IL CONSIGLIO REGIONALE - 
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge regionale: 
(Omissis); 
 
                              Art. 25. 
 
 
    Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito 
 
    1.  Per  l'anno  d'imposta  2012,   l'aliquota   dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di  cui  all'art.  50  del
decreto  legislativo  15   dicembre   1997,   n.   446   (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  revisione  degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonche'  riordino  della
disciplina  dei  tributi  locali)  e   successive   modificazioni   e
integrazioni, per i soggetti aventi un reddito  complessivo  ai  fini
dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 27.000,00,  e'
fissata nella misura prevista dall'art. 50, comma 3,  primo  periodo,
del d.lgs. 446/1997  e  successive  modificazioni  e  integrazioni  e
dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e
integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale. 
    2.  Per  i  soggetti  aventi  un  reddito  complessivo  ai   fini
dell'addizionale regionale IRPEF superiore  ad  euro  27.000,00,  per
l'anno  d'imposta   2012,   l'aliquota   dell'addizionale   regionale
all'imposta sul reddito  (IRPEF),  di  cui  all'art.  50  del  d.lgs.
446/1997 e successive modificazioni  e  integrazioni,  da  applicarsi
all'intero ammontare del reddito complessivo, e' fissata nella misura
prevista dall'art. 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997  e
successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 6, comma  1,  del
d.lgs. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni,  maggiorata
nella misura dello 0,50 per cento, fatto  salvo  quanto  previsto  al
comma 3. 
    3. Per l'anno d'imposta 2012 per i  soggetti  aventi  un  reddito
complessivo ai fini dell'addizionale  regionale  IRPEF  compreso  fra
euro 27.000,01 ed euro 27.137,38, l'imposta determinata ai sensi  del
comma 2 e' ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente
0,9827 e la differenza fra euro 27.137,38 ed il  reddito  complessivo
del soggetto  ai  fini  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
reddito (IRPEF). 
    4. Il minor gettito derivante dalla  variazione  dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 24.500.000,00  per
il  periodo  di  imposta  in  corso  al  1°   gennaio   2012,   trova
compensazione  nella  revoca  per  pari  importo  dell'autorizzazione
all'impegno di cui alla legge  regionale  27  dicembre  2011,  n.  39
(Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno  finanziario
2012) sulle somme stanziate all'U.P.B. 9.108  «Finanziamento  ripiano
disavanzi» dello stato di previsione della spesa. 
    (Omissis), 
 
                              Art. 30. 
 
 
                       Dichiarazione d'urgenza 
 
    1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore  il
giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria. 
    E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e   farla
osservare come legge della Regione Liguria. 
      Genova, 21 dicembre 2012 
 
                                              Il presidente: Burlando