IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011. 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004.  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3  aprile  2007,  concernenti  attuazione  delle
direttive 1999/45/CE,   2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista  la  domanda  del  4  ottobre  2010  presentata  dall'Impresa
Syngenta Crop Protection  S.p.A.  con  sede  legale  in  Milano,  via
Gallarate 139, diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario denominato VERTIMEC SC contenente  la  sostanza  attiva
abamectina; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanita', per l'esame
delle istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di  dossier  di
allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/95; 
  Visto il decreto del 22 aprile 2009 di  inclusione  della  sostanza
attiva abamectina, nell'Allegato I del decreto legislativo  17  marzo
1995 n. 194 fino al 30 aprile  2019  in  attuazione  della  direttiva
2008/107/CE della Commissione del 25 novembre 2008; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva  in  questione
ora e' considerata approvata ai  sensi  del  suddetto  Regolamento  e
riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata  dall'Impresa  Syngenta
Crop Protection S.p.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione  del
prodotto fitosanitario in questione; 
  Sentita la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 13 giugno 2012 prot.  21267  con
la quale e' stata richiesta la documentazione  per  il  proseguimento
dell'iter di autorizzazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 4 luglio 2012 da  cui  risulta  che
l'Impresa  Syngenta  Crop  Protection   S.p.A.   ha   presentato   la
documentazione richiesta dall'Ufficio e contestualmente alla quale ha
comunicato  di  voler  cambiare   la   denominazione   del   prodotto
fitosanitario in oggetto in VERTIMEC PRO; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto VERTIMEC PRO fino al 30  aprile
2019  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
abamectina; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Syngenta  Crop  Protection  S.p.A.  con  sede  legale  in
Milano, via Gallarate 139, e' autorizzata ad immettere  in  commercio
il prodotto fitosanitario denominato VERTIMEC PRO con la composizione
e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente
decreto, fino al 30 aprile 2019, data di  scadenza  dell'approvazione
della sostanza attiva abamectin; 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 250 - 500; l 1 - 3 -
5-10. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: 
    Syngenta Agro SAS, Usine d'Aigues - Vives (Francia); 
    Syngenta Crop Protection Inc., Gibson-Road, Omaha (USA), 
nonche' confezionato presso lo stabilimento  estero  Syngenta  Hellas
S.A. Enofyta - Ag. Thoma, Enofyta, Viotias (Grecia). 
  Il prodotto e' confezionato presso gli stabilimenti delle Imprese: 
    Althaller Italia Srl, San Colombano al Lambro (Milano); 
    Sipcam Spa, Salerano s/Lambro (Lodi). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15050. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 luglio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello