IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario»; 
  Visto, in particolare, l'art. 16, comma 3, che prevede che  con  le
procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
assicurano  un  concorso  alla   finanza   pubblica   per   l'importo
complessivo di 600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni  di
euro per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2014 e  1.575
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; 
  Considerato che, fino all'emanazione delle norme di  attuazione  di
cui al predetto art. 27, il citato art.  16,  comma  3,  prevede  che
l'importo  del  concorso  complessivo  alla  finanza  pubblica  delle
Regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  e'  annualmente  accantonato,  a  valere  sulle   quote   di
compartecipazione ai tributi erariali, sulla base di apposito accordo
sancito tra le medesime autonomie  speciali  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano e recepito con decreto del  Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 settembre 2012. In caso  di
mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
l'accantonamento   e'   effettuato,   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi  desunte,  per
l'anno 2011, dal SIOPE. Fino all'emanazione delle norme di attuazione
di cui al citato art. 27,  gli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno delle predette autonomie speciali sono rideterminati  tenendo
conto degli importi derivanti dalle predette procedure; 
  Vista la nota della  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province
autonome n. 4023/C2FIN del 20 settembre 2012 con cui e' stato chiesto
di valutare l'inserimento di un emendamento nella legge di stabilita'
affinche'  sia  prorogato  al  31  gennaio  2013  il  termine   della
ripartizione del contributo agli obiettivi di  finanza  pubblica  per
l'anno 2013 e successivi, onde consentire alle regioni  di  formulare
una proposta; 
  Vista la nota del 30 ottobre 2012, con cui  le  regioni  a  statuto
speciale e le province autonome di Trento e Bolzano hanno  comunicato
di aver raggiunto l'accordo in merito al riparto  del  concorso  alla
finanza pubblica di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legge n. 95
del 2012; 
  Considerata la necessita', pertanto, di predisporre un decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   con   cui   effettuare
l'accantonamento,  a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali, per l'anno 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione  dell'accantonamento   a   valere   sulle   quote   di
  compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna regione a statuto
  speciale per l'anno 2012 
 
  1. Per l'anno  2012,  l'accantonamento  a  valere  sulle  quote  di
compartecipazione ai tributi erariali di ciascuna regione  a  statuto
speciale e provincia autonoma e' effettuato negli importi di cui alla
tabella 1, facente parte integrante del presente decreto, sulla  base
dell'accordo sottoscritto in data  30  ottobre  2012  dalle  medesime
regioni e province autonome per il  riparto  del  contributo  tra  le
autonomie speciali ex art. 16, comma 3, del decreto legge n.  95  del
2012. 
  2. Per l'anno 2012, gli obiettivi del patto di  stabilita'  interno
di ciascuna regione a statuto  speciale  e  provincia  autonoma  sono
rideterminati tenendo conto degli importi di cui al comma 1. 
  3. Quanto previsto dai commi 1 e 2 opera fino all'emanazione  delle
norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009,  n.
42.