IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre  2011,  allegato
al decreto del Presidente delle Repubblica del  19  dicembre  2011  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana,  serie
generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale  sono  state
delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei  nella  Comunita',  in  particolare  gli
articoli 16 e 17; 
  Visto  Il  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   in
particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108; 
  Viste La Comunicazione della Commissione europea  sull'applicazione
delle norme dell'Unione europea in materia di  aiuti  di  Stato  alla
compensazione concessa per la prestazione  di  servizi  di  interesse
economico generale (GUUE  2012/C  8/02),  la  Disciplina  dell'Unione
europea  relativa  agli  aiuti  di  Stato  concessi  sotto  forma  di
compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C  8/03)
e la Decisione della Commissione europea  riguardante  l'applicazione
delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma  di
compensazione  degli  obblighi  di  servizio  pubblico,  concessi   a
determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale (GUUE 2012/L 7); 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti),  la  competenza  di  disporre  con
proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli
scali nello stesso contemplati in conformita' alle  disposizioni  del
Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento
(CE) n. 1008/2008; 
  Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso
le disposizioni emanate dall'art. 36 della legge 17 maggio  1999,  n.
144 anche ad altri aeroporti tra cui quello di Aosta; 
  Vista la nota n. 2664/SAF dell'8 febbraio  2012  con  la  quale  il
Presidente  della  Regione  Autonoma  Valle  d'Aosta  ha  chiesto  al
Ministro delle  infrastrutture  e  trasporti  il  conferimento  della
delega, ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge 17 maggio  1999
n. 144, per indire una Conferenza di Servizi  avente  ad  oggetto  la
ridefinizione dei contenuti degli oneri di servizio pubblico  per  il
collegamento aereo fra l'aeroporto di Aosta  e  l'aeroporto  di  Roma
Fiumicino, sulla base di quanto  stabilito  dall'82  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289; 
  Vista la nota n. 0008663 dell'1 marzo 2012 con la quale il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ha conferito, ai sensi dell'art.
36, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, al Presidente  della
Regione Autonoma Valle d' Aosta, la delega ad indire e presiedere  la
Conferenza di servizi, per la ridefinizione dei contenuti degli oneri
di servizio pubblico sulle rotte aeree da e per Aosta ; 
  Visto Il verbale della Conferenza di servizi tenutasi il giorno  12
giugno 2012 con la documentazione integrativa  a  tale  verbale,  dal
quale risulta che le parti hanno definito il contenuto degli oneri di
servizio pubblico da imporre sul collegamento aereo tra lo  scalo  di
Aosta e lo scalo di Roma Fiumicino; 
  Viste le delibere n. 157 del 27 gennaio 2012, n.1944 del 5  ottobre
2012 e n. 2214 del 23 novembre 2012 con le quali la Giunta  regionale
della Valle d'Aosta, ha  destinato  lo  stanziamento  complessivo  di
8.025.072,91 milioni di euro, comprensivo di Iva al 10%, al  fine  di
garantire la  copertura  del  finanziamento  del  collegamento  aereo
onerato Aosta - Roma Fiumicino e viceversa per un quadriennio; 
  Vista la nota ministeriale n. 004325 del 12 settembre 2012, con  la
quale viene comunicato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso
l'Unione europea l'intendimento del Governo italiano di  imporre  gli
oneri di servizio pubblico sulla  rotta  Aosta  -  Roma  Fiumicino  e
viceversa; 
  Vista la nota ministeriale n. 004326 del 12 settembre 2012, con  la
quale viene comunicato alla societa' di  gestione  dell'aeroporto  di
Aosta AVDA S.p.A., alla societa' di gestione degli aeroporti di  Roma
ADR  S.p.A.  che  e'  in  corso  di  definizione  la  procedura   per
l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta Aosta -  Roma
Fiumicino e viceversa; 
  Vista la nota ministeriale n. 004324 del 12 settembre 2012  con  la
quale viene comunicato all'IBAR e all'ASSAEREO che  e'  in  corso  di
definizione la procedura  per  l'imposizione  di  oneri  di  servizio
pubblico sulle rotta Aosta Roma Fiumicino e viceversa ; 
  Considerato che e' ritenuto essenziale assicurare alla  popolazione
della citta' di  Aosta  un  collegamento  regolare,  continuativo  ed
ininterrotto con la citta' di Roma; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Limitatamente alle finalita' perseguite dal  presente  Decreto,  il
servizio  aereo  di  linea  Aosta  -  Roma  Fiumicino   e   viceversa
costituisce un servizio d'interesse economico generale.