IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto l'articolo 242 del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.
267,  concernente   l'individuazione   degli   enti   strutturalmente
deficitari sulla  base  dell'apposita  tabella  contenente  parametri
obiettivi di quali almeno la meta' presentino valori deficitari; 
  Visto l'articolo 243 del citato decreto legislativo il quale  -  ai
commi 2, 6 e 7 - dispone che sono sottoposti ai controlli centrali in
materia di copertura del costo di alcuni servizi gli enti  locali  in
condizioni strutturalmente deficitarie di cui al precedente  articolo
242, gli enti locali che non presentino il certificato al  rendiconto
della gestione, gli enti locali che non hanno approvato  nei  termini
di legge il rendiconto della gestione sino  all'adempimento,  nonche'
gli enti locali dissestati per la durata del risanamento; 
  Visto l'articolo 243 bis, comma 8 del predetto decreto  legislativo
18 agosto 2000 n. 267 inserito dall'articolo 3, comma 1,  lettera  r)
del  decreto  legge  10  ottobre  2012   n.   174   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, il  quale  dispone
che i comuni e le  province  che  fanno  ricorso  alla  procedura  di
riequilibrio  finanziario  pluriennale  sono  soggetti  al  controllo
centrale in materia di copertura del costi di alcuni servizi  di  cui
al precedente articolo 243, comma 2; 
  Viste le modifiche apportate agli articoli 242 e  243  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal decreto legge n. 174 del 2012; 
  Visto, altresi', l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto  legge
n. 174 del 2012 con la  quale  si  prescrive  che  la  condizione  di
deficitarieta' strutturale continua ad essere  rilevata,  per  l'anno
2013, dalla tabella allegata al certificata rendiconto dell'esercizio
2011, mentre dal 2014 viene rilevata, con  la  medesima  tabella,  in
sede di rendiconto di gestione; 
  Visto, in particolare, l'articolo 243, comma 4,  del  citato  testo
unico che rimanda ad  apposito  decreto  del  Ministro  dell'interno,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la fissazione
dei tempi e delle modalita' per  la  presentazione  ed  il  controllo
della certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo; 
  Visto il precedente decreto ministeriale 8 marzo  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 19 marzo
2010,  con  il  quale  sono  state   fissate   le   modalita'   della
certificazione di che trattasi, valide per il triennio 2009-2011; 
  Ravvisata la necessita'  di  approvare  i  modelli  delle  predette
certificazioni relativi agli esercizi finanziari 2012, 2013  e  2014,
nonchedi  individuare  i  termini  di  presentazione   delle   stesse
certificazioni  per  gli  enti  in   condizioni   di   deficitarieta'
strutturale, sulla base dell'apposita  tabella  contenente  parametri
obiettivi dei quali almeno la  meta'  presentino  valori  deficitari,
oltre che per  gli  enti  locali  ad  essi  equiparati  ad  assolvere
l'adempimento dalla normativa in materia; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 20 dicembre 2012, che ha espresso parere favorevole sul testo del
decreto; 
  Visti i precedenti decreti in data 5 agosto  1992  ed  in  data  15
marzo 1994 concernenti la delega alle Prefetture-Uffici  Territoriali
del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per  la
dimostrazione del tasso di copertura  dei  costi  di  alcuni  servizi
degli  enti  locali  e  di  irrogazione  delle  sanzioni  di   legge,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana - serie generale -  n.  193  del  18  agosto  1992  e  serie
generale n. 80 del 7 aprile 1994; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del  decreto  in  esame
consiste nell'approvazione di modelli di certificati i cui  contenuti
hanno natura di atto prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     (approvazione dei modelli) 
 
  1. Sono approvati gli allegati certificati per comuni  nonche'  per
province  e  comunita'  montane  che  si  trovano  in  condizione  di
deficitarieta' strutturale ai sensi  dell'articolo  242  del  decreto
legislativo n. 267 del 2000, che costituiscono parte  integrante  del
presente decreto e concernenti la  dimostrazione,  sulla  base  delle
risultanze contabili degli esercizi finanziari 2012-2013-2014,  della
copertura del costo complessivo di gestione  dei  servizi  a  domanda
individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti  urbani  e  del
servizio di acquedotto. 
  2. Gli enti locali di cui all'articolo  243,  comma  6  del  citato
decreto legislativo n. 267 del 2000 sono soggetti alla  presentazione
della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui  permanga,
alle date  indicate  al  successivo  articolo  3,  la  condizione  di
assoggettamento ai controlli. 
  3. Gli enti locali di cui all'articolo 243, comma 7,  dello  stesso
decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di
dissesto, sono tenuti alla  presentazione  della  certificazione  per
tutto il quinquennio di durata del risanamento, di cui al  successivo
articolo 265, comma 1. 
  4. I comuni e le province che hanno fatto ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo  243  bis
del predetto decreto legislativo n. 267 del  2000  sono  tenuti  alla
presentazione della certificazione per tutto il periodo di durata del
piano di riequilibrio finanziario pluriennale.