IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, modificato dall'art. 1-quinquies, comma 5, del  decreto-legge  29
agosto 2003, n. 239,  convertito,  con  modificazioni,  in  legge  27
ottobre 2003, n. 290; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n.  239,  concernente  riordino  del
settore energetico nonche' delega al Governo per il  riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre
2005 recante modalita' e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla
disciplina  del  diritto  di  accesso  dei  terzi  alle  nuove  linee
elettriche di interconnessione  con  i  sistemi  elettrici  di  altri
Stati; 
  Vino il Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle  condizioni  di  accesso
alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e  che
abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internalizzazione delle imprese, nonche' in  materia  di
energia; 
  Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,  recante  norme
comuni per lo sviluppo dei mercati del gas  naturale  e  dell'energia
elettrica in attuazione  delle  direttive  2009/72/CE,  2009/73/CE  e
2008/92/CE, ed in particolare l'art. 37,  comma  3,  secondo  cui  il
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per  l'energia
elettrica e il gas, con proprio  decreto  individua  le  modalita'  e
condizioni delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica  a
mezzo della rete di trasmissione nazionale anche al fine di garantire
la sicurezza degli approvvigionamenti nonche'  la  gestione  unitaria
delle importazioni ed  esportazioni  di  energia  elettrica  sia  nei
confronti dei Paesi membri che dei Paesi non appartenenti  all'Unione
europea, nel rispetto degli  accordi  internazionali  assunti  e  dei
progetti comuni definiti con questi ultimi Paesi; 
  Visti il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11  novembre
2011, recante modalita' e condizioni delle  importazioni  di  energia
elettrica per l'anno  2012  e  la  deliberazione  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas del 24  novembre  2011,  ARG/elt  162/11
(nel seguito: deliberazione ARG/elt 162/11) recante  disposizioni  in
materia di gestione delle congestioni in importazione ed esportazione
sulla rete di interconnessione con l'estero; 
  Vista la lettera del Ministro dello sviluppo economico a Terna Spa,
in data 5 marzo 2010, con cui  e'  stata  riconosciuta  a  favore  di
Raetia Energie AG la riserva di capacita' di  transito  bidirezionale
pari a 150 MW a valere sulla capacita' di trasporto della  linea  San
Fiorano-Robbia spettante alla parte italiana, per 6 anni a  decorrere
dal I ° gennaio 2011; 
  Visto il Memorandum of Understanding in materia di integrazione dei
mercati regionali europei dell'energia elettrica che prevede  l'avvio
di  un  progetto  per  l'assegnazione  delle  capacita'   giornaliere
attraverso il meccanismo di  Market  Coupling,  sottoscritto  tra  il
Ministro dello sviluppo economico  della  Repubblica  italiana  e  il
Ministro dell'economia della Repubblica di Slovenia in data 27 agosto
2010, cui ha fatto  seguito  il  Pentalateral  agreement  recante  le
procedure operative finalizzate all'implementazione del  sopraccitato
meccanismo; 
  Vista  la  lettera  di  Tema  Spa  del  18  ottobre   2010,   prot.
P20100014139, con cui tra l'altro si rende noto che in data 19 maggio
2010 e' stato sottoscritto da Terna e dagli altri undici  gestori  di
rete  delle  regioni  Centro-Sud  Europa  e  Centro-Ovest  Europa  un
Memorandum  of  Understanding  per  l'allocazione  coordinata   della
capacita'  d'interconnessione  transfrontaliera   per   mezzo   della
societa'  Capacity  Allocating  Service  Company  S.A.  (di  seguito:
CASC-EU); 
  Vista la lettera del Ministro 30 novembre 2010, prot.  26246,  alla
Repubblica di San Marino, con  cui  si  riconosce  il  rinnovo  della
riserva  di  capacita'  di  trasporto  di  energia  elettrica   sulle
interconnessioni dell'Italia con l'estero a favore  della  Repubblica
di San Marino per 10 anni a decorrere dal 1° gennaio  2011,  per  una
capacita'  massima  di  54  MW  e  comunque  in  misura  strettamente
necessaria a soddisfare i consumi della Repubblica; 
  Visti  i  decreti  ministeriali,  in  attuazione  del  decreto  del
Ministro delle attivita' produttive 21 ottobre 2005: 
    n. 290/ML/3/2010 e n. 290/ML/3/2010/M concernenti le modalita' di
allocazione  della  capacita'  di  trasporto  sulla   frontiera   con
l'Austria relativa alla linea Tarvisio-Arnoldstein; 
    n. 290/ML/1/2007 e n. 290/ML/2/2008 concernenti le  modalita'  di
allocazione della capacita' relativa alla linee Tirano-Campocologno e
Mendrisio - Cagno, sulla frontiera con la Svizzera; 
  Vista la nota del 30 novembre 2012 (prot. 24367) del Ministro dello
sviluppo economico allo Stato della Citta' del Vaticano con  cui,  su
richiesta avanzata in data 27 novembre 2012, e'  stata  disposta  per
l'anno 2013  una  riserva  di  50  MW  della  capacita'  di  transito
dell'Italia con l'estero  a  favore  dello  Stato  della  Citta'  del
Vaticano, secondo le modalita' gia' adottate per il 2012; 
  Considerato che dal 10 novembre 2010 Tema e' entrata  a  far  parte
della societa' CASC-EU insieme  agli  altri  gestori  di  rete  delle
