IL DIRETTORE GENERALE 
                            delle Finanze 
 
 
                                  e 
 
 
                       IL RAGIONIERE GENERALE 
                             dello Stato 
 
  Visto il decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,   n.   122,   recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli  eventi
sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle  province  di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il
29 maggio 2012"; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 74  del  2012,
il quale stabilisce che, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e'  istituito,  a  decorrere  dall'anno
2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma  del
20-29 maggio 2012, da assegnare alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri per le finalita' previste dallo stesso decreto-legge; 
  Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 74  del  2012,
il quale prevede  che  al  predetto  Fondo  affluiscono  fino  al  31
dicembre 2012 e nel  limite  di  500  milioni  di  euro,  le  risorse
derivanti dall'aumento,  disposto  con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle dogane, pari a 2 centesimi al litro, dell'aliquota
dell'accisa  sulla  benzina  e  sulla  benzina  con  piombo,  nonche'
dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come  carburante  di  cui
all'allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni  penali   e   amministrative,   disciplinate   dal   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, del citato  decreto-legge
n. 74 del  2012,  in  forza  del  quale  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della relativa legge di  conversione,  sono
stabilite le modalita'  di  individuazione  del  maggior  gettito  di
competenza  delle  autonomie  speciali   da   riservare   all'Erario,
attraverso separata contabilizzazione, da far  affluire  al  predetto
Fondo; 
  Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle  dogane  7
giugno 2012, n. 69805, con la quale e' stato  disposto,  a  decorrere
dall'8 giugno 2012, l'aumento, pari a 2  centesimi  al  litro,  delle
aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio usato come  carburante
in attuazione dell' art. 2, comma 3,  del  decreto-legge  n.  74  del
2012; 
  Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  4,  recante  lo
"Statuto speciale per la Valle  d'Aosta",  nonche'  gli  articoli  3,
comma 2, e 4, comma 2, lettera a), e della legge 26 novembre 1981, n.
690, concernente la  "Revisione  dell'ordinamento  finanziario  della
regione Valle d'Aosta", nei quali sono  indicati  rispettivamente  la
quota dell'imposta sul valore aggiunto e le  quote  delle  accise  in
questione spettanti alla regione; 
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  recante  la  "Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige" ed, in particolare, l'art. 69, comma 2, lettera b), nel  quale
sono indicate le quote dell'imposta  sul  valore  aggiunto  spettante
alla regione Trentino-Alto Adige e l'art. 75, comma 1, lettere d)  ed
f) nelle quali sono indicate rispettivamente  le  quote  dell'imposta
sul valore aggiunto e le quote delle accise  in  questione  spettanti
alle province autonome di Trento e di  Bolzano,  nonche'  il  decreto
legislativo  16  marzo  1992,  n.  268,  concernente  le  "Norme   di
attuazione dello Statuto speciale della Regione  Trentino-Alto  Adige
in materia di finanza regionale e provinciale"; 
  Visti la legge costituzionale 31 gennaio 1963,  n.  1,  recante  lo
"Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia",  ed,  in
particolare l'art. 49, primo comma, numeri 4 e 7-bis, nei quali  sono
indicate rispettivamente le quote dell'imposta sul valore aggiunto  e
le quote delle accise in questione spettanti alla regione, nonche' il
decreto del Presidente della Repubblica  23  gennaio  1965,  n.  114,
concernente le "Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della
Regione Friuli - Venezia Giulia in materia di finanza regionale"; 
  Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.  3,  recante  lo
"Statuto speciale per la Sardegna" ed, in particolare l'art. 8, primo
comma, lettere d) ed f) nelle quali sono indicate rispettivamente  le
quote delle accise in questione  e  quelle  dell'imposta  sul  valore
aggiunto spettanti alla regione, nonche' il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250,  concernente  le  "Norme  di
attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna"; 
  Visti  la  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.   2,   di
conversione del regio decreto legislativo 15  maggio  1946,  n.  455,
recante "Approvazione dello Statuto della Regione Siciliana", nonche'
il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965,  n.  1074,
