IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
«Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni,  di  seguito
denominato  codice  della  strada,  ed  il  relativo  regolamento  di
esecuzione ed attuazione, adottato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 177,  comma  1,  del  codice  della  strada,  come
modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010,  n.
120, il quale consente l'uso del dispositivo  acustico  supplementare
di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione  visiva  a
luce  lampeggiante  blu,  tra  gli   altri,   ai   conducenti   delle
autoambulanze e dei mezzi di soccorso anche  per  il  recupero  degli
animali  o  di  vigilanza  zoofila,  demandando  al  Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti l'individuazione, con proprio decreto,
dei servizi  urgenti  di  istituto  che  legittimano  l'utilizzo  dei
medesimi dispositivi, nonche' «le condizioni alle quali il  trasporto
di un animale in gravi condizioni di salute puo'  essere  considerato
in stato di  necessita',  anche  se  effettuato  da  privati»,  e  la
documentazione che deve essere  esibita  alle  autorita'  di  polizia
stradale per i necessari controlli; 
  Visto l'articolo 203, comma 2, lettera ii), del citato decreto  del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, il quale classifica  per
uso speciale gli  autoveicoli  dotati  di  attrezzature  riconosciute
idonee dal Ministero dei trasporti e della navigazione per detto uso; 
  Visto  l'articolo  32  della  legge  23  dicembre  1978,  n.   833,
istitutiva del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante:  «Legge  quadro  in
materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo»; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, ed in specie  l'articolo  6,
il quale affida la vigilanza sulle  norme  relative  alla  protezione
degli animali, nei  limiti  dei  compiti  attribuiti  dai  rispettivi
decreti prefettizi di nomina, alle guardie particolari giurate  delle
associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954,
n. 320, recante: «Regolamento di polizia veterinaria»; 
  Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1987,  n.  553,  recante:
«Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2008, di recepimento  della
direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  con  il
quale sono  state  disciplinate  le  caratteristiche  tecniche  delle
autoambulanze; 
  Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2009, n.  137,  recante:
«Regolamento recante disposizioni in materia di  immatricolazione  ed
uso delle autoambulanze»; 
  Vista la deliberazione 26 novembre 2003 della Conferenza permanente
Stato-Regioni con la quale, tra l'altro, sono  state  individuate  le
tipologie delle strutture veterinarie pubbliche e private; 
  Visti i pareri espressi dal Ministero dell'interno,  dal  Ministero
della salute  e  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Ritenuto di dover provvedere ad attuare le  novellate  disposizioni
del  citato  articolo  177,  comma  1,  del  codice   della   strada,
consentendone  la  piena  e  concreta   applicazione,   contemperando
l'esigenza di assicurare una efficace tutela  del  benessere  animale
con  il  preminente  interesse,   costituzionalmente   tutelato,   di
garantire l'incolumita' pubblica e la  sicurezza  della  circolazione
stradale; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2012; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione delle disposizioni  contenute  nell'articolo  177,
comma 1, del codice della strada, approvato con  decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della  strada»,
cosi' come modificato dall'articolo  31,  comma  1,  della  legge  29
luglio  2010,  n.  120,  il  presente  regolamento  si  applica  alle
autoambulanze  veterinarie,  classificate  quali  veicoli   per   uso
speciale a norma della direttiva 2007/46/CE e ai veicoli adibiti alle
attivita' di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati
nell'adempimento di servizi urgenti di istituto, nonche'  ai  veicoli
in  disponibilita'  degli  enti  proprietari  e  concessionari  delle
autostrade, impegnati nell'attivita' di recupero di  animali  la  cui
presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale. 
  2. Ai veicoli condotti dai privati che effettuano il  trasporto  di
animali  in  stato  di  necessita',  cosi'  come   disciplinato   dal
successivo  articolo  6,   si   applica   la   disciplina   contenuta
nell'articolo 156 codice della strada. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Il decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo
          codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          18 maggio 1992, n. 114, S.O. 
              Il regolamento 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di
          esecuzione e di attuazione del nuovo codice della  strada),
          e' pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre  1992,  n.  303,
          S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  177  del  codice
          della strada: 
              «Art.  177  (Circolazione  degli  autoveicoli   e   dei
          motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio,  di
          protezione civile e delle autoambulanze). -  1.  L'uso  del
          dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora  i
          veicoli   ne   siano   muniti,   anche   del    dispositivo
          supplementare di segnalazione visiva  a  luce  lampeggiante
          blu  e'  consentito  ai  conducenti  degli  autoveicoli   e
          motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di
          protezione civile  come  individuati  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento
          della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri, a quelli del Corpo nazionale  soccorso  alpino  e
          speleologico  del  Club  alpino  italiano,  nonche'   degli
          organismi  equivalenti,  esistenti  nella   regione   Valle
          d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a
          quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti  al
          trasporto di plasma ed organi, solo per  l'espletamento  di
          servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli  assimilati
          devono avere ottenuto il  riconoscimento  di  idoneita'  al
          servizio  da  parte  del  Dipartimento  per   i   trasporti
          terrestri.  L'uso  dei  predetti  dispositivi  e'  altresi'
          consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi  di
          soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza
          zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto,
          individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
          condizioni alle quali il trasporto di un animale  in  gravi
          condizioni di salute puo' essere considerato  in  stato  di
          necessita', anche se  effettuato  da  privati,  nonche'  la
          documentazione  che  deve  essere  esibita,   eventualmente
          successivamente  all'atto  di  controllo  da  parte   delle
          autorita' di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma
          1.  Agli  incroci  regolati,  gli   agenti   del   traffico
          provvederanno a concedere immediatamente la via  libera  ai
          veicoli suddetti. 
