IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 1, comma 83, lettera n) della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, il quale introduce l'articolo 168-bis del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale viene stabilito che
con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   sono
individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato  scambio
di informazioni; 
  Visto l'articolo 1, comma 88, della suddetta legge n. 244 del 2007,
il quale dispone che fino al periodo d'imposta in corso alla data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  previsto  dall'articolo  168-bis  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
vigenti al 31 dicembre 2007; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  aprile  1996,  n.  239,  recante
modificazioni al regime  fiscale  degli  interessi,  premi  ed  altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati; 
  Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 1,  del  citato  decreto
legislativo n. 239 del 1996, e  successive  modificazioni,  il  quale
stabilisce  la  non  applicazione  dell'imposta   sostitutiva   sugli
interessi,  premi  ed  altri  frutti  delle  obbligazioni  e   titoli
similari, pubblici e privati,  percepiti  da  soggetti  residenti  in
Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni; 
  Visto l'articolo 11, comma 4, lettera c),  del  menzionato  decreto
legislativo n. 239 del 1996, il quale dispone  che  con  decreto  del
Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati; 
  Visto l'articolo 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239
del 1996, il quale prevede che le  disposizioni  recate  nei  decreti
indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi  decreti
del Ministro delle finanze; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4  settembre  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che
ha approvato l'elenco degli Stati con i quali  risulta  attuabile  lo
scambio di informazioni ai sensi delle  Convenzioni  per  evitare  la
doppia imposizione sul reddito in vigore con la Repubblica italiana; 
  Visto l'Accordo sullo spazio economico europeo, firmato il 2 maggio
1992; 
  Considerato che l'Islanda ha aderito al citato Accordo sullo spazio
economico  europeo  e   che   quindi,   secondo   la   giurisprudenza
comunitaria, e' equiparata agli  Stati  membri  dell'Unione  europea,
qualora esistano gli strumenti di assistenza amministrativa  analoghi
a quelli applicabili tra gli stessi Stati membri; 
  Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, con la quale e' stata  data
adesione ed esecuzione  alla  Convenzione  concernente  la  reciproca
assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del
Consiglio d'Europa ed  i  Paesi  membri  dell'Organizzazione  per  la
Cooperazione e lo Sviluppo economico - OCSE, con  Allegati,  fatta  a
Strasburgo il 25 gennaio 1988, ed entrata in vigore per  l'Italia  il
1° maggio 2006; 
  Tenuto conto che la suddetta Convenzione e' entrata in  vigore  per
l'Islanda il 1° novembre 1996; 
  Vista la legge 4 agosto  2008,  n.  138,  con  la  quale  e'  stata
ratificata la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana  e
il  Governo  della  Repubblica  islandese  per  evitare   le   doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e  per
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Roma  il  10
settembre 2002 ed entrata in vigore il 14 ottobre 2008; 
  Considerato che le suindicate Convenzioni consentono l'acquisizione
delle  informazioni  necessarie  ai  fini   dell'applicazione   delle
disposizioni indicate nell'articolo 6, comma 1,  del  citato  decreto
legislativo n. 239 del 1996; 
  Ritenuta  la   necessita'   di   modificare,   nelle   more   della
predisposizione  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze previsto dall'articolo 168-bis del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
l'elenco degli Stati approvato con il  citato  decreto  del  Ministro
delle finanze del 4 settembre  1996,  al  fine  di  procedere  ad  un
aggiornamento dell'elenco medesimo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifica dell'elenco degli Stati con i quali e' attuabile lo  scambio
                           di informazioni 
 
  1. All'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro  delle
finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
220 del 19 settembre 1996, e' inserito il seguente Stato: "Islanda". 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 11 gennaio 2013 
 
                                                  Il Ministro: Grilli