IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio  del  9
marzo  2011,  n.  305,  che  fissa  condizioni  armonizzate  per   la
commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'art. l della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei servizi antincendi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, recante «Regolamento di attuazione  della  direttiva  89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione», con particolare riferimento  al
requisito 2 dell'allegato «Sicurezza in caso di incendio»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, recante «Regolamento recante  semplificazione  della  disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art.
49,  comma  4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del  10  marzo  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  81
del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»; 
  Visti i decreti interministeriali 5 marzo 2007 del  Ministro  delle
infrastrutture, del Ministro dello sviluppo economico e del  Ministro
dell'interno,  recanti  disposizioni  concernenti   i   sistemi,   le
installazioni e gli impianti fissi  antincendio,  i  sistemi  per  il
controllo di  fumo  e  calore  e  i  sistemi  per  la  rivelazione  e
segnalazione  d'incendio,  in   applicazione   della   direttiva   n.
89/106/CEE sui prodotti da  costruzione,  recepita  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  9   maggio   2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  117
del   22   maggio   2007,   recante   «Direttive   per   l'attuazione
dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, 22  gennaio  2008,  n.  37,  recante  «Regolamento  concernente
l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13,  lettera  a)  della
legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita'  di  installazione  degli  impianti  all'interno
degli edifici», e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  7   agosto   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita'  di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da  allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  201l,
n. 151»; 
  Ravvisata la necessita' di aggiornare le disposizioni di  sicurezza
antincendio per la progettazione, la costruzione,  l'esercizio  e  la
manutenzione degli impianti di  protezione  attiva  installati  nelle
attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi; 
  Acquisito   il   parere   favorevole    del    Comitato    centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
  Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  l. Il presente decreto disciplina la progettazione, la costruzione,
l'esercizio e la manutenzione degli  impianti  di  protezione  attiva
contro l'incendio, cosi' come definiti nella regola tecnica di cui al
successivo art. 5 e  di  seguito  denominati  «impianti»,  installati
nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora
previsti da specifiche regole tecniche in  materia  o  richiesti  dai
Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito dei procedimenti
di prevenzione incendi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica l° agosto 2011, n. 151, fatto salvo quanto  stabilito  dal
successivo art. 2.