IL DIRETTORE GENERALE 
                   per le piccole e medie imprese 
                       e gli enti cooperativi 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, comma 2; 
  Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il verbale di revisione del  20  gennaio  2011  e  successivo
accertamento del 21 novembre 2011  redatti  dal  revisore  incaricato
dalla Lega Nazionale Cooperative e Mutue nei confronti della Societa'
Cooperativa «Societa' Cooperativa Grange di Fiano  a  responsabilita'
limitata» con sede in Fiano (Torino); 
  Considerato che in sede di verifica  revisionale  sono  emerse  una
serie di irregolarita' gestionali,  presupposto  per  l'adozione  del
presente provvedimento, meglio descritte nel citato  verbale  cui  si
rinvia e che si intendono qui richiamate; 
  Considerato  che   la   Cooperativa   a   seguito   della   formale
comunicazione di avvio  del  procedimento  amministrativo,  ai  sensi
degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990  e  successive  modificazioni,
datata 6 settembre 2012, prot. n. 185427,  non  ha  formulato  alcuna
osservazione ne' ha dimostrato di aver sanato le irregolarita' a  suo
tempo contestate dal revisore nel verbale di revisione del 20 gennaio
2011 e successivo accertamento del 21 novembre 2011, che si intendono
qui richiamate; 
  Visto il parere  favorevole  unanime  in  merito  all'adozione  del
provvedimento di gestione commissariale espresso in  data  8  ottobre
2012 dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art.  4
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  78/2007,  come  da
verbale agli atti cui si rinvia; 
  Ritenuto che nel caso di specie, pertanto, ricorrano i  presupposti
per l'adozione del provvedimento di  cui  all'art.  2545-sexiesdecies
del codice civile, come risultante  dai  citati  accertamenti  ed  in
particolare e' emerso che: 
    la cooperativa non ha provveduto ad adeguare lo statuto  in  base
alla vigente normativa; 
    non e' stato rinnovato il consiglio di amministrazione scaduto in
data 10 maggio 1995; 
    non e' stato versato  il  contributo  di  revisione  relativo  ai
bienni 2007/2008, 2009/2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono revocati gli amministratori ed  i  sindaci  della  Soc.  Coop.
«Societa' Cooperativa Grange di Fiano a responsabilita' limitata» con
sede in Fiano (Torino),  C.F.  02056890011,  costituita  in  data  14
ottobre 1951.