IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la Decisione del Consiglio 1999/280/EC  del  22  aprile  1999
concernente la procedura comunitaria di informazione e  consultazione
sui costi dell'approvvigionamento di petrolio greggio e sui prezzi al
consumo dei prodotti petroliferi, e della successiva Decisione  della
Commissione 1999/566/EC del 26 luglio 1999; 
  Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante  disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita', convertito, con modificazioni, in legge del 24  marzo
2012, n. 27; 
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
convertito, con legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni  per
il miglioramento delle informazioni al  consumatore  sui  prezzi  dei
carburanti, che dispone al comma 1 che il  Ministero  dello  sviluppo
economico adotti con proprio decreto la nuova metodologia di  calcolo
del prezzo medio del lunedi' da comunicare alla  Commissione  Europea
ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile 1999
e della successiva Decisione della  Commissione  1999/566/CE  del  26
luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con  la  modalita'
di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia  di  carburante
per autotrazione; 
  Vista la circolare del 14  agosto  del  2008  del  Ministero  dello
sviluppo  economico,  recante  indicazioni  urgenti  in  merito  alla
rilevazione statistica settimanale  dei  prezzi  medi  nazionali  dei
prodotti  petroliferi,  criteri  per  la  determinazione  del  Prezzo
Italia, con la quale sono stati resi noti i criteri operativi  a  cui
attenersi per la rilevazione statistica settimanale dei  prezzi  medi
nazionali dei prodotti petroliferi; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
norme sul sistema statistico nazionale ed  in  particolare  l'art.  7
concernente l'obbligo di risposta, per i  soggetti  privati,  per  le
rilevazioni   statistiche   rientranti   nel   Programma   Statistico
Nazionale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo
2011 di  approvazione  del  Programma  Statistico  Nazionale  per  il
triennio 2011-2013; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre  2011
di approvazione dell'elenco delle rilevazioni statistiche  rientranti
nel Programma Statistico Nazionale per il triennio 2011-2013, per  le
quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell'obbligo
di risposta, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6  settembre
1989, n. 322; 
  Considerato che nell'elenco di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 14 settembre 2011 rientra, in particolare, la  rilevazione
MSE 00012 «Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi»; 
  Ravvisata l'opportunita' di configurare una rilevazione  statistica
dei prezzi dei prodotti petroliferi praticati in Italia che  fornisca
risultati comparabili e metodologicamente omogenei con i prezzi  medi
calcolati a  livello  europeo  da  parte  degli  altri  Paesi  membri
dell'Unione Europea; 
  Considerato che la rilevazione statistica viene effettuata  secondo
la metodologia di cui alla Decisione del Consiglio 1999/280/EC del 22
aprile 1999, secondo la quale i prezzi da rilevare si riferiscono  ai
carburanti benzina, gasolio da autotrazione e GPL; 
  Considerato che l'art. 17 della legge di conversione 24 marzo 2012,
n. 27, comma 10, prevede che il Ministero  dell'interno  di  concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, con  decreto  da  adottare
entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione,  nel  rispetto  degli  standard  di  sicurezza  e  della
normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione Europea nonche' nel
rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali,  individua
criteri e modalita' per l'erogazione self service negli  impianti  di
distribuzione del metano e del GPL; 
  Considerato che la commercializzazione  dei  carburanti  benzina  e
gasolio autotrazione  avviene  sia  in  modalita'  servito  che  self
service, mentre la commercializzazione del GPL avviene  solamente  in
modalita' servito, nelle  more  dell'attuazione  di  quanto  previsto
dall'art. 17 della legge di conversione 24 marzo 2012, n.  27,  comma
10, in base al quale dovra' essere emanato un decreto  che  individui
criteri e modalita' per l'erogazione self service negli  impianti  di
distribuzione del GPL, nel rispetto degli  standard  di  sicurezza  e
della normativa tecnica in vigore; 
  Considerata   l'opportunita'   di   tener   conto   dell'evoluzione
registrata nel mercato dei carburanti con l'attuazione  di  politiche
commerciali che determinano una variabilita'  nei  prezzi  nel  corso
delle ventiquattro ore e nell'arco dell'intera settimana; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Prodotti petroliferi oggetto della rilevazione 
 
  1. Le compagnie e le  societa'  commerciali  operanti  nel  settore
petrolifero sono tenute a  comunicare  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, Dipartimento per  l'Energia,  Direzione  Generale  per  la
Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche, di
seguito «Ministero», un unico prezzo medio settimanale, calcolato  su
base nazionale, per i prodotti benzina  senza  piombo  e  gasolio  da
autotrazione commercializzati sulla rete  distributiva  al  dettaglio
facendo riferimento esclusivamente al prezzo praticato  in  modalita'
self service a partire dalle ore 00,01 del  lunedi'  alle  ore  24,00
della domenica successiva. Tale  prezzo  medio  sara'  comunicato  al
Ministero entro le ore 16,00 del lunedi' successivo  a  quello  della
settimana di riferimento. 
  2. Nelle more della emanazione del decreto  previsto  dall'art.  17
della legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, comma 10, che dovra'
individuare criteri e modalita' per l'erogazione self  service  negli
impianti di distribuzione del GPL, nel  rispetto  degli  standard  di
sicurezza e della normativa tecnica in vigore a  livello  dell'Unione
Europea nonche' nel rispetto dell'autonomia  delle  regioni  e  degli
enti locali, il prezzo medio nazionale per il  GPL  sara'  comunicato
facendo riferimento alla modalita' «servito».