IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre  2011,  allegato
al decreto del Presidente delle Repubblica del  19  dicembre  2011  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana,  serie
generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale  sono  state
delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei nella Comunita', in  particolare  l'art.
16; 
  Visto il decreto ministeriale n. 103 del 5 agosto 2008 e successive
modifiche,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 199 del 26 agosto 2008, avente per  oggetto  «Imposizione
di oneri di servizio pubblico sulle rotte  Alghero-Roma  Fiumicino  e
viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino
e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino
e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa»; 
  Visto l'art. 1, comma 837 e 840, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle  funzioni
in materia  di  continuita'  territoriale  alla  Regione  Sardegna  e
l'assunzione dei relativi oneri finanziari a  carico  della  medesima
Regione; 
  Visto il Protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea
da e per la Sardegna tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, l'Ente nazionale  per  l'aviazione  civile  e  la  Regione
Autonoma della Sardegna firmato il 7 settembre 2010; 
  Visto il documento finale della Conferenza di Servizi tenutasi  nei
giorni 27 luglio e 23 ottobre 2012, sottoscritto il 28 novembre  2012
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, L'Ente  Nazionale
per l'aviazione Civile e la Regione Autonoma della  Sardegna  per  la
ridefinizione del contenuto dell'imposizione  di  oneri  di  servizio
pubblico sulle rotte da e per la Regione Sardegna in  conformita'  al
Regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Considerato che sono mutate le condizioni di mercato del  trasporto
aereo dopo l'emanazione del decreto ministeriale n. 103 del 5  agosto
2008 e succ. mod., cosi' come rappresentato  dalla  Regione  Autonoma
della Sardegna con nota n. 10389 del 18 dicembre 2012; 
  Considerato  che  le  rotte  Alghero-Roma  Fiumicino  e  viceversa,
Alghero-Milano  Linate  e  viceversa,   Cagliari-Roma   Fiumicino   e
viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e
viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa, sono  operate  in  regime
onerato senza compensazione finanziaria; 
  Considerata la necessita' di assicurare la continuita' dei predetti
collegamenti, anche nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi oneri
di servizio pubblico cosi' come definiti nel documento  finale  della
Conferenza di Servizi conclusasi il 23 ottobre 2012; 
  Ravvisata l'opportunita' di poter adeguare l'offerta  di  voli  del
servizio onerato, oltre al tipo di aeromobile, nel  caso  in  cui  si
verifichi che il coefficiente di  riempimento  complessivo  dei  voli
previsti dall'allegato tecnico del decreto ministeriale n. 103 del  5
agosto 2008 risulti inferiore al 50%; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  pertanto  ad   opportuna   modifica
dell'allegato tecnico del sopra richiamato  decreto  ministeriale  n.
103/2008; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'allegato tecnico al decreto ministeriale  n.  103  del  5  agosto
2008, avente per oggetto «Imposizione di oneri di  servizio  pubblico
sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate
e viceversa, Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,  Cagliari-Milano
Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino  e  viceversa,  Olbia-Milano
Linate» e viceversa, e'  cosi'  modificato  al  penultimo  capoverso,
lett. c), dei paragrafi 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4.,  2.1.5.,  2.1.6:
in luogo delle parole «ad esercitare il traffico  con  aeromobili  di
capienza  inferiore  senza,  diminuire  il  numero  delle  frequenze»
leggasi  «ad  esercitare  il  traffico  con  aeromobili  di  capienza
inferiore, diminuendo, ove necessario, anche il numero di frequenze»;