Le fatture  create  in  formato  elettronico  e  quelle  cartacee
possono essere conservate elettronicamente. Il luogo di conservazione
elettronica  delle  stesse,  nonche'  dei  registri  e  degli   altri
documenti previsti dal presente decreto e da altre disposizioni, puo'
essere situato in un altro Stato, a  condizione  che  con  lo  stesso
esista  uno  strumento  giuridico   che   disciplini   la   reciproca
assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello  Stato
assicura,  per  finalita'  di  controllo,   l'accesso   automatizzato
all'archivio e che tutti i documenti ed i  dati  in  esso  contenuti,
compresi quelli che garantiscono l'autenticita' e l'integrita'  delle
fatture  di  cui  all'articolo  21,  comma  3,  siano  stampabili   e
trasferibili su altro supporto informatico.»; 
          g) all'articolo 74,  settimo  comma,  secondo  periodo,  le
parole "l'indicazione della norma di  cui  al  presente  comma"  sono
sostituite dalle seguenti  "l'annotazione  «inversione  contabile»  e
l'eventuale indicazione della norma di cui al presente comma". 
  3. Al  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  38,  comma  5,  lettera  a),  dopo  la  parola:
"oggetto" sono inserite le seguenti: "di perizie o"; 
    b) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  39  (Effettuazione   delle   cessioni   e   degli   acquisti
intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie  e  gli  acquisti
intracomunitari  di   beni   si   considerano   effettuati   all'atto
dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi
per suo conto, rispettivamente, dal  territorio  dello  Stato  o  dal
territorio dello Stato membro di provenienza. Tuttavia se gli effetti
traslativi o costitutivi si producono in un momento  successivo  alla
consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in  cui
si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla
consegna. Parimenti nel caso di  beni  trasferiti  in  dipendenza  di
contratti estimatori e simili, l'operazione si  considera  effettuata
all'atto della loro rivendita a terzi o del  prelievo  da  parte  del
ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti  anteriormente,  alla
scadenza del termine pattuito dalle parti e  in  ogni  caso  dopo  il
decorso di un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo
e al terzo periodo operano  a  condizione  che  siano  osservati  gli
adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5. 
  2. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1
e' stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria
la  medesima  si  considera  effettuata,  limitatamente   all'importo
fatturato, alla data della fattura. 
  3. Le cessioni ed i trasferimenti di beni, di cui all'articolo  41,
comma 1, lettera a), e comma 2, lettere  b)  e  c),  e  gli  acquisti
intracomunitari di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, se effettuati in
modo continuativo nell'arco  di  un  periodo  superiore  ad  un  mese
solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese.»; 
    c) all'articolo 41, comma  3,  dopo  la  parola:  "oggetto"  sono
inserite le seguenti: "di perizie o"; 
    d) all'articolo 43 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole: "escluso il comma 4," sono soppresse; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
    e) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, secondo periodo,  le  parole:  "unitamente  alla
relativa norma" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con  l'eventuale
indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale"; 
      2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "2.
Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo  41,  e'  emessa
fattura a norma dell'articolo 21 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  entro  il  giorno  15  del  mese
successivo   a   quello   di   effettuazione   dell'operazione,   con
l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di
operazione non imponibile  e  con  l'eventuale  specificazione  della
relativa norma comunitaria o nazionale."; 
      3) al comma 2, secondo periodo, le parole: "o committente" sono
soppresse; 
      4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5.  Il  cessionario  di  un  acquisto  intracomunitario   di   cui
all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), che non ha ricevuto la
relativa fattura  entro  il  secondo  mese  successivo  a  quello  di
effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il giorno  15  del
terzo mese  successivo  a  quello  di  effettuazione  dell'operazione
stessa la fattura di cui al  comma  1,  in  unico  esemplare;  se  ha
ricevuto una fattura indicante un corrispettivo  inferiore  a  quello
reale deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15  del  mese
successivo alla registrazione della fattura originaria.»; 
    f) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le  fatture  relative  agli  acquisti  intracomunitari  di  cui
all'articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), previa integrazione a norma
dell'articolo 46, comma 1,  sono  annotate  distintamente,  entro  il
giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura,  e
con riferimento al mese precedente, nel registro di cui  all'articolo
23 del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633, secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche  del
corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le  fatture
di cui all'articolo 46, comma 5, sono annotate entro  il  termine  di
emissione  e  con   riferimento   al   mese   precedente.   Ai   fini
dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta,  le  fatture
sono annotate distintamente anche nel registro di cui all'articolo 25
del predetto decreto.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non  soggetti
passivi d'imposta, annotano le fatture di cui al comma 1, previa loro
progressiva numerazione ed entro gli stessi termini indicati al comma
1, in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39
dello stesso decreto n. 633 del 1972.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le fatture  relative  alle  cessioni  intracomunitarie  di  cui
all'articolo 46, comma 2, sono annotate distintamente nel registro di
cui all'articolo 23 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, secondo l'ordine della numerazione ed entro  il
termine di  emissione,  con  riferimento  al  mese  di  effettuazione
dell'operazione.»; 
    g) all'articolo 49, comma 1, il primo periodo e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  non  soggetti
passivi d'imposta, che hanno effettuato acquisti intracomunitari  per
i quali e' dovuta l'imposta, salvo quanto disposto nel  comma  3  del
presente articolo, presentano, in via  telematica  ed  entro  ciascun
mese,  una  dichiarazione  relativa  agli  acquisti  registrati   con
riferimento al secondo mese precedente,  redatta  in  conformita'  al
modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle
entrate.». 
