LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, 
        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
Nell'odierna seduta del 20 dicembre 2012: 
  Vista  la  delega  a  presiedere  l'odierna  seduta  conferita   al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea; 
  Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno  2003,  n.  131,  che
prevede la possibilita' per il Governo  di  promuovere,  in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza  Unificata,  la  stipula  di
intese  dirette  a   favorire   l'armonizzazione   delle   rispettive
legislazioni  o  il  raggiungimento  di  posizioni  unitarie   o   il
conseguimento di obiettivi comuni; 
  Vista la nota in data 29 settembre 2011, con la quale il  Ministero
della salute ha trasmesso, ai fini del  perfezionamento  di  apposita
intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, il  documento  indicato
in oggetto; 
  Vista la lettera in data 11 ottobre 2011, con la quale il documento
in parola e' stato diramato  alle  Regioni  e  Province  autonome  di
Trento e Bolzano; 
  Vista la nota in data 26 ottobre 2011,  con  la  quale  la  Regione
Veneto,  Coordinatrice  della  Commissione  salute,   ha   comunicato
l'assenso tecnico; 
  Vista la nota in data 10  gennaio  2012,  con  la  quale  il  nuovo
Ministro  della  salute  ha  confermato   il   proprio   nulla   osta
all'ulteriore corso del provvedimento in parola; 
  Vista la nota in pari data,  con  la  quale  e'  stato  chiesto  al
Ministero dell'economia e delle finanze di far conoscere  le  proprie
osservazioni sul documento in oggetto; 
  Vista la nota in data 15 febbraio 2012, con la quale  il  Ministero
dell'economia e delle finanze ha comunicato le  proprie  osservazioni
contenenti  talune  richieste  di  modifiche  al  documento  di   cui
trattasi; 
  Vista la lettera in data 27 febbraio 2012, con la quale la suddetta
nota e' stata trasmessa al Ministero della salute; 
  Vista la lettera in data 16 ottobre 2012, con la quale il Ministero
della salute ha inviato una  nuova  versione  del  documento  di  cui
trattasi  che  recepisce  le  osservazioni  formulate  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la nota in data 19 ottobre 2012, con  la  quale  la  predetta
nuova versione e' stata trasmessa alle Regioni e Province autonome; 
  Vista la nota in data 13 dicembre 2012, con  la  quale  la  Regione
Veneto,  Coordinatrice  della  Commissione  salute,   ha   comunicato
l'assenso tecnico alla nuova versione del provvedimento in parola; 
  Acquisito, nel corso dell'odierna seduta,  l'assenso  del  Governo,
delle Regioni e Province autonome sulla proposta di intesa in esame; 
 
