IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  26  maggio  2004  n.  154  recante
Modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee  -  Legge  comunitaria  2009,  in  particolare
l'art. 28 - Delega al Governo per il  riassetto  della  normativa  in
materia di pesca e acquacoltura; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012, recante Misure per  il
riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma
dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2000 recante modificazioni al  decreto
ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei
molluschi bivalvi; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio  1995,  n.  44  avente  ad
oggetto il regolamento recante norme sulla costituzione dei  consorzi
tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi; 
  Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente
il  regolamento  recante  disciplina  dell'attivita'   dei   predetti
consorzi di gestione; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 28 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
161 del 12 luglio 2012, concernente l'arresto temporaneo obbligatorio
delle unita' autorizzate all'esercizio della  pesca  con  il  sistema
strascico e/o volante; 
  Considerato che,  nella  consolidata  tradizione  del  consumo  dei
prodotti ittici freschi  in  occasione  delle  festivita'  natalizie,
occorre assicurare un adeguato rifornimento  dei  mercati  ittici  su
tutto il territorio nazionale; 
  Ritenuto al contempo necessario assicurare un  corretto  equilibrio
tra risorse disponibili e catture in mare, ragione per cui le imprese
di pesca sono tenute ad effettuare il relativo  recupero  dei  giorni
21, 22, 23, 28, 29 e 30 dicembre 2012; 
  Viste  le  richieste  delle  Associazioni  nazionali  di  categoria
pervenute presso  la  Direzione  generale  della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' consentito, facoltativamente e per singola impresa, in  tutti
i Compartimenti marittimi lo svolgimento dell'attivita' di pesca  con
i sistemi strascico e/o volante e circuizione nei giorni 21,  22  23,
28, 29 e 30 dicembre 2012. 
  2. Le imprese hanno l'obbligo di  segnalare  con  congruo  anticipo
alle Autorita' marittime la  volonta'  di  svolgere,  l'attivita'  di
pesca nelle giornate di cui al precedente comma 1. 
  3. Al  fine  di  assicurare  un  corretto  equilibrio  tra  risorse
disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono  al
disposto di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate
di pesca entro e non oltre il 28 febbraio 2013.