IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di istruzione relative
alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni  urgenti
in materia di personale scolastico; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante  norme  sulla  parita'
scolastica; 
  Visto il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  «Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi  al  secondo
ciclo del sistema educativo  di  istruzione  e  formazione,  a  norma
dell'art.  2  della  legge  28  marzo  2003,  n.  53»  e   successive
modificazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1, comma 632  che  prevede
la  riorganizzazione   dei   centri   territoriali   permanenti   per
l'educazione degli adulti e dei corsi serali, funzionanti  presso  le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, su base  provinciale,
la loro articolazione in reti territoriali e la loro  ridenominazione
in «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275,  «Regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle
istituzioni scolastiche»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  recante   regolamento
concernente: «Definizione della  disciplina  dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244" e in particolare l'art. 12, che prevede  la
predisposizione di un elenco  regionale  di  istituzioni  scolastiche
accreditate ad  accogliere  i  tirocinanti  nei  percorsi  di  laurea
magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei corsi  destinati  al
conseguimento   della   specializzazione   sul    sostegno    e    di
perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non  linguistica
in lingua straniera; l'art. 15, comma 22, che stabilisce  come,  sino
alla predisposizione  dei  predetti  elenchi,  le  universita'  o  le
istituzioni dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
stipulano le convenzioni finalizzate allo svolgimento  del  tirocinio
con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione,
d'intesa  con  gli  Uffici  scolastici  regionali   competenti,   che
esercitano  altresi'  attivita'  di  vigilanza  sulle  attivita'   di
tirocinio; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 4 aprile 2011, n. 139  «Attuazione  D.M.  10  settembre
2010, n. 249, recante regolamento concernente:  «formazione  iniziale
degli insegnanti»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca  30  settembre  2011  «Criteri  e  modalita'  per   lo
svolgimento dei corsi di perfezionamento per  l'insegnamento  di  una
disciplina, non linguistica, in lingua  straniera  nelle  scuole,  ai
sensi dell'art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2011, n. 299; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita'  per  lo
svolgimento dei  corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  della
specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno,  ai  sensi  degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010,  n.  249»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2012, n. 78; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, concernente «Disciplina dei criteri per  la  selezione
degli aspiranti allo svolgimento dei compiti tutoriali, in attuazione
dell'art. 11, comma  5  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  10  settembre  2010,  n.   249»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2012, n. 117; 
  Sentito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
riunito in data 20 novembre 2012 e valutate le osservazioni  proposte
in merito ai seguenti punti: 
    si condivide la proposta di riformulare l'art. 2, comma 4,  anche
alla luce dell'abrogazione dell'art. 2 della legge 18 dicembre  1997,
n. 440; 
    si ritiene invece di non conformarsi  integralmente  al  predetto
parere,  relativamente  al   comma   4   dell'art.   2,   confermando
l'accreditamento quale «titolo preferenziale per la partecipazione  a
iniziative promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e per l'assegnazione dei relativi contributi», al  fine
di  incentivare  le  istituzioni  scolastiche  alla  prestazione  del
servizio di  tutorato  e  tirocinio  ed  indirettamente  a  spingerle
perseguire gli standard di qualita' previsti dal presente decreto; 
    si ritiene altresi' di non conformarsi integralmente al  predetto
parere in merito all'art. 3 comma 4 e di mantenere l'incompatibilita'
tra  il  ruolo  membro  della  commissione  deputata  a  valutare  le
richieste di accreditamento  e  il  ruolo  di  dirigente  scolastico,
coordinatore didattico o docente in servizio  nelle  istituzioni  che
abbiano presentato la relativa domanda,  per  evitare  situazioni  di
incompatibilita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina le  modalita'  di  accreditamento
delle sedi di svolgimento delle attivita' di tirocinio in  attuazione
del decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 10 settembre 2010, n. 249. 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; 
    b)  USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o   Uffici   scolastici
regionali; 
    c)  Istituzioni:  le  istituzioni  del   sistema   nazionale   di
istruzione,  le  strutture  facenti  parte  del   sistema   regionale
dell'istruzione e formazione professionale in  cui  si  realizzano  i
percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre  2005,
n. 226 e i Centri Provinciali per l'Istruzione degli  Adulti  di  cui
all'art. 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
    d) INVALSI: Istituto nazionale per  la  valutazione  del  sistema
educativo di istruzione e di formazione; 
    e)  Direttore  dell'istituzione:  il  dirigente  scolastico,   il
coordinatore  didattico  o  la  figura  equivalente  prevista   dalle
strutture facenti  parte  del  sistema  regionale  dell'istruzione  e
formazione professionale; 
    f) Istituzioni AFAM: istituzioni dell'alta formazione  artistica,
musicale e coreutica; 
    g)  Regolamento:  il  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n.  249,  recante
regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei  requisiti
e delle modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria
di primo e secondo grado, ai sensi  dell'art.  2,  comma  416,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244»; 
    h) TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
    l) CLIL (Content and Language Integrated Learning):  insegnamento
integrato di lingua e contenuti in lingua straniera.