LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, 
        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nella odierna seduta del 20 dicembre 2012: 
  Vista  la  delega  a  presiedere  l'odierna  seduta  conferita   al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea; 
  Visti gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma  1  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa  Conferenza
il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni,  in
attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine   di
coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze   e   svolgere
attivita' di interesse comune; 
  Vista la lettera pervenuta in data 17 dicembre 2012 con la quale il
Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del  perfezionamento  di
un Accordo in questa Conferenza, il documento  recante:  «Indicazioni
per  la  corretta  applicazione  della  normativa  per   l'assistenza
sanitaria  alla  popolazione  straniera  da  parte  delle  Regioni  e
Province autonome» che, in data 18 dicembre u.s.  e'  stato  diramato
alle Regioni e Province autonome; 
  Vista la nota  in  pari  data  con  la  quale  la  Regione  Veneto,
Coordinatrice della  Commissione  salute,  ha  comunicato  il  parere
tecnico favorevole; 
  Acquisito nel corso  dell'odierna  seduta  l'assenso  del  Governo,
delle Regioni e delle Province autonome; 
 
                          Sancisce accordo 
 
tra il Governo, le Regioni  e  le  Province  autonome,  nei  seguenti
termini: 
  Considerati: 
  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni; 
  il  decreto  legislativo  19  novembre  2007,   n.   251,   recante
«Attuazione  della  direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta»; 
  il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 di «Attuazione  della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione  e
dei loro familiari di circolare  e  di  soggiornare  liberamente  nel
territorio degli Stati membri»; 
  il Regolamento (CE)  n.  883/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di
sicurezza sociale; 
  il Regolamento (CE)  n.  988/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 16 settembre 2009, che modifica il Regolamento (CE)  n.
883/2004 relativo al coordinamento dei sistema di sicurezza sociale e
determina il contenuto dei relativi allegati; 
  il Regolamento (UE) n.  1231/2010  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 24 novembre 2010, che estende il  Regolamento  (CE)  n.
883/2004 e il regolamento (CE) n.  987/2009  ai  cittadini  di  Paesi
terzi cui tali regolamenti non siano gia'  applicabili  unicamente  a
causa della nazionalita'; 
  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,
recante «Regolamento recante norme  di  attuazione  del  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6,
del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286»  e  successive
modificazioni; 
  la circolare del Ministero della sanita' 24 marzo 2000 n. 5, con la
quale sono  state  fornite  indicazioni  applicative  del  menzionato
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  l'art. 1 del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e
successive modificazioni,  che  garantisce  la  salute  come  diritto
fondamentale dell'individuo ed interesse della collettivita'; 
  il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  29  novembre
2001 e successive modificazioni, recante:  «Definizione  dei  livelli
essenziali di assistenza», che  definisce  i  livelli  essenziali  di
assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario  nazionale,  ai
sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e
successive modificazioni; 
  le risultanze dei lavori del  Tavolo  interregionale  «Immigrati  e
servizi sanitari», istituito  nell'ambito  del  progetto  «Promozione
della  salute  della  popolazione  immigrata»,  promosso  dal  Centro
nazionale per la prevenzione  ed  il  controllo  delle  malattie  del
Ministero della salute, la cui realizzazione e' stata  affidata  alla
regione Marche nell'anno 2007; 
  l'indagine nazionale  sulla  salute  della  popolazione  immigrata,
realizzata dal suddetto Tavolo e pubblicata nel marzo  2008,  con  la
quale e' stato valutato il  grado  di  adesione  delle  regioni  alla
normativa nazionale e, in particolare, a quanto previsto  dal  citato
D.P.R.  n.  394  del  1999,   che   demanda   alle   regioni   stesse
l'implementazione delle modalita' piu'  opportune  per  garantire  le
cure essenziali e continuative alla popolazione immigrata; 
  il documento elaborato dal suddetto Tavolo,  recante:  «Indicazioni
per  la  corretta  applicazione  della  normativa  per   l'assistenza
sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni  e  delle
Province autonome di Trento e di  Bolzano»,  trasmesso  dal  Ministro
della salute al Presidente della Conferenza  delle  Regioni  e  delle
Province Autonome con nota del 12 ottobre 2012; 
  la nota del 13 dicembre 2012, con  la  quale  il  Presidente  della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha  comunicato  al
Ministro della salute  di  condividerne  i  contenuti,  affinche'  lo
stesso fosse oggetto di Accordo in questa Conferenza; 
  che sul territorio nazionale e' stata riscontrata  una  difformita'
di risposta in tema di accesso alle cure da parte  della  popolazione
immigrata; 
  che e' necessario individuare, nei confronti di tale  categoria  di
popolazione, le iniziative piu' efficaci da realizzare per  garantire
una maggiore uniformita', nelle Regioni e  nelle  Province  autonome,
dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni  sanitarie,
di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sui
livelli essenziali di assistenza; 
  che e' opportuno raccogliere in un  unico  strumento  operativo  le
disposizioni normative nazionali e regionali relative  all'assistenza
sanitaria agli immigrati, anche al fine di semplificare  la  corretta
circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari; 
 
                             Si conviene 
 
sul documento recante «Indicazioni per la corretta applicazione della
normativa per l'assistenza sanitaria alla  popolazione  straniera  da
parte delle Regioni e delle  Province  autonome»,  Allegato  sub  A),
parte integrante del presente atto. 
  Alle attivita' previste dal presente Accordo si provvede nei limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
 
    Roma, 20 dicembre 2012 
 
                                              Il Presidente: D'Andrea 
 
Il Segretario: Siniscalchi