La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi premesso: che, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 226, sono stati convocati i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedi' 25 febbraio 2013; rilevato che, con decreti rispettivamente n. 47449 e n. 56527, in data 27 dicembre 2012, il Prefetto di Milano e il Prefetto di Campobasso, ciascuno nelle funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, hanno convocato, per i medesimi giorni di domenica 24 febbraio e lunedi' 25 febbraio 2013, i comizi elettorali per le elezioni degli organi delle Regioni Lombardia e Molise; che inoltre il Presidente della Regione Lazio, con decreto n. T00420/2012 in data 22 dicembre scorso, rinnovando il precedente decreto che fissava la data delle elezioni per i giorni 10 e 11 febbraio 2013, ha convocato i comizi per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio per i giorni di domenica 24 febbraio e lunedi' 25 febbraio 2013, in contemporaneita' con lo svolgimento delle elezioni politiche; visti a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003; c) quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potesta' della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni; nonche', per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53; d) la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel suo complesso; e) quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con le successive modificazioni e integrazioni, e il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con le successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla legge elettorale vigente 21 dicembre 2005, n. 270, nonche' la legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, e la legge ordinaria 27 dicembre 2001, n. 459, relative alla rappresentanza e all'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti all'estero; f) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: "Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario"; g) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni"; h) la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante "Nuovo Statuto della Regione Lazio"; i) la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, della Regione Lazio, recante "Disposizioni in materia di elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale"; l) la legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, recante "Statuto d'autonomia della Lombardia", entrata in vigore il 1° settembre 2008; m) la legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17, della Regione Lombardia concernente "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione", pubblicata sul supplemento al BURL n. 44 dello stesso giorno ed entrata in vigore il 1° novembre 2012; n) lo Statuto della Regione Molise, deliberato dal Consiglio Regionale nelle sedute del 26 gennaio, del 12 e 23 marzo 1971 e approvato con legge 22 maggio 1971, n. 347; considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; considerato che la Commissione, visti i tempi e le modalita' della presentazione delle candidature e dell'espressione del voto, si riserva di provvedere, anche su richiesta di un singolo Gruppo, con l'approvazione della maggioranza, a modificare in senso correttivo o integrativo la disciplina delle trasmissioni di comunicazione politica e di informazione relativamente al periodo successivo alla presentazione delle candidature; consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1 Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013, nonche' a quelle per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, indette per i medesimi giorni. Esse si applicano, per quanto concerne l'ambito nazionale, dall'indizione dei comizi elettorali fino al giorno successivo alle votazioni relative a tali consultazioni e, per quanto riguarda la programmazione nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, di cui al successivo articolo 2, a partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni fino al giorno successivo alle votazioni relative a tali consultazioni. La Commissione puo' tuttavia individuare, con le modalita' di cui all'articolo 10, gli ambiti territoriali per i quali l'efficacia di talune disposizioni puo' cessare anticipatamente. 2. Alle campagne elettorali di cui alla presente delibera sono applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.