IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
"Codice delle assicurazioni private"; 
  Visto, l'art. 285 del predetto Codice, ed in particolare, il  comma
2, ai sensi del quale il Ministro  delle  attivita'  produttive  (ora
dello Sviluppo economico) disciplina, con regolamento, le  condizioni
e le modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto  del
Fondo di garanzia per le vittime della strada; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  28  aprile
2008,  n.  98,  concernente  "il  Regolamento  recante  condizioni  e
modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di  garanzia  per
le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi  comitati,
ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209"; 
  Visto l'art. 8 del predetto regolamento, secondo il quale entro  il
31 dicembre di ciascun anno  il  Ministro  dello  Sviluppo  economico
determina  con  proprio   decreto,   tenuto   conto   dei   risultati
dell'esercizio che sono determinati  nel  rendiconto  della  gestione
dell'anno precedente, la misura del contributo che  le  imprese  sono
tenute a versare nell'anno successivo al Fondo strada; 
  Visto il rendiconto della gestione autonoma del "Fondo di  garanzia
per  le  vittime  della  strada  e  dell'organismo   di   indennizzo"
nell'esercizio 2011, trasmesso dal Presidente della CONSAP, con  nota
n. 12/65447  del  13  settembre  2012,  nella  quale  si  rappresenta
l'opportunita' di mantenere per l'anno 2013  l'aliquota  contributiva
nella medesima misura del 2,50%, a suo tempo determinata  per  l'anno
2012; 
  Visto il provvedimento n. 3025 del 30 novembre 2012,  dell'ISVAP  -
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di  interesse
collettivo -  concernente  la  determinazione  dell'aliquota  per  il
calcolo degli oneri di gestione da  dedursi  dai  premi  assicurativi
incassati nell'esercizio 2013; 
  Ravvisata, pertanto,  l'opportunita'  di  confermare  per  il  2013
l'aliquota  contributiva  nella  misura  del  2,50%,  pari  a  quella
stabilita per l'esercizio precedente; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il   contributo   che   le   imprese   autorizzate    all'esercizio
dell'assicurazione obbligatoria per  la  responsabilita'  civile  per
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e  dei  natanti
sono tenute a versare per l'anno 2013 alla  CONSAP  -  Concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.A. - Gestione autonoma  del  "Fondo
di garanzia per le vittime della strada" e' determinato nella  misura
del 2,50% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto  della
detrazione per gli oneri di gestione stabilita con  il  provvedimento
ISVAP di cui in premessa.