IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti  i  Regolamenti  (UE)  della  Commissione  n.  540/2011,   n.
541/2011, n. 544/2011, n. 545/2011,  n.  546/2011,  n.  547/2011,  di
attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data  14  agosto  2012  dall'impresa
Cheminova Agro Italia  con  sede  legale  in  Bergamo,  via  Fratelli
Bronzetti, 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione  all'immissione
in commercio del  prodotto  fitosanitario  denominato  MOSAIKO  COMBI
contenente  le  sostanze  attive  miclobutanil  e  zolfo,  uguale  al
prodotto di riferimento denominato Fungiben Combi  registrato  al  n.
10690 con decreto direttoriale in data  31  gennaio  2001  modificato
successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 28  giugno  2012,
dell'impresa medesima; 
  Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento Fungiben Combi registrato al n. 10690; 
  Visto il decreto ministeriale dell'11 dicembre 2009 di  recepimento
della direttiva 2009/70/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva zolfo nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 2011  di  recepimento
della direttiva  2001/2/UE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva  miclobutanil  nell'allegato  I  del  decreto  legislativo  n.
194/1995; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive  in  questione
ora sono considerate approvate ai sensi del  suddetto  regolamento  e
riportata nell'allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi uniformi di cui al Regolamento (UE) 1107/2009  del
Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione
n.  546/2011  della  Commissione,  e  all'allegato  VI  del   decreto
legislativo n. 194/1995, sulla  base  di  un  fascicolo  conforme  ai
requisiti di cui ai Regolamenti (UE) n. 544/2011  e  n.  545/2011  ed
all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 30  giugno
2013, data di  scadenza  assegnata  al  prodotto  di  riferimento  in
allegato  I,  fatti  salvi  gli  adempimenti  e  gli  adeguamenti  in
applicazione  dei  principi  uniformi  di  cui  al  Regolamento  (UE)
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE)
di attuazione n. 546/2011 della Commissione; 
  Considerato altresi' che per il prodotto fitosanitario in questione
dovra' essere presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al
Regolamento (UE) n. 545/2011, nonche' ai sensi dell'art. 3 del citato
decreto ministeriale del 24 febbraio 2011, entro il 31  maggio  2013,
pena la revoca dell'autorizzazione; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  30  giugno
2013, l'impresa Cheminova Agro Italia con sede legale in Bergamo, via
Fratelli Bronzetti, 32/28, e' autorizzata ad immettere  in  commercio
il  prodotto  fitosanitario   denominato   MOSAIKO   COMBI   con   la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da g 50 -100 - 250 -  500;
kg l - 5 - 10 - 25. 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento  dell'impresa:  Sti
Solfotecnica Italiana S.p.A., Cotignola (Ravenna). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15509. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 ottobre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello