IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 243-ter del decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.
267, come introdotto dall'art.  3,  comma  1,  del  decreto-legge  10
ottobre 2012, n. 174, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  7
dicembre 2012, n. 213, il  quale  dispone  che,  per  il  risanamento
finanziario degli enti locali che hanno deliberato  la  procedura  di
riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-bis del medesimo decreto
legislativo, lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo  di
rotazione,  denominato  «  Fondo  di  rotazione  per  assicurare   la
stabilita' finanziaria degli enti locali», istituito dall'art. 4  del
citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174; 
  Considerato che il predetto art. 243-ter, al comma 2,  dispone  che
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta'  ed
autonomie locali, sono stabiliti  i  criteri  per  la  determinazione
dell'importo  massimo  dell'anticipazione  di   cui   al   comma   1,
attribuibile a ciascun ente  locale,  nonche'  le  modalita'  per  la
concessione e per la restituzione della stessa; 
  Preso atto che il citato art. 243-ter, ai commi  2  e  3  individua
alcuni elementi e limiti massimi ai  fini  della  determinazione  dei
predetti criteri e modalita'; 
  Tenuto  conto,  altresi',  delle  disposizioni  di   cui   all'art.
243-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  come
introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 10  ottobre  2012,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
  Acquisito il parere in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali nella seduta del 20 dicembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Accesso al Fondo 
 
  1. Possono chiedere l'accesso  al  Fondo  di  rotazione  denominato
«Fondo di rotazione per assicurare la  stabilita'  finanziaria  degli
enti locali» i comuni, le province  e  le  citta'  metropolitane  che
hanno  deliberato  il  ricorso   alla   procedura   di   riequilibrio
finanziario  pluriennale  di  cui  all'art.  243-bis,   del   decreto
legislativo  18   agosto   2000,   n.   267.   Contestualmente   alla
presentazione della delibera di cui all'art.  243-bis,  comma  2  del
decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  l'ente  presenta  la
domanda di accesso al fondo di rotazione  di  cui  all'art.  243-ter,
redatta e documentata secondo le  modalita'  indicate  al  successivo
art. 4, fermo restando la  necessita'  di  previsione  nel  piano  di
riequilibrio finanziario delle  misure  indicate  nell'art.  243-bis,
comma 8, lett. «g». 
  2. All'esito della procedura di esame delle istanze di  accesso  al
fondo di rotazione, definite secondo i criteri stabiliti nel presente
decreto e nei limiti della disponibilita'  del  fondo,  il  Ministero
dell'interno, due volte l'anno, entro il 15 giugno e il 15  novembre,
adotta un piano di riparto del fondo stesso.