IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la normativa vigente in materia elettorale; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare,  nel
caso di conclusione anticipata della  legislatura  in  corso,  alcune
disposizioni  relative  al  numero  delle   sottoscrizioni   per   la
presentazione delle liste di candidati e all'applicazione di cause di
ineleggibilita',  nonche'  di  garantire  l'esercizio  del  voto  dei
cittadini temporaneamente all'estero per  motivi  di  servizio  o  di
missioni internazionali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con  i  Ministri  della  difesa  e
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione  delle
  liste  di  candidati  e  cause  di  ineleggibilita'  alle  elezioni
  politiche del 2013. 
 
  1. Limitatamente alle  elezioni  politiche  del  2013,  qualora  lo
scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica
anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai
sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano
le seguenti disposizioni: 
    a) la riduzione alla meta' del numero delle sottoscrizioni per la
presentazione delle liste e  dei  candidati,  di  cui  agli  articoli
18-bis, comma 1, primo periodo,  e  92,  primo  comma,  n.  2)  primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo  1957,
n. 361, agli articoli 9, comma 2,  primo  periodo,  e  20,  comma  1,
lettera a), primo periodo, del testo unico delle leggi recanti  norme
per  l'elezione  del  Senato  della  Repubblica  di  cui  al  decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533,  e  all'articolo  8,  comma  1,
lettera c), della legge 27 dicembre 2001, n. 459; 
    b) per i partiti ed i movimenti politici che alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono costituiti in gruppo parlamentare
almeno in una delle Camere,  secondo  i  rispettivi  regolamenti,  la
riduzione opera nella misura del sessanta per cento; 
    c) le  disposizioni  sull'esonero  delle  sottoscrizioni  di  cui
all'articolo 18-bis,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 9, comma 3, primo periodo,
del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, si applicano  anche
in caso di componenti politiche all'interno dei gruppi  parlamentari,
costituite all'inizio della legislatura in  corso  al  momento  della
convocazione dei comizi; 
    d) le cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 7 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 non hanno effetto  se
le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni  successivi
alla data del decreto di scioglimento.