IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino); 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  Regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1971, con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   denominazione   di   origine
controllata dei vini «Lison Pramaggiore» ed  e'  stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti  con  i  quali
sono state apportate modifiche al citato disciplinare; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  novembre   2011   concernente
l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei  vini  DOP  e  IGP
consolidati con le modifiche introdotte  per  conformare  gli  stessi
alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater,  paragrafo
2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e  l'approvazione  dei  relativi
fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi
dell'art. 118-vicies, paragrafi  2  e  3,  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato  ed  il  relativo
fascicolo tecnico della DOP «Lison Pramaggiore»; 
  Visto l'art. 6, ultimo comma, del disciplinare di produzione  della
DOP «Lison Pramaggiore», che conferisce al Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali  la  facolta'  di  ridurre  i  limiti
dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto; 
  Vista la domanda del  Consorzio  Vini  Venezia,  trasmessa  per  il
tramite della Regione Veneto con nota n. 562459  datata  11  dicembre
2012, nonche' le  successive  integrazioni,  intesa  ad  ottenere  la
riduzione del valore minimo dell'estratto non riduttore  dei  vini  a
denominazione di origine controllata «Lison  Pramaggiore»,  ai  sensi
del richiamato art. 6, ultimo comma, del disciplinare  di  produzione
per le tipologie Bianco, Sauvignon, Chardonnay  e  Verduzzo,  per  la
sola campagna vitivinicola 2012/2013; 
  Tenuto conto delle  motivazioni  fornite  dal  citato  Consorzio  a
sostegno della predetta richiesta, in base alle quali il  particolare
andamento climatico del periodo estivo del 2012, ha  determinato  una
significativa riduzione dei valori dell'estratto non riduttore minimo
rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Regione  Veneto  sulla  citata
domanda e le successive integrazioni; 
  Ritenuta  la  necessita'  di   dover   procedere   alla   riduzione
dell'estratto non  riduttore  minimo  dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata «Lison Pramaggiore», relativamente alle tipologie
Bianco, Sauvignon, Chardonnay e Verduzzo, limitatamente alla campagna
vitivinicola 2012/2013; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  Il limite minimo dell'estratto non riduttore di cui all'art. 6  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Lison Pramaggiore», cosi' come  approvato  con  il  decreto
ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, e'  modificato,
limitatamente ai  prodotti  provenienti  dalla  campagna  vendemmiale
2012/2013, nel modo seguente: 
    per la tipologia Bianco e' ridotto da 20,0 a 18,0 g/l; 
    per la tipologia Sauvignon e' ridotto da 20,0 a 18,0 g/l; 
    per la tipologia Chardonnay e' ridotto da 20,0 a 18,0 g/l; 
    per la tipologia Verduzzo e' ridotto da 18,0 a 16,0 g/l. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 11 gennaio 2013 
 
                                       Il direttore generale: Vaccari