  4. All'articolo 6, comma 2, del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 471, le parole "non imponibili  o  esenti"  sono  sostituite
dalle seguenti "non imponibili, esenti o non soggette ad IVA". 
  5. All'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, dopo il terzo
comma e' inserito il seguente: "Le fatture di cui agli articoli 21  e
21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli  stessi
articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al  primo
comma. In tale caso le fatture possono recare, per  l'identificazione
del  soggetto  cedente  o  prestatore,  in  luogo  delle  indicazioni
richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma  1,
lettera c), dello stesso  decreto,  i  relativi  dati  identificativi
determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di cui al terzo comma.". 
  6.  All'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),  primo  periodo,  del
decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, dopo  le  parole:
"soggetti a vigilanza doganale" sono inserite le seguenti:  "e  delle
operazioni di cui all'articolo  21,  comma  6-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633" . 
  7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, quinto comma, terzo periodo, le parole "di cui
all'articolo 21, quarto comma, quarto periodo" sono sostituite  dalle
seguenti "di cui all'articolo 21, comma  4,  terzo  periodo,  lettera
b)"; 
    b) all'articolo 8, primo comma, lettera  a),  terzo  periodo,  le
parole "di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo  periodo"  sono
sostituite dalle seguenti "di cui all'articolo  21,  comma  4,  terzo
periodo, lettera a)"; 
    c) all'articolo 23, primo comma, secondo periodo, le parole:  "di
cui al quarto comma, seconda parte, dell'articolo 21" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo  21,  comma  4,  terzo  periodo,
lettere a), c) e d)" e le parole: "consegna o  spedizione  dei  beni"
sono sostituite dalle seguenti: "effettuazione delle operazioni"; 
    d) all'articolo 23, terzo  comma,  secondo  periodo,  le  parole:
"operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto  comma  dell'art.
21" sono sostituite dalle seguenti: "operazioni di  cui  all'articolo
21, commi 6  e  6-bis,",  le  parole:  "e  la  relativa  norma"  sono
sostituite dalle seguenti: "ed, eventualmente, la relativa norma"; 
    e) all'articolo  24,  primo  comma,  primo  periodo,  le  parole:
"operazioni non imponibili di cui all'articolo  21,  sesto  comma  e,
distintamente,  all'articolo  38-quater  e  quello  delle  operazioni
esenti ivi indicate" sono sostituite dalle seguenti:  "operazioni  di
cui all'articolo 21, commi 6  e  6-bis,  distintamente  per  ciascuna
tipologia di operazioni ivi indicata"; 
    f) all'articolo 25,  terzo  comma,  le  parole:  "operazioni  non
imponibili o  esenti  di  cui  al  sesto  comma  dell'art.  21"  sono
sostituite dalle seguenti: "operazioni di cui all'articolo 21,  commi
6 e 6-bis," e le parole: "e la relativa norma" sono sostituite  dalle
seguenti: "e, eventualmente, la relativa norma"; 
    g)  all'articolo  35,  comma  4,  secondo  periodo,  le   parole:
"nell'ultimo comma"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "nel  quinto
comma"; 
    h) all'articolo 74-ter, comma 8, le  parole:  "dal  primo  comma,
secondo periodo, dell'articolo 21" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dall'articolo 21, comma 1, quarto periodo". 
  8. All'articolo 1, secondo  comma,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  6  ottobre  1978,  n.  627,  le  parole:
"dell'art. 21, n. 1)" sono sostituite dalle seguenti:  "dell'articolo
21, comma 2, lettere c) e d)". 
  9.  All'articolo  1,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  14  agosto  1996,  n.  472,  le  parole:
"dall'art. 21, quarto comma, secondo periodo," sono sostituite  dalle
seguenti: "dall'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a),". 
  10. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n.
696, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma  1,  lettera  d),  le  parole:  "di  cui
all'articolo 21, comma 4" sono sostituite  dalle  seguenti:  "di  cui
all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a)"; 
    b) all'articolo 3, comma 3, le parole: "nell'articolo 21,  quarto
comma" sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo  21,  comma  4,
terzo periodo, lettera a)". 
  11. All'articolo 1, comma 109, della legge  30  dicembre  2004,  n.
311,  le  parole:  "all'articolo  21,  comma  2,  lettera  a)"   sono
sostituite dalle seguenti: "all'articolo 21, comma 2, lettera c)". 
  12.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.