                           Sancisce intesa 
 
tra il Governo, le Regioni e le  Province  Autonome  nei  termini  di
seguito riportati: 
  considerati: 
    la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che - nel novellare
l'art. 117 della Costituzione - annovera la «tutela della salute» tra
le materie di potesta' legislativa concorrente; 
    il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  15   dicembre   1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio  1991,  n.  6,  che  ha
istituito  il  Sistema  informativo  delle   malattie   infettive   e
diffusive; 
    il decreto del Ministero della sanita' 29 luglio 1998, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  28  agosto   1998,   n.   200,   recante:
«Modificazioni alla scheda di  notifica  di  caso  di  tubercolosi  e
micobatteriosi non tubercolare, allegata al  richiamato  decreto  del
Ministro della sanita' del 15 dicembre 1990»; 
    l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le  Province  autonome  di
Trento e  Bolzano,  recante:  «Linee-guida  per  il  controllo  della
malattia tubercolare, su proposta  del  Ministro  della  Sanita',  ai
sensi dell'art. 115, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  31
marzo 1998, n. 112», sancito da  questa  Conferenza  il  17  dicembre
1998, pubblicato  sul  Supplemento  ordinario  n.  35  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1999 - Serie generale; 
    il decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 7  novembre
2001, recante: «Regolamento che stabilisce le condizioni nelle  quali
e' obbligatoria la vaccinazione antitubercolare,  a  norma  dell'art.
93, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»; 
    il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006 recante:
«Piano sanitario nazionale  2006-2008»,  pubblicato  nel  Supplemento
Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 139 del  17  giugno  2006,  che
fissa  gli  obiettivi  da  raggiungere  per   attuare   la   garanzia
costituzionale del diritto alla  salute  e  prevede  che  i  suddetti
obiettivi sono conseguibili  nel  rispetto  dell'Accordo  sancito  da
questa Conferenza l'8 agosto 2001 (rep Atti n. 1285/CSR) e nei limiti
e in coerenza con le risorse programmate  nei  documenti  di  finanza
pubblica per il concorso dello Stato al  finanziamento  del  Servizio
Sanitario  Nazionale  e  con  i  programmati  Livelli  Essenziali  di
Assistenza; 
    in particolare l'obiettivo 5.8. del  richiamato  Piano  Sanitario
Nazionale, relativo al controllo  delle  malattie  diffusive  e  alla
sorveglianza sindromica; 
    in particolare l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, sancito da questa Conferenza l'8 luglio
2010 (Rep. atti n. 76/CSR) che ha individuato  le  linee  progettuali
prioritarie  che  costituiscono,  per  l'anno  2010,   obiettivi   di
carattere prioritario e di rilievo nazionale per il cui perseguimento
le Regioni elaborano specifici progetti ai sensi dell'art.  1,  commi
34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    che, tra le linee progettuali vincolate alla realizzazione  degli
obiettivi del Piano Sanitario Nazionale, vi e'  il  «Piano  Nazionale
per la Prevenzione 2010-2012», tra i cui obiettivi vi e' lo  sviluppo
dei sistemi di sorveglianza e  l'armonizzazione  delle  attivita'  di
prevenzione negli ambiti territoriali; 
    che la Risoluzione adottata nel 2000 dalla 55ª Assemblea generale
delle  Nazioni  Unite  (A/RES/55/2,  18  September   2000)   per   il
raggiungimento di otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio  prevedeva
l'impegno dei Paesi in termini di risorse, sostegno  di  attivita'  a
lungo termine per combattere, tra l'altro, poverta' e malattie, quali
l'AIDS, la malaria e la tubercolosi; 
    che il documento «The Global Plan to Stop TB 2006-2015», (ISBN 92
4 159487 X (NLM classification: WF 200) - World  Health  Organization
2006), e' stato elaborato nel 2006 dall'Organizzazione Mondiale della
Sanita'  per  fornire  ai  Paesi  indicazioni  per  programmare   gli
interventi   a   lungo   termine,   finalizzati   al   raggiungimento
dell'eliminazione della tubercolosi nel 2050; 
    la necessita' di aggiornare le  «Linee  guida  per  il  controllo
della malattia tubercolare», di cui al predetto  Accordo  sancito  da
questa Conferenza il 17 dicembre 1998, con particolare riguardo  alla
gestione dei contatti, alla  gestione  della  tubercolosi  in  ambito
assistenziale ed al controllo di  tale  patologia  nella  popolazione
immigrata; 
  che gli obiettivi da  perseguire  nel  triennio  2013-2016  per  il
controllo della tubercolosi sono i seguenti: 
    miglioramento  del  sistema  nazionale  di   sorveglianza   della
tubercolosi, con particolare riguardo  alla  notifica  da  parte  del
laboratorio,  alla  sorveglianza  della   farmacoresistenza   e   del
monitoraggio dell'esito del trattamento; 
    implementazione di linee guida aggiornate, relative alla gestione
dei contatti di caso, alla gestione assistenziale  della  TBC  ed  al
controllo della TBC nelle  persone  immigrate  da  paesi  ad  elevata
prevalenza; 
    attivazione  di  un  programma  «straordinario»   di   educazione
sanitaria e di formazione degli operatori ai diversi livelli; 
 
                             Si conviene 
 
sul documento recante  «Controllo  della  tubercolosi:  Obiettivi  di
salute, standard e  indicatori  2013-2016»,  Allegato  sub  A,  parte
integrante del presente atto. 
  1. Le Regioni si impegnano a: 
    migliorare il sistema di  sorveglianza  della  TBC  dotandosi  di
quelle fonti informative aggiuntive rispetto alla notifica dei  casi,
necessarie ad assicurare esaustivita' e disponibilita' di dati  sulla
performance dei programmi di controllo; 
    implementare le  attivita'  di  controllo  della  tubercolosi  in
merito alla gestione dei contatti di caso, alla corretta gestione dei
casi di tubercolosi in ambito assistenziale  e  alla  gestione  della
tubercolosi nella popolazione immigrata; 
    attivare programmi di formazione dell'assistenza primaria. 
  2. Alle attivita' previste dalla presente intesa  si  provvede  nei
limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
 
    Roma, 20 dicembre 2012 
 
                                              Il Presidente: D'Andrea 
Il Segretario: Siniscalchi