LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, 
        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nella odierna seduta del 6 dicembre 2012: 
  Vista  la  delega  a  presiedere  l'odierna  seduta  conferita   al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea; 
  Visti gli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma  1  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa  Conferenza
il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni,  in
attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione  al   fine   di
coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze   e   svolgere
attivita' di interesse comune; 
  Vista la lettera in data 30 ottobre 2012, con la quale il Ministero
della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto; 
  Vista la lettera in data 7 novembre 2012, con la quale la  predetta
proposta e' stata diramata alle Regioni e Province autonome; 
  Vista la nota del 26 novembre 2012, con la quale la Regione Veneto,
Coordinatrice della Commissione salute, ha  espresso  avviso  tecnico
favorevole sulla proposta di accordo di cui trattasi; 
  Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del  Governo  e
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
 
                          Sancisce accordo 
 
tra il Governo, le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nei seguenti termini: 
  Considerati: 
    il decreto del Ministro della sanita'  8  febbraio  1982  recante
«Prestazioni protesiche ortopediche erogabili a  norma  dell'art.  1,
lettera  a),  n.  5  del  decreto-legge  25  gennaio  1982,  n.   16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98; 
    la legge 18 ottobre 2001, n. 3 che -  nel  novellare  l'art.  117
della Costituzione - annovera la «tutela della salute» tra le materie
di potesta' legislativa concorrente; 
    la legge 16 marzo 1987,  n.  115  recante  «Disposizioni  per  la
prevenzione e la cura del diabete mellito», che considera il  diabete
come malattia di alto interesse sociale, sia per l'impatto sulla vita
di relazione della  persona  che  per  le  notevoli  refluenze  sulla
societa' e raccomanda di favorire  l'inserimento  delle  persone  con
diabete nelle attivita' scolastiche, sportive e lavorative; 
    in particolare l'art. 2 della richiamata legge n.  115  del  1987
che  dispone  che  vengano  stabiliti,  con  atto  di   indirizzo   e
coordinamento, gli interventi operativi piu' idonei  per  individuare
le fasce di popolazione a rischio diabetico  e  per  programmare  gli
interventi sanitari su tali fasce; 
    l'art. 5 della suddetta legge n. 115 del  1987  che  prevede  che
vengano stabiliti, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre  1978
n. 833,  criteri  di  uniformita'  validi  per  tutto  il  territorio
nazionale, relativamente a strutture e  parametri  organizzativi  dei
servizi  diabetologici,  metodi  di  indagine  clinica,  criteri   di
diagnosi  e  terapia,   anche   in   armonia   con   i   suggerimenti
dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'; 
    il Protocollo d'intesa  tra  il  Ministro  della  sanita'  ed  il
Presidente del Consiglio dei Ministri del  30  luglio  1991  che,  in
attuazione dell'art. 5 della richiamata legge n.  115  del  1987,  ha
definito  le  azioni  piu'  idonee  per  individuare  le   fasce   di
popolazione a rischio diabetico e programmare  interventi  e  che  ha
individuato  criteri  uniformi  su  tutto  il  territorio   nazionale
relativamente a  strutture  e  parametri  organizzativi  dei  servizi
diabetologici, metodi di indagine  clinica,  criteri  di  diagnosi  e
terapia della malattia diabetica; 
    la legge 27 maggio 1991, n. 176 recante «Convenzione sui  Diritti
del Fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989»,  che  definisce
l'area pediatrica e che riconosce che i fanciulli piu' deboli  devono
condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano  la
loro dignita', favoriscano la loro autonomia  e  agevolino  una  loro
attiva partecipazione alla  vita  della  comunita',  il  diritto  dei
fanciulli con fragilita' di beneficiare di aiuti e di cure  speciali,
gratuite ogni qualvolta cio' sia possibile; che riconosce altresi' il
diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile  e
di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione, garantendo  che
nessun minore sia  privato  del  diritto  di  avere  accesso  a  tali
servizi; 
    il decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502  e  successive
modificazioni, che stabilisce che le  prestazioni  socio-sanitarie  a
elevata integrazione sanitaria  sono  caratterizzate  da  particolare
rilevanza terapeutica  e  intensita'  della  componente  sanitaria  e
attengono prevalentemente all'area  materno-infantile  e  che  devono
essere realizzati  programmi  a  forte  integrazione  fra  assistenza
ospedaliera e territoriale,  sanitaria  e  sociale,  con  particolare
riferimento all'assistenza per patologie croniche di lunga durata; 
    il decreto  del  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  e
con il Ministro della solidarieta' sociale del 24 aprile 2000 recante
«Adozione del Progetto obiettivo materno infantile relativo al  Piano
Sanitario Nazionale per  il  triennio  1998/2000»,  che  promuove  la
salute in  eta'  evolutiva  nella  comunita'  e  garantisce  adeguata
assistenza in Unita' Operativa pediatrica  al  bambino  con  malattie
croniche   o   disabilitanti,   accentuando    la    tendenza    alla
deospedalizzazione con adeguati piani di assistenza sul territorio; 
    la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante  «Legge  quadro  per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»,
che promuove la partecipazione attiva dei  cittadini,  il  contributo
delle organizzazioni  sindacali,  delle  associazioni  sociali  e  di
tutela degli utenti per il  raggiungimento  dei  fini  istituzionali,
attraverso il  coordinamento  e  l'integrazione  con  gli  interventi
sanitari e dell'istruzione; 
    il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29  novembre
2001, recante: «Definizione dei livelli essenziali di  assistenza»  e
successive modificazioni e integrazioni,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33; 
    il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, recante
Piano  sanitario  nazionale  2006-2008,  pubblicato  nel  Supplemento
Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 139 del  17  giugno  2006,  che
fissa  gli  obiettivi  da  raggiungere  per   attuare   la   garanzia
costituzionale del diritto alla  salute  e  prevede  che  i  suddetti
obiettivi sono conseguibili  nel  rispetto  dell'Accordo  sancito  da
questa Conferenza l'8 agosto 2001  (Rep.  Atti  n.  1285/CSR)  e  nei
limiti e in coerenza con le  risorse  programmate  nei  documenti  di
finanza pubblica per il concorso dello  Stato  al  finanziamento  del
Servizio Sanitario Nazionale e con i programmati  Livelli  Essenziali
di Assistenza; 
  Tenuto conto che: 
    recenti  indicazioni  a  livello  europeo  che   evidenziano   la
necessita'  di  sviluppare  politiche  nazionali   per   prevenzione,
trattamento e cura del diabete, in linea con lo sviluppo  sostenibile
dei vari  sistemi  di  assistenza  sanitaria,  nonche'  di  elaborare
strumenti adeguati per il raggiungimento  di  livelli  di  assistenza
appropriati, che abbiano l'obiettivo di stabilizzare  la  malattia  e
migliorare la qualita' di vita del paziente; 
    con l'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni nella  seduta
del 29 aprile 2010 (Rep. Atti  n.  63/CSR)  sul  Piano  Nazionale  di
Prevenzione 2010-2012, con il quale si ribadisce l'impegno nel  campo
della prevenzione del diabete  e  delle  sue  complicanze  attraverso
azioni da attuarsi all'interno di quattro  macro-aree  di  intervento
(medicina predittiva, programmi di prevenzione collettiva,  programmi
di prevenzione rivolti a gruppi di popolazione a  rischio,  programmi
volti a prevenire complicanze e recidive di malattia); 
    nell'ambito  della   «Commissione   permanente   sulla   malattia
diabetica», che ha operato presso il Ministero della  salute  con  il
coinvolgimento delle Regioni, delle associazioni dei pazienti e delle
Societa' scientifiche, e' stato elaborato il  documento  indicato  in
oggetto, il quale e' volto ad individuare alcuni obiettivi strategici
per migliorare le attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione del
diabete, favorire percorsi che garantiscano al  paziente  uniformita'
di risposte e delineare le strategie generali  e  specifiche  per  la
realizzazione di ciascun obiettivo; 
    per meglio garantire che la tutela  della  salute  delle  persone
affette da diabete, inoltre, e' necessario  che  vi  sia  omogeneita'
nelle azioni regionali e locali e, a tal fine, con  il  documento  in
parola si forniscono indicazioni per il miglioramento della  qualita'
dell'assistenza, in  linea  con  l'evoluzione  registrata  in  ambito
scientifico e tecnologico e con i nuovi modelli organizzativi diffusi
in vaste aree del territorio; 
 
