IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto  legislativo  29  aprile  1998,  n.  124,  recante
«Ridefinizione  del  sistema  di  partecipazione   al   costo   delle
prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art.
59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e in particolare
l'art. 5, comma 1, che  prevede  che  con  distinti  regolamenti  del
Ministro della sanita', da emanarsi ai sensi dell'art.  17,  comma  3
della   legge   23   agosto   1988,   n.   400,   sono   individuate,
rispettivamente: a) le condizioni di malattia croniche o invalidanti;
b)  le  malattie  rare,  che  danno   diritto   all'esenzione   dalla
partecipazione per le prestazioni di  assistenza  sanitaria  indicate
dai medesimi regolamenti; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329,
concernente  «Regolamento  recante  norme  di  individuazione   delle
malattie croniche e  invalidanti  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  23
novembre 2001, «Definizione dei livelli  essenziali  di  assistenza»,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  8
febbraio 2002, n. 33, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 4, comma 4-bis del decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.
5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che
al fine di ridurre gli  adempimenti  amministrativi  per  le  persone
affette dalle malattie croniche e  invalidanti  di  cui  all'art.  5,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.  124,
ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico  della  pubblica
amministrazione, dispone che con decreto del Ministro  della  salute,
previo accordo con la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
definito il periodo minimo di validita' dell'attestato  di  esenzione
dalla  partecipazione  al  costo  delle  prestazioni   sanitarie   in
relazione   alle   diverse   patologie   e   alla   possibilita'   di
miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche; 
  Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, nella seduta del 25  ottobre  2012  (Rep.Atti  n.  204/CSR),
sulla definizione dei tempi minimi  di  validita'  dell'attestato  di
esenzione per patologia cronica ed invalidante, ai sensi dell'art. 4,
comma 4-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Considerato che, con il richiamato  Accordo,  per  l'individuazione
del periodo minimo di validita' dell'attestato di esenzione, e' stato
convenuto di tener conto, ove possibile, delle caratteristiche, delle
possibilita' di miglioramento, della durata  del  trattamento  e  dei
tempi di follow up  delle  specifiche  forme  morbose  incluse  nella
definizione di malattia e individuate dal secondo gruppo di cifre del
codice  identificativo,  attribuito  in  base  alla   classificazione
internazionale  delle  malattie  «Internazional   Classification   of
Diseases-IX - Clinical Modification (ICD-9-CM)»; 
  Tenuto conto che con il  richiamato  Accordo  e'  stato  convenuto,
altresi',  di  differenziare   il   periodo   minimo   di   validita'
dell'attestato di esenzione in relazione al  trattamento  terapeutico
effettivamente  eseguito,  che  abbia  significativamente  modificato
l'evoluzione della malattia o ne abbia determinato la risoluzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'Allegato l del presente decreto, che  ne  costituisce  parte
integrante, e' indicato il periodo minimo di validita' dell'attestato
di  esenzione  dalla  partecipazione  al  costo   delle   prestazioni
sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
28 maggio 1999, n. 329, per le malattie e alle condizioni individuate
dal decreto medesimo. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
fissare periodi di validita' dell'attestato  piu'  lunghi  di  quelli
indicati nel medesimo Allegato 1. 
  3. In occasione del rinnovo degli attestati gia' in possesso  degli
aventi diritto, le aziende sanitarie rilasciano i nuovi attestati con
validita' non inferiore a quella fissata dal presente decreto. 
  4. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
individuano la  procedura  per  acquisire  le  informazioni  relative
all'esecuzione della  procedura  interventistica  che  condiziona  la
durata di validita' dell'attestato, ai fini dell'aggiornamento  degli
archivi. 
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 23 novembre 2012 
 
                                                Il Ministro: Balduzzi 

Registrato alla Corte di conti il 10 gennaio 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min.  Salute  e  Min.
Lavoro registro n. 1, foglio n. 94