IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,  concernente  il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  19  agosto   1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  12
settembre 1996, n. 214 il quale, al comma 2 dell'art. 1, esclude  dal
campo di applicazione i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane
prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento  del
pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con
uso di palchi o pedane per artisti, purche' di altezza non  superiore
a  0,8  metri  e  di  attrezzature  elettriche,  comprese  quelle  di
amplificazione sonora, purche' installate in aree non accessibili  al
pubblico; 
  Vista la proposta del Comitato centrale tecnico-scientifico per  la
prevenzione incendi, di cui all'art. 21  del  decreto  legislativo  8
marzo 2006, n. 139, con cui si  chiede  l'eliminazione  del  predetto
limite di altezza, pari a 0,8 metri, ritenuto non rilevante  ai  fini
della prevenzione incendi, ferme  restando,  per  i  predetti  luoghi
all'aperto, le prescrizioni di cui al titolo IX della regola  tecnica
allegata al decreto del Ministro dell'interno 19  agosto  1996  e  le
vigenti disposizioni in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  Ravvisata la necessita'  di  modificare  il  decreto  del  Ministro
dell'interno 19 agosto 1996; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 1,  comma  2,  lettera  a)  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 19 agosto  1996,  le  parole  «purche'  di  altezza  non
superiore a m. 0,8» sono soppresse  e  alla  fine  sono  aggiunte  le
seguenti parole: «, fermo restando quanto  stabilito  nel  titolo  IX
della regola tecnica allegata al presente decreto».