IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  il
«Codice delle comunicazioni elettroniche» e, in  particolare,  l'art.
4, comma 3, lettera h), l'art. 11, l'art. 74 e l'art. 209, comma 4; 
  Visto il  decreto  legislativo  28  maggio  2012,  n.  70,  recante
«Modifiche al decreto legislativo 1° agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice  delle  comunicazioni  elettroniche   in   attuazione   delle
direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di  comunicazione
elettronica,  e  2009/136/CE  in  materia  di  trattamento  dei  dati
personali e tutela della vita privata»; 
  Vista la legge n. 791 del 18 ottobre 1977, relativa  alle  garanzie
di sicurezza del materiale elettrico a bassa tensione; 
  Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge  5  marzo  1990,  n.  46,
recante «Norme per la sicurezza degli impianti»; 
  Vista la direttiva 93/68/CEE, modifiche  alla  direttiva  73/23/CEE
concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati  membri
relative al materiale elettrico destinato ad essere  adoperato  entro
taluni limiti di tensione; 
  Visto il decreto legislativo n. 626 del 25 novembre 1996 in materia
di marcatura CE del materiale elettrico a bassa tensione che modifica
ed integra la legge n. 791/1977; 
  Visto il decreto legislativo n. 277 del  31  luglio  1997,  recante
modificazioni al decreto legislativo  n.  626/1996  del  25  novembre
1996; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in  particolare
l'art. 3, comma 13; 
  Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante «Approvazione
del regolamento concernente la diffusione via satellite di  programmi
televisivi»; 
  Vista la direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale  dei
prodotti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  172  del  21  maggio  2004  di
attuazione della direttiva 2001/95/CE; 
  Vista la direttiva 2004/108/CE del 15 dicembre 2004 del  Parlamento
europeo   e   del   Consiglio,   in   materia    di    compatibilita'
elettromagnetica recepita con decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
194  «Attuazione   della   direttiva   2004/108/CE   concernente   il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  relative  alla
compatibilita'   elettromagnetica   e   che   abroga   la   direttiva
89/336/CEE»; 
  Visto il decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005  -  Codice
del consumo; 
  Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248 «Conversione in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  recante
misure di contrasto all'evasione fiscale e  disposizioni  urgenti  in
materia tributaria e finanziaria»; 
  Vista la direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre 2006  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  concernente  il   ravvicinamento   delle
legislazioni degli  Stati  membri  relative  al  materiale  elettrico
destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione; 
  Visto il decreto ministeriale  22  gennaio  2008,  n.  37,  recante
«Regolamento  concernente  l'attuazione  dell'art.   11-quaterdecies,
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,  recante
riordino delle disposizioni in materia di attivita' di  installazione
degli impianti all'interno degli edifici» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13  novembre
2008, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze,
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero  dello
sviluppo economico»; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  7  maggio
2009, recante «Individuazione degli uffici  di  livello  dirigenziale
non generale»; 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2011)», ed in particolare l'art. 1, commi da  8  a  13,
cosi' come modificati dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; 
  Vista la decisione 2010/267/UE  relativa  all'armonizzazione  delle
condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per  i
sistemi terrestri  in  grado  di  fornire  servizi  di  comunicazioni
elettroniche nell'Unione europea; 
  Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni n. 282/11/CONS del 18 maggio 2011, recante «Procedure e
regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in
banda  800,  1800,  2000  e  2600  MHz  per  sistemi   terrestri   di
comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme  per  favorire  una
effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze  mobili  a  900,
1800 e 2100 MHz» come modificata dalla delibera 311/11/Cons; 
  Visto  il  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,  convertito  con
modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di  efficientamento
e potenziamento delle procedure di accertamento,  ed  in  particolare
l'art. 3-quinquies; 
  Vista la guida CEI 100-7 che descrive, esemplifica  ed  include  le
disposizioni normative CEI e CENELEC applicabili, ed  in  particolare
le norme delle serie EN 50083 e EN 60728; 
  Viste  le  guide  CEI  64-100/1,  CEI  64-100/2  e   CEI   64-100/3
riguardanti la predisposizione delle infrastrutture per gli  impianti
radioelettrici, elettronici e per le comunicazioni; 
  Viste  le  raccomandazioni  ITU  (International   Telecommunication
Union) ed in particolare, le raccomandazioni ITU-R BT 417-5; ITU-R BT
419-3 e ITU-R BT 1368-9; 
  Considerata la necessita'  di  emanare  le  regole  tecniche  sulle
antenne  condominiali  riceventi  del  servizio  di   radiodiffusione
previste dal citato art. 209, comma 4,  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, finalizzate a garantire la massima  liberta'  di
scelta da parte  dell'utenza  e  l'utilizzo  di  sistemi  interattivi
evoluti; 
  Considerato che la predisposizione  delle  infrastrutture  per  gli
impianti  elettrici,  elettronici  e  per  le  comunicazioni  e'   di
rilevante importanza per lo sviluppo  di  tali  impianti  che  devono
avere caratteristiche tali da garantire  i  diritti  inderogabili  di
liberta'  delle  persone  nell'uso   dei   mezzi   di   comunicazione
elettronica, come prescritto al  comma  1  dell'art.  3  del  decreto
legislativo n. 259 del 2003; 
  Considerata  la  necessita'  di  adeguare  gli  impianti  d'antenna
riceventi il servizio di radiodiffusione  ai  requisiti  di  qualita'
conseguenti al riutilizzo di parte  della  banda  UHF  da  parte  dei
servizi di comunicazione elettronica; 
  Effettuata la procedura  di  consultazione  pubblica  prevista  dal
citato art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                                Scopo 
 
  1.  Il  presente  decreto  disciplina  gli  impianti  centralizzati
d'antenna  condominiali  che  ricevono  i  segnali  del  servizio  di
radiodiffusione,  terrestre  e  satellitare  e   ne   effettuano   la
distribuzione nell'edificio con conseguente riduzione ed eliminazione
della molteplicita' di antenne individuali, per motivi  sia  estetici
sia funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell'art.
209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
  2. Il presente decreto disciplina, altresi', la progettazione e  la
realizzazione degli  impianti  d'antenna  riceventi  il  servizio  di
radiodiffusione conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da
parte dei servizi di comunicazione elettronica.