La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi 
 
                              premesso: 
 
  che, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  2012,
n. 226, sono stati convocati i comizi per le  elezioni  della  Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica per i giorni  di  domenica
24 febbraio e di lunedi' 25 febbraio 2013; 
 
                              rilevato 
 
  che, con decreti rispettivamente n. 47449 e n. 56527,  in  data  27
dicembre 2012, il Prefetto di Milano e  il  Prefetto  di  Campobasso,
ciascuno nelle funzioni di rappresentante dello Stato per i  rapporti
con il sistema delle autonomie, a norma dell'articolo 10, commi  1  e
2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n.  131,  hanno  convocato,
per i medesimi giorni di domenica 24 febbraio e lunedi'  25  febbraio
2013, i comizi elettorali per le elezioni degli organi delle  Regioni
Lombardia e Molise; che inoltre il Presidente  della  Regione  Lazio,
con decreto n. T00420/2012 in data 22 dicembre scorso, rinnovando  il
precedente decreto che fissava la data delle elezioni per i giorni 10
e 11 febbraio 2013,  ha  convocato  i  comizi  per  le  elezioni  del
Presidente della Regione e del Consiglio regionale del  Lazio  per  i
giorni di domenica  24  febbraio  e  lunedi'  25  febbraio  2013,  in
contemporaneita' con lo svolgimento delle elezioni politiche; 
 
                                visti 
 
  a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI  e
di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e  4  della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
  b)  quanto  alla   tutela   del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'articolo 3  del  Testo  unico  della  radiotelevisione,
approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,  l'articolo
1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma  3,  della
vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni  e  la  RAI,
gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio,  il
30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003; 
  c) quanto alla disciplina  delle  trasmissioni  radiotelevisive  in
periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge
10 dicembre 1993, n. 515, e successive  modificazioni;  nonche',  per
l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19
della legge 21 marzo 1990, n. 53; 
  d) la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel suo complesso; 
  e) quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei  Deputati
e del Senato  della  Repubblica,  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con le successive  modificazioni  e
integrazioni,  e  il  testo  unico  delle  leggi  recanti  norme  per
l'elezione  del  Senato  della  Repubblica,  approvato  con   decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con le successive modificazioni
e integrazioni, con particolare  riferimento  alla  legge  elettorale
vigente 21 dicembre 2005, n. 270, nonche' la legge costituzionale  23
gennaio 2001, n. 1, e la legge ordinaria 27 dicembre  2001,  n.  459,
relative alla rappresentanza e all'esercizio del voto  dei  cittadini
italiani residenti all'estero; 
  f) la legge 23 febbraio 1995, n.  43,  recante:  "Nuove  norme  per
l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario"; 
  g) la  legge  costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1,  recante:
"Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni"; 
  h) la legge statutaria 11  novembre  2004,  n.  1,  recante  "Nuovo
Statuto della Regione Lazio"; 
  i) la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, della  Regione  Lazio,
recante "Disposizioni in materia di  elezione  del  Presidente  della
regione e del Consiglio regionale e in materia di  ineleggibilita'  e
incompatibilita'  dei  componenti  della  Giunta  e   del   Consiglio
regionale"; 
  l) la legge regionale statutaria 30  agosto  2008,  n.  1,  recante
"Statuto d'autonomia  della  Lombardia",  entrata  in  vigore  il  1°
settembre 2008; 
  m) la legge  regionale  31  ottobre  2012,  n.  17,  della  Regione
Lombardia concernente "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e
del Presidente della Regione", pubblicata sul supplemento al BURL  n.
44 dello stesso giorno ed entrata in vigore il 1° novembre 2012; 
  n) lo  Statuto  della  Regione  Molise,  deliberato  dal  Consiglio
Regionale nelle sedute del 26 gennaio, del  12  e  23  marzo  1971  e
approvato con legge 22 maggio 1971, n. 347; 
  considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  considerato che la Commissione, visti i tempi e le modalita'  della
presentazione delle  candidature  e  dell'espressione  del  voto,  si
riserva di provvedere, anche su richiesta di un singolo  Gruppo,  con
l'approvazione della maggioranza, a modificare in senso correttivo  o
integrativo  la  disciplina  delle  trasmissioni   di   comunicazione
politica e di informazione relativamente al periodo  successivo  alla
presentazione delle candidature; 
  consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                               dispone 
 
  nei  confronti  della  RAI  Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
                               Art. 1 
 
 
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti  politici
dagli articoli 4  e  5  della  legge  22  febbraio  2000  n.  28,  si
riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica indette per i giorni 24  e  25
febbraio 2013, nonche' a quelle per le elezioni del Presidente  della
Regione e del Consiglio regionale del  Lazio,  del  Presidente  della
Giunta regionale e del Consiglio  regionale  della  Lombardia  e  del
Presidente della  Regione  e  del  Consiglio  regionale  del  Molise,
indette per i medesimi giorni. Esse si applicano, per quanto concerne
l'ambito nazionale, dall'indizione  dei  comizi  elettorali  fino  al
giorno successivo alle votazioni relative a tali consultazioni e, per
quanto riguarda la programmazione  nelle  Regioni  interessate  dalle
consultazioni elettorali regionali, di cui al successivo articolo  2,
a partire dal quarantacinquesimo giorno  antecedente  la  data  delle
elezioni fino al giorno successivo alle  votazioni  relative  a  tali
consultazioni. La  Commissione  puo'  tuttavia  individuare,  con  le
modalita' di cui all'articolo 10, gli ambiti territoriali per i quali
l'efficacia di talune disposizioni puo' cessare anticipatamente. 
  2. Alle campagne elettorali di  cui  alla  presente  delibera  sono
applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.