IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno  1999,  n.  230  concernente
disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma
della legge n. 419 del 1998; 
  Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino  della  medicina
penitenziaria, definisce le modalita' e i criteri  di  trasferimento,
dal   Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria    e    dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero  della  giustizia
al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie,  dei
rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°
aprile 2008, recante «Modalita' e criteri  per  il  trasferimento  al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di sanita'  penitenziaria»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126; 
  Visto  il  decreto-legge  22  dicembre  2011,   n.   211,   recante
«Interventi  urgenti  per  il  contrasto  della  tensione   detentiva
determinata dal  sovraffollamento  delle  carceri»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9; 
  Visto l'art. 3-ter del decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio  2012,  n.  9,
contenente disposizioni per il definitivo superamento degli  Ospedali
psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per
il  completamento  del  processo  di   superamento   degli   Ospedali
psichiatrici giudiziari; 
  Visto il comma 2, del suddetto art. 3-ter,  che  dispone  che,  con
decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  della  salute,
adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di  intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad  integrazione
di quanto previsto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.  42  del
20 febbraio 1997, ulteriori  requisiti  strutturali,  tecnologici  ed
organizzativi, anche con riguardo ai profili di  sicurezza,  relativi
alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono  applicate
le  misure  di  sicurezza  del  ricovero  in  ospedale   psichiatrico
giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro  della  giustizia  del  1°  ottobre  2012,   in   corso   di
pubblicazione,  concernente  la  definizione,  ad  integrazione   del
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche  con
riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad
accogliere le persone cui sono applicate le misure di  sicurezza  del
ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e  dell'assegnazione  a
casa di cura e custodia; 
  Visto l'art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n.
211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012,  n.
9, che autorizza «la spesa di 120 milioni di euro per l'anno  2012  e
60 milioni  di  euro  per  l'anno  2013.  Le  predette  risorse  sono
assegnate alle regioni e provincie autonome mediante la procedura  di
attuazione  del  programma  straordinario  di  investimenti  di   cui
all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.  Agli  oneri  derivanti
dal presente comma si provvede, quanto  a  60  milioni  di  euro  per
l'anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui  al  citato
art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.  67;  quanto  ad  ulteriori  60
milioni di euro per l'anno 2012,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'art. 7-quinquies del decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33; quanto  a  60  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 32,  comma  1  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto l'art. 20 della legge 11  marzo  1988,  n.  67  e  successive
modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale
di  interventi  in  materia  di  ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze  sanitarie  assistenziali  per  anziani  e
soggetti non autosufficienti; 
  Visto  il  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela della salute»; 
  Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, che sostituisce il secondo periodo dell'art. 3-ter, comma 6, del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 2012, n.  9  con  il  seguente:  le  predette
risorse,  in  deroga  alla  procedura  di  attuazione  del  programma
pluriennale di interventi di cui all'art. 20  della  legge  11  marzo
1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto  del  Ministro
della salute di approvazione di uno specifico programma  di  utilizzo
proposto dalla medesima  regione.  All'erogazione  delle  risorse  si
provvede per stati  di  avanzamento  dei  lavori.  Per  le  provincie
autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni  di  cui
all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Considerato  che  sullo  stanziamento  destinato  al  finanziamento
dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno  2012,  sullo  stato  di
previsione del ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988,  come  risultante  dalla
legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60
milioni ai sensi del citato art. 3-ter del decreto-legge n.  211/2011
e dalla variazione incrementativa  in  attuazione  dell'art.  14  del
decreto-legge n. 78/2010, pari  complessivamente  a  1.190.435.413,00
euro, sono state operati riduzioni e accantonamenti  complessivamente
pari a  29.204.796,00  euro,  di  cui  7.174.171,00  euro,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e  22.031.625,00  euro,  ai  sensi  dell'art.   2,   comma   1,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Ritenuto di applicare proporzionalmente all'importo - previsto  per
l'anno 2012 - di  120  milioni  di  euro  per  il  finanziamento  del
superamento  degli  OPG  (che  costituisce  il   10,1%   del   valore
complessivo  di  1.190.435.413,00  euro)  la  predetta  riduzione  di
29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro; 
  Considerato che per l'esercizio  2013,  l'iniziale  importo  di  60
milioni di euro e' stato  complessivamente  ridotto  di  3.247.964,00
euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi  del  citato  art.  13,  comma
1-quinquies del decreto-legge n. 16/2012 e 2.748.000,00 euro ai sensi
dell'art. 7, comma 12,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Rideterminato quindi,  nei  seguenti  valori,  lo  stanziamento  di
bilancio per le finalita' di cui al citato art. 3-ter, comma  6,  del
decreto-legge n. 211/2011: 
    esercizio 2012: 117.055.955,00 euro; 
    esercizio 2013: 56.752.036,00 euro, 
  per  un  valore  complessivamente  pari,  nei   due   esercizi,   a
173.807.991,00 euro; 
  Ritenuto in attuazione di quanto  prescritto  dal  citato  art.  6,
comma 3, del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  di  dover
procedere  alla  ripartizione  delle  predette  risorse  in  base  ai
seguenti criteri: 
    popolazione residente al l° gennaio 2011 (50% delle risorse); 
    numero  dei  soggetti  internati  negli   Ospedali   psichiatrici
giudiziari (OPG) suddivisi per Regione di residenza, al  31  dicembre
2011 (50% delle risorse); 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella  seduta  del  6
dicembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le risorse iscritte in bilancio per le finalita' di cui all'art.
3-ter,  comma  6,  del  decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.   211,
convertito, con modificazioni, in legge 17 febbraio 2012, n. 9,  pari
a € 173.807.991,00 sono ripartite fra  le  Regioni  come  da  tabella
allegata al presente decreto che ne fa parte integrante. 
  2. Le risorse sono assegnate alle Regioni  con  successivo  decreto
del Ministro della salute di approvazione di uno specifico  programma
di utilizzo, proposto da ogni singola Regione.