IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che, per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del medesimo decreto legislativo, lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato « Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali», istituito dall'art. 4 del citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174; Considerato che il predetto art. 243-ter, al comma 2, dispone che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1, attribuibile a ciascun ente locale, nonche' le modalita' per la concessione e per la restituzione della stessa; Preso atto che il citato art. 243-ter, ai commi 2 e 3 individua alcuni elementi e limiti massimi ai fini della determinazione dei predetti criteri e modalita'; Tenuto conto, altresi', delle disposizioni di cui all'art. 243-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Acquisito il parere in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 20 dicembre 2012; Decreta: Art. 1 Accesso al Fondo 1. Possono chiedere l'accesso al Fondo di rotazione denominato «Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali» i comuni, le province e le citta' metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Contestualmente alla presentazione della delibera di cui all'art. 243-bis, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ente presenta la domanda di accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter, redatta e documentata secondo le modalita' indicate al successivo art. 4, fermo restando la necessita' di previsione nel piano di riequilibrio finanziario delle misure indicate nell'art. 243-bis, comma 8, lett. «g». 2. All'esito della procedura di esame delle istanze di accesso al fondo di rotazione, definite secondo i criteri stabiliti nel presente decreto e nei limiti della disponibilita' del fondo, il Ministero dell'interno, due volte l'anno, entro il 15 giugno e il 15 novembre, adotta un piano di riparto del fondo stesso.