              2.  I  conducenti  dei  veicoli  di  cui  al  comma  1,
          nell'espletamento di servizi urgenti di  istituto,  qualora
          usino congiuntamente il dispositivo acustico  supplementare
          di  allarme  e  quello  di  segnalazione  visiva   a   luce
          lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi,
          i divieti e le limitazioni relativi alla  circolazione,  le
          prescrizioni della  segnaletica  stradale  e  le  norme  di
          comportamento in genere, ad  eccezione  delle  segnalazioni
          degli agenti del traffico e  nel  rispetto  comunque  delle
          regole di comune prudenza e diligenza. 
              3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai  veicoli
          di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in  prossimita'
          degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico
          supplementare di allarme, ha l'obbligo di  lasciare  libero
          il passo e, se necessario, di fermarsi. E' vietato  seguire
          da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella  progressione
          di marcia. 
              4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa
          uso dei dispositivi supplementari ivi indicati e'  soggetto
          alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da
          euro 80 a euro 318. 
              5. Chiunque  viola  le  disposizioni  del  comma  3  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 39 a euro 159.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  203  del  citato
          regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo  codice
          della strada: 
              « Art. 203 (Art. 54 Cod. Str. Autoveicoli per trasporti
          specifici ed autoveicoli  per  uso  speciale).  -  1.  Sono
          classificati, ai  sensi  dell'articolo  54,  comma  2,  del
          codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli
          dotati di una delle  seguenti  carrozzerie  permanentemente
          installate: 
                a) furgone isotermico,  o  coibentato,  con  o  senza
          gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per  il  trasporto
          di derrate in regime di temperatura controllata; 
                b)   carrozzeria   idonea   per   il    carico,    la
          compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti  solidi
          urbani; 
                c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; 
                d) cisterna, o contenitore appositamente  attrezzato,
          per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; 
                e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per
          il  trasporto  di  containers  o  casse  mobili   di   tipo
          unificato; 
                f) telai con selle per il trasporto di coils; 
                g) betoniere; 
                h) carrozzerie destinate al trasporto di  persone  in
          particolari  condizioni  e  distinte  da  una   particolare
          attrezzatura idonea a tale scopo; 
                i)  carrozzerie  particolarmente  attrezzate  per  il
          trasporto  di  materie  classificate  pericolose  ai  sensi
          dell'ADR o di normative comunitarie in proposito; 
                l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di
          carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli; 
                m) carrozzerie, anche ad altezza  variabile,  per  il
          trasporto esclusivo di animali vivi; 
                n) furgoni blindati per trasporto valori; 
                o)  altre  carrozzerie  riconosciute  idonee  per   i
          trasporti specifici dal Ministero  dei  trasporti  e  della
          navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.. 
              2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54,  comma
          2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli: 
                a) trattrici stradali; 
                b) autospazzatrici; 
                c) autospazzaneve; 
                d) autopompe; 
                e) autoinnaffiatrici; 
                f) autoveicoli attrezzi; 
                g) autoveicoli scala ed autoveicoli  per  riparazione
          linee elettriche; 
                h) autoveicoli gru; 
                i) autoveicoli per il soccorso stradale; 
                j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile; 
                k) autosgranatrici; 
                l) autotrebbiatrici; 
                m) autoambulanze; 
                n) autofunebri; 
                o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti; 
                p) autoveicoli per disinfezioni; 
                q) auto  pubblicitarie  e  per  mostre  pubblicitarie
          purche' provviste di carrozzeria apposita che non  consenta
          altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino
          mai il veicolo; 
                r) autoveicoli per radio, televisione, cinema; 
                s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; 
                t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; 
                u) autocappella; 
                v) auto attrezzate per irrorare i campi; 
                w) autosaldatrici; 
                x) auto con installazioni telegrafiche; 
                y) autoscavatrici; 
                z) autoperforatrici; 
                aa) autosega; 
                bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; 
                cc) autopompe per calcestruzzo; 
                dd) autoveicoli per uso abitazione; 
                ee) autoveicoli per uso ufficio; 
                ff) autoveicoli per uso officina; 
                gg) autoveicoli per uso negozio; 
                hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o  con
          apparecchiature mobili di rilevamento; 
                ii)  altri   autoveicoli   dotati   di   attrezzature
          riconosciute idonee per l'uso speciale  dal  Ministero  dei
          trasporti e della navigazione -  Direzione  generale  della
          M.C.T.C.. 
