IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  Regolamento
unico OCM; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale  il
Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento
(CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal  1°  agosto
2009; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine   protette,   le   indicazioni   geografiche,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE)  n.  479/2008,
per  quanto  riguarda  le  denominazioni  di  origine  protette,   le
indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura  e
la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le  denominazioni
di vini protette in virtu' degli articoli 51  e  54  del  Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del  Regolamento  (CE)  n.  753/2002
sono automaticamente protette  in  virtu'  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007  e  la  Commissione   le   iscrive   nel   registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette dei vini; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61  recante  tutela
delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione  dell'art.  15
della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per  le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche protette; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
in materia di costituzione e riconoscimento dei  consorzi  di  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante la procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP  dei  vini  e  di  modifica  dei  disciplinari,  ai  sensi  del
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22  ottobre  2007 del
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  del  12  maggio  2010   recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai  sensi  dell'art.  14,  comma  15
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio Tutela Alta Langa con sede
legale  in  Asti,  piazza  Roma  n.  10   intesa   ad   ottenere   il
riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo
n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di  cui  al  comma  4  del
citato art. 17; 
  Considerato che la DOCG Alta Langa e' stata riconosciuta a  livello
nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto  legislativo
n.  61/2010  e,  pertanto,  sono  denominazioni  protette  ai   sensi
dell'art. 118-vicies del  citato  Regolamento  (CE)  n.  1234/2007  e
dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio  Tutela  Alta
Langa alle prescrizioni di cui  al  citato  decreto  ministeriale  16
dicembre 2010; 
  Verificata la rappresentativita' del Consorzio  Tutela  Alta  Langa
attraverso la dichiarazione dell'organismo di  controllo  Valoritalia
S.p.a., di cui alla nota prot. 106906/2012 del 14 dicembre 2012; 
  Considerato che il Consorzio Tutela Alta  Langa  ha  dimostrato  la
rappresentativita' di cui al  comma  1  e  al  comma  4  del  decreto
legislativo n. 61/2010 esclusivamente per la DOCG Alta Langa, nonche'
il rispetto delle prescrizione di  cui  al  decreto  ministeriale  16
dicembre 2010; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio Tutela Alta Langa  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1  del
decreto legislativo n. 61/2010 ed al  conferimento  dell'incarico  di
cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n.  61/2010
a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,  promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
alla DOCG Alta Langa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Lo statuto del Consorzio Tutela Alta Langa con  sede  legale  in
Asti, piazza Roma n. 10, e' conforme  alle  prescrizioni  di  cui  al
decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni  generali
in materia di costituzione e riconoscimento dei  consorzi  di  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini.