IL DIRETTORE GENERALE 
                   per le piccole e medie imprese 
                       e gli enti cooperativi 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, comma 2; 
  Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il verbale di ispezione straordinaria del 15  giugno  2010  e
successivo  accertamento  dell'11  novembre   2010,   redatti   dagli
ispettori  incaricati  dall'Amministrazione   nei   confronti   della
Societa' Cooperativa «Societa' Cooperativa Nuova Canosa» con sede  in
Barletta (Bari); 
  Considerato che in sede di ispezione straordinaria sono emerse  una
serie di gravi irregolarita', presupposto per l'adozione del presente
provvedimento, meglio descritte nei citati verbali cui  si  rinvia  e
che si intendono qui richiamate; 
  Considerato  che   la   Cooperativa   a   seguito   della   formale
comunicazione di avvio  del  procedimento  amministrativo,  ai  sensi
degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990  e  successive  modificazioni,
datata 11 gennaio 2012, prot. n. 4801, ha  formulato  controdeduzioni
al verbale di ispezione straordinaria del 15 giugno 2010 e successivo
accertamento dell'11 novembre 2010, con le note pervenute in data  16
dicembre 2010, in data 13 dicembre 2011 ed in  data  17  gennaio  12,
esaminate dall'Amministrazione; 
  Ritenuto che  nel  caso  di  specie  ricorrano  i  presupposti  per
l'adozione del provvedimento di cui  all'art.  2545-sexiesdecies  del
codice  civile,  come  risultante  dai  citati  accertamenti  ed   in
particolare e' emerso: 
    i bilanci di esercizio dell'ente dal 2005  al  2009  hanno  fatto
registrare una perdita coperta dagli apporti dei soci e a parere  dei
revisori le  spese  sostenute  non  potevano  essere  addossate  alla
cooperativa; 
    la procedura seguita per l'ammissione il recesso  e  l'esclusione
dei soci non e' conforme alle previsioni di legge e di  statuto,  con
la realizzazione dei box sociali sono emersi punti di criticita'  sia
per la procedura seguita per la realizzazione degli stessi sia per la
loro gestione; 
    e' negativo il giudizio per quanto attiene la partecipazione  dei
soci alla  vita  sociale  in  quanto  non  e'  stata  fornita  alcuna
dimostrazione che i soci  siano  stati  convocati  regolarmente  alle
assemblee;  nel   bilancio   2009   e'   stata   azzerata   la   voce
immobilizzazioni materiali par ad euro 15.974,00 poiche'  riferiti  a
«costi sostenuti per lavori su beni di terzi di  cui  la  cooperativa
aveva l'amministrazione»; 
    in data 10 luglio 2010 l'assemblea dei  soci  ha  riapprovato  il
bilancio  dell'esercizio  2009   e   nella   nota   integrativa   gli
amministratori  non  motivano  il  perche'  si  sia  reso  necessario
riapprovare  il  bilancio  di  esercizio  e  quali  variazioni  siano
intervenute nelle poste; 
    il nuovo CdA non ha  provveduto  ad  eliminare  le  irregolarita'
evidenziate dagli ispettori ed oggetto di diffida; 
  Considerato  che  l'Amministrazione  non  ritiene  accoglibili   le
predette osservazioni, ai  fini  dell'interruzione  del  procedimento
amministrativo avviato in data 11 gennaio 2012, in quanto l'ente  non
ha dimostrato di aver sanato le irregolarita' riscontrate verbale  di
ispezione straordinaria del 15 giugno 2010 e successivo  accertamento
dell'11 novembre 2010; 
  Visto il parere  favorevole  unanime  in  merito  all'adozione  del
provvedimento di gestione commissariale espresso in  data  8  ottobre
2012 dalla Commissione Centrale per le Cooperative di cui all'art.  4
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  78/2007,  come  da
verbale agli atti cui si rinvia; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono revocati gli amministratori ed  i  sindaci  della  Soc.  Coop.
«Societa' Cooperativa Nuova Canosa» con sede in Barletta (Bari), C.F.
00981140726, costituita in data 25 maggio 1977.