                             Si conviene 
 
sulla necessita' di: 
  contribuire  al  miglioramento  della  tutela  assistenziale  della
persona  con  diabete  o  a  rischio  di  diabete,  anche  attraverso
l'ottimizzazione delle risorse disponibili; 
  ridurre il peso della malattia sulla singola persona e sul contesto
sociale; 
  rendere piu' efficaci ed efficienti i servizi sanitari  in  termini
di  prevenzione  e  assistenza,  assicurando  equita'  di  accesso  e
riducendo le disuguaglianze sociali; 
  sistematizzare a livello nazionale tutte  le  attivita'  nel  campo
della malattia diabetica al fine di rendere piu' omogeneo il processo
diagnostico-terapeutico; 
  affermare la necessita' di una  progressiva  transizione  verso  un
nuovo modello di  sistema  integrato,  proiettato  verso  un  disegno
reticolare  «multicentrico»,  mirato  a  valorizzare  sia   la   rete
specialistica diabetologica sia tutti  gli  attori  della  assistenza
primaria; 
  Le Regioni e le  Province  Autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si
impegnano a recepire con propri provvedimenti  il  documento:  «Piano
sulla malattia diabetica», Allegato A), parte integrante del presente
atto, e a dare attuazione ai suoi  contenuti  nei  rispettivi  ambiti
territoriali. 
  All'attuazione del presente Accordo si provvede  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
 
    Roma, 6 dicembre 2012 
 
                                              Il Presidente: D'Andrea 
 
Il segretario: Siniscalchi