concernente le "Norme  di  attuazione  dello  statuto  della  regione
siciliana in materia finanziaria", ed, in particolare, l'art.  2  che
stabilisce le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  17
ottobre 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  268  del  15
novembre 2008 - supplemento ordinario n. 252,  recante  "Disposizioni
in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia". 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  20
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto
2011, recante disposizioni in tema di "Attuazione dell'art. 2,  comma
108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia  di  versamenti
diretti delle quote dei  proventi  erariali  spettanti  alla  Regione
Trentino-Alto Adige/Sudtirol ed alle Province autonome di Trento e di
Bolzano". 
  Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241  e
le  relative  disposizioni  di  attuazione,   che   disciplinano   il
versamento unitario delle imposte, tasse,  contributi  e  premi,  con
eventuale compensazione dei crediti; 
  Visto il regolamento approvato  con  decreto  interministeriale  22
maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  138  del
16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di
gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione  delle  modalita'  per
l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno  di  essi
spettanti, alla quale e' affidato il compito di ripartire  in  favore
degli enti destinatari le somme riscosse attraverso  il  sistema  del
versamento unificato; 
  Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre  1998,  recante  norme
per la determinazione delle modalita' tecniche  di  ripartizione  fra
gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di
essi spettanti; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
12 aprile 2012 prot. 2012/53906, pubblicato sul sito  internet  della
medesima Agenzia, ai sensi dell'art. 1, comma  361,  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  244,  avente  ad  oggetto  l'approvazione  delle
modifiche  ai  modelli  di  versamento  "F24"  e  "F24  Accise",  per
l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art.  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
  Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del
3  giugno  2010  prot.  2010/64812,  pubblicato  sul  sito   internet
dell'Agenzia delle entrate il 3 giugno 2010, ai  sensi  dell'art.  1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  avente  ad  oggetto
l'approvazione della nuova versione del modello «F24  enti  pubblici»
(F24 EP), che utilizzano gli enti  pubblici,  alcune  amministrazioni
statali ed altre pubbliche  amministrazioni  per  il  versamento  dei
tributi erariali; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  contabilizzare  separatamente  e  far
affluire all'Erario gli incrementi di accisa derivanti  dall'art.  2,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, relativi al  maggior
gettito  afferente  ai  territori  delle   regioni   Valle   d'Aosta,
Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e delle province autonome di Trento e
Bolzano; 
  Vista la nota prot. n. 22614 del 16 ottobre  2012,  trasmessa  alle
regioni Valle  d'Aosta,  Friuli-Venezia  Giulia,  Sardegna,  Sicilia,
Trentino-Alto Adige, nonche'  alle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, con la quale il Ministero dell'economia e delle  finanze  ha
reso noti i  criteri  di  contabilizzazione  della  riserva  erariale
prevista dall'art. 2, comma 4, del citato  decreto-legge  n.  74  del
2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Nell'allegata tabella A, che costituisce  parte  integrante  del
presente decreto, sono riportate le previsioni  degli  incrementi  di
gettito  dell'accisa  sulla  benzina  e  sulla  benzina  con  piombo,
dell'accisa sul gasolio usato  come  carburante  e  dell'imposta  sul
valore aggiunto, per l'anno 2012, distinte per  capitolo/articolo  di
imputazione del bilancio dello Stato, derivanti dall'art. 2, comma 3,
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 
  2. Nella tabella A sono raffrontate, altresi', le previsioni di cui
al  comma  1  con  quelle  complessive  di  competenza  dei  medesimi
capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, al fine di: 
    a) determinare  le  incidenze  percentuali  degli  incrementi  di
gettito derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,  rispetto  al
gettito complessivo previsto per i citati capitoli/articoli; 
    b) individuare gli  appositi  capitoli/articoli  di  entrata  sui
quali  devono  essere  separatamente  contabilizzate  tali   maggiori
entrate, riservate all'Erario, secondo le disposizioni  del  presente
decreto.