regioni  europee  Centro-Sud  e  Centro-Ovest  Europa,  di   cui   al
Regolamento (CE) n. 714/2009; 
  Considerato  che  a  partire  dal  gennaio  2011  sulla   frontiera
italo-slovena e'  operativo  il  progetto  per  l'assegnazione  delle
capacita' giornaliere attraverso un modello di Market  Coupling,  che
consente l'allocazione congiunta mediante asta implicita dei  diritti
di utilizzo della rete di interconnessione e dei diritti ad immettere
e prelevare energia elettrica; 
  Considerato  che  a  partire  dal  1°  aprile  2011   la   gestione
dell'allocazione  esplicita  della  capacita'  annuale,   mensile   e
giornaliera sulle interconnessioni tra  l'Italia  e  la  Francia,  la
Svizzera, l'Austria, la Slovenia e la Grecia  e'  delegata  da  Terna
alla societa' CASC-EU, come unico soggetto operativo per la  gestione
delle aste nelle regioni Centro-Sud e Centro-Ovest Europa; 
  Ritenuto di applicare modalita'  di  assegnazione  dei  diritti  di
utilizzo della capacita' di trasporto sulle  interconnessioni  con  i
Paesi dell'Unione europea secondo le disposizioni introdotte  con  il
Regolamento n.  714/2009,  attraverso  l'adozione  di  meccanismi  di
mercato  e  metodi  di  allocazione  congiunta  della  capacita'   di
trasporto, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente; 
  Ritenuto opportuno che si pervenga da parte dei gestori di  rete  a
definire programmi comuni di investimenti in  infrastrutture  per  il
superamento delle attuali congestioni di rete attraverso  un  aumento
della capacita'  di  interconnessione  e  che,  in  assenza  di  tali
programmi, i proventi derivanti  dall'attuazione  dei  meccanismi  di
mercato siano destinati  alla  salvaguardia  dell'economicita'  degli
approvvigionamenti di energia elettrica per i clienti finali; 
  Ritenuto opportuno confermare le modalita' adottate per l'anno 2012
per il reingresso  in  Italia  dell'energia  elettrica  di  spettanza
italiana prodotta presso l'impianto di Innerferrera; 
  Ritenuto  necessario  ottemperare  gli  impegni  assunti   con   la
Repubblica di San Marino e con  lo  Stato  Citta'  del  Vaticano,  in
ragione della provenienza  dell'energia  elettrica  in  importazione,
attraverso  la  ripartizione  dei  proventi  delle  assegnazioni  dei
diritti sulla capacita' di trasporto  sulle  interconnessioni  con  i
Paesi  dell'Unione  europea,   garantendo   l'equivalenza   economica
rispetto all'assegnazione di riserva di capacita' di trasporto; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas 6 dicembre 2012, 526/2012/I/eel, con cui,  nell'esprimere  parere
positivo  sullo  schema  di  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico  recante  modalita'  e  criteri  per  le  importazioni   ed
esportazioni di energia elettrica per il  2013,  viene  proposta  una
diversa  modalita'  di  verifica  dell'utilizzo  della  capacita'  di
trasporto riservata alla Repubblica di San Marino e allo Stato  della
Citta' del Vaticano, sulla base  di  criteri  definiti  dalla  stessa
Autorita'; 
  Ritenuto di confermare con il presente decreto le  modalita'  ed  i
criteri generali  di  assegnazione  dei  diritti  di  utilizzo  della
capacita'  di  trasporto  sulle  interconnessioni  a  garanzia  della
sicurezza e dell'economicita' del sistema elettrico disposte  con  il
decreto 11 novembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Ferme restando le modalita' e le condizioni per l'importazione e
l'esportazione  di  energia  elettrica  a   mezzo   della   rete   di
trasmissione  nazionale  sulle  frontiere  settentrionali   e   sulla
frontiera meridionale di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico 11 novembre 2011, come attuato dalla deliberazione  ARG/elt
162/11, il presente decreto  dispone  in  ordine  alla  capacita'  di
trasporto assegnabile per l'anno  2013  tenuto  conto  degli  accordi
internazionali, confermando le modalita' di ripartizione dei proventi
dell'assegnazione    della    capacita'    di     trasporto     sulle
interconnessioni. 
  2. I proventi delle procedure di assegnazione  della  capacita'  di
trasporto di cui all'art. 2, comma 3, lettere a) e  b),  del  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2011, per la  quota
parte spettante a Terna, sono  utilizzati,  nel  rispetto  di  quanto
disposto  dal  Regolamento   (CE)   n.   714/2009,   a   salvaguardia
dell'economicita' delle forniture per i clienti finali attraverso  la
riduzione dei corrispettivi di accesso alla rete. 
  3. Terna  promuove  accordi  con  i  gestori  di  rete  esteri  per
programmi di investimento comuni in  grado,  nel  medio  termine,  di
superare le attuali congestioni sulle frontiere e, in assenza di tali
programmi, provvede a concludere gli accordi con i  gestori  di  rete
esteri, per  ripartire  almeno  in  eguale  misura,  tra  i  medesimi
gestori, i proventi derivanti dalle assegnazioni di cui al  comma  2,
salvo quanto previsto al comma 4, e li trasmette al  Ministero  dello
sviluppo economico e all'Autorita'. 
  4. I proventi delle  assegnazioni  sulla  frontiera  Italo-Svizzera
sono ripartiti tra Tema e l'operatore di sistema svizzero  in  misura
direttamente proporzionale alla capacita' di trasporto effettivamente
resa disponibile per la medesima assegnazione da ciascun gestore,  ai
sensi dell'art. 2, commi 2 e 3.