              3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di  cui
          alla tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955,  n.  463,
          aggiornato  con  decreto  ministeriale  15  marzo  1958  e'
          attribuita, nelle annotazioni  delle  rispettive  carte  di
          circolazione,  una  portata  fittizia  ai   fini   fiscali,
          determinata dalla  differenza  tra  massa  complessiva  del
          veicolo e la tara dello stesso attrezzato  con  carrozzeria
          cassone  o,  in  mancanza  di  tale   versione,   la   tara
          dell'autotelaio incrementata del 20%.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 32 della  legge  23
          dicembre 1978, n.833: 
              «Art. 32 (Funzioni di igiene e sanita'  pubblica  e  di
          polizia veterinaria). -  Il  Ministro  della  sanita'  puo'
          emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente,  in
          materia  di  igiene  e  sanita'  pubblica  e   di   polizia
          veterinaria, con  efficacia  estesa  all'intero  territorio
          nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni. 
              La legge regionale  stabilisce  norme  per  l'esercizio
          delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica,  di
          vigilanza sulle farmacie  e  di  polizia  veterinaria,  ivi
          comprese quelle gia' esercitate  dagli  uffici  del  medico
          provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali
          sanitari e veterinari comunali o consortili,  e  disciplina
          il trasferimento dei beni e del personale relativi. 
              Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della
          giunta regionale  e  dal  sindaco  ordinanze  di  carattere
          contingibile   ed    urgente,    con    efficacia    estesa
          rispettivamente alla regione o a parte del  suo  territorio
          comprendente piu' comuni e al territorio comunale. 
              Sono altresi' fatti salvi i poteri degli  organi  dello
          Stato preposti in  base  alle  leggi  vigenti  alla  tutela
          dell'ordine pubblico.». 
              La legge 14  agosto  1991,  n.  281  (Legge  quadro  in
          materia  di   animali   d'affezione   e   prevenzione   del
          randagismo) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 30 agosto  1991,
          n. 203. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6, della  legge  20
          luglio 2004, n. 189: 
              «Art. 6 (Vigilanza).  -  1.  Al  fine  di  prevenire  e
          contrastare i reati  previsti  dalla  presente  legge,  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  sentiti  il  Ministro
          delle politiche agricole e forestali e  il  Ministro  della
          salute, adottato entro tre mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
          coordinamento  dell'attivita'  della  Polizia   di   Stato,
          dell'Arma dei  carabinieri,  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza, del Corpo forestale dello Stato  e  dei  Corpi  di
          polizia municipale e provinciale. 
              2. La vigilanza sul rispetto  della  presente  legge  e
          delle altre norme relative alla protezione degli animali e'
          affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei
          limiti  dei  compiti  attribuiti  dai  rispettivi   decreti
          prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e  57  del
          codice  di  procedura  penale,  alle  guardie   particolari
          giurate  delle  associazioni  protezionistiche  e   zoofile
          riconosciute. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per lo  Stato  e  gli  enti
          locali.». 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  8  febbraio
          1954,  n.  320  (Regolamento  di  polizia  veterinaria)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1954, n. 142, S.O. 
              Il  decreto  ministeriale  17  dicembre  1987,  n.  553
          (Normativa  tecnica   ed   amministrativa   relativa   alle
          autoambulanze) e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  18  gennaio
          1988, n. 13. 
              Il decreto  ministeriale  1°  settembre  2009,  n.  137
          (Regolamento   recante   disposizioni   in    materia    di
          immatricolazione ed uso delle autoambulanze) e'  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 28 settembre 2009, n. 225. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  156  del  codice
          della strada: 
              «Art.  156.  (Uso  dei  dispositivi   di   segnalazione
          acustica). - 1. Il  dispositivo  di  segnalazione  acustica
          deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai
          fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve  essere
          la piu' breve possibile. 
              2. Fuori dei centri abitati l'uso  del  dispositivo  di
          segnalazione  acustica  e'  consentito  ogni  qualvolta  le
          condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al  fine
          di evitare incidenti, in particolare durante le manovre  di
          sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di giorno,  se  ne
          ricorre la necessita',  il  segnale  acustico  puo'  essere
          sostituito  da  segnali  luminosi  a  breve   intermittenza
          mediante i proiettori di profondita', nei casi in cui  cio'
          non sia vietato. 
              3. Nei centri abitati le  segnalazioni  acustiche  sono
          vietate, salvo i casi di effettivo  e  immediato  pericolo.
          Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni  acustiche,
          e' consentito l'uso dei proiettori di profondita'  a  breve
          intermittenza. 
              4. In caso di necessita', i conducenti dei veicoli  che
          trasportano  feriti  o   ammalati   gravi   sono   esentati
          dall'obbligo di osservare divieti  e  limitazioni  sull'uso
          dei dispositivi di segnalazione acustica. 
              5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da euro 39 